Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10426 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13352-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

F.LLI DAMIANO & C. SRL in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FASANA 16, presso lo

studio dell’avvocato RAO ROSARIO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CUCINOTTA FRANCESCO, CATANIA SALVATORE, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 03/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CUCINOTTA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate, con un unico motivo, impugnano, con ricorso per cassazione, la sentenza n. 22/2/05 della CTR della Sicilia, sez. stacc. di Messina, in data 9.2.2005, con cui veniva rigettato l’appello della seconda avverso quella di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso in opposizione contro l’avviso di rettifica per la restituzione dell’Iva, relativa al 1996, già rimborsata a favore della società F.lli Damiano & C. srl. La contribuente resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che la controricorrente ha allegato copia della sentenza n. 19/2/05 della CTR della Sicilia, emessa tra le stesse parti e per lo stesso anno d’imposta il 9.2.2005, ancorchè si riferisca al ricorso proposto a suo tempo dalla F.lli Damiano avverso il provvedimento inerente al rifiuto del rimborso inizialmente richiesto, con l’attestazione della segreteria relativa al passaggio in giudicato. Orbene si tratta del medesimo rapporto tributario, per il quale perciò alcun’altra decisione può essere pronunciata, stante la preclusione del giudicato stesso, che peraltro non può non dispiegare la sua efficacia nella presente fattispecie, atteso che si è formato dopo la proposizione del ricorso “de quo”. Invero qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento cosi compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo od il “petitum” del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacita espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione dell’atto mira all’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale “norma agendi” cui devono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta (V. pure Cass. Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006). Peraltro nel caso in esame, pur trattandosi di Iva, la decisione surrichiamata riguarda proprio lo stesso anno d’imposta, e quindi il medesimo rapporto tributario.

Ne deriva che tale questione, per il suo carattere preliminare ed assorbente, preclude l’esame della censura addotta dai ricorrenti a sostengo del ricorso, che perciò va dichiarato inammissibile.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, tenuto conto della suindicata circostanza sopravvenuta.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso, e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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