Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10425 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. L.P., rappresentato e difeso da se medesimo,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale

Mazzini, n. 140;

– ricorrente –

contro

AURORA ASSICURAZIONI S.p.a. (già MEIEAURORA ASSICURAZIONI S.p.a.),

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, in forza di procura speciale notarile (atto 8 novembre 2007,

ai rogiti del notaio dott.ssa Renata Mariella; rep. 20243 – racc.

5680), dall’Avv. Spinelli Giordano Tommaso, elettivamente domiciliata

in Roma, via Leonida Bissolati, n. 76;

– controricorrente –

e nei confronti di:

G.A.;

– intimato –

e sul ricorso proposto da:

AURORA ASSICURAZIONI S.p.a. (già MEIEAURORA ASSICURAZIONI S.p.a.),

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, in forza di procura speciale notarile (atto 8 novembre 2007,

ai rogiti del notaio dott.ssa Renata Mariella; rep. 20243 – racc.

5680), dall’Avv. Tommaso Spinelli Giordano, elettivamente domiciliata

in Roma, via Leonida Bissolati, n. 76;

– ricorrente in via incidentale condizionata –

contro

Avv. L.P.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18734/06 depositata il

18 settembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11

gennaio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art.

380-bis cod. proc. civ..

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

“Letto il ricorso proposto dall’Avv. L.P., difensore di G.A., per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma in data 10 settembre 2006 che, nell’accogliere l’appello principale avanzato dall’Avv. Marineo Roberto e nel dichiarare cessata la materia del contendere in relazione all’appello incidentale avanzato dalla Meie Assicurazioni s.p.a., ha condannato quest’ultima al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell’appellato G.A.;

letto il controricorso e ricorso incidentale condizionato proposto dalla Maie Ass.ni in relazione al capo della decisione che l’ha condannata al pagamento delle spese di giudizio;

visto l’atto di integrazione del contraddittorio, a seguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte in data 23 aprile 2009;

ritenuto che il primo motivo del ricorso principale, che denunzia la violazione degli artt. 112 e 93 cod. proc. civ., per non avere il giudice a quo condannato la Meie Ass.ni al pagamento delle spese direttamente in favore dell’attuale ricorrente che, quale procuratore della parte vittoriosa, si era dichiarato antistatario, è non solo ammissibile, ma anche fondato, non avendo il giudicante disposto la distrazione delle spese liquidate nonostante la dichiarazione del difensore di essere antistatario fatta fin dalla comparsa di costituzione; che il motivo del ricorso incidentale, che denunzia violazione degli artt. 101, 103, 105, 107 e 112 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere disposto la condanna della società di assicurazione alle spese di lite sul presupposto che la rinunzia al suo gravame era intervenuta dopo la costituzione in giudizio della controparte G., senza considerare che l’appello era inammissibile perchè non notificato in termini, appare invece infondato, non investendo direttamente la ratio decidendi accolta dal giudice, il quale ha disposto la condanna non già in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per rinuncia la ricorso, ma perchè comunque la proposizione del gravame incidentale da parte della Meie Ass.ni aveva imposto alla controparte di costituirsi in giudizio, sia pure al fine di denunciare l’inammissibilità dell’impugnazione;

che, sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio, essendo manifestamente fondato quello principale e manifestamente infondato quello incidentale”.

Letta la memoria della società ricorrente in via incidentale.

Considerato che, preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo entrambe le impugnazioni riferite alla stessa sentenza;

che, sempre in via preliminare, va rilevato che la s.p.a. Aurora Assicurazioni ha proposto ricorso incidentale omettendo la notifica ad G.A.;

che il ricorso incidentale doveva essere notificato anche a quest’ultimo;

che, pertanto, deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ..

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, ordina, nel giudizio promosso con il ricorso in via incidentale della s.p.a. Aurora Assicurazioni, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di G. A.. Assegna termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per effettuare la notifica a cura della medesima fin ricorrente in via incidentale. Rinvia, la causa a nuovo ruolo previo ulteriore esame preliminare.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

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