Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10425 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/04/2017, (ud. 11/01/2017, dep.27/04/2017),  n. 10425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 339-2015 proposto da:

HYDRO ALUMINIUM SLIM S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

V.S.TOMMASO D’AQUINO 104, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA

PASQUINI, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO ROSANO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V. DEI CONDOTTI 91, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA

PANNUNZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati ARMANDO ARGANO,

MARIA ROSARIA MOZZETTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3846/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/06/2014 R.G.N. 4260/12;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato MARIA ROSARIA MOZZETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 giugno 2014, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Latina ed accoglieva la domanda proposta da R.A. nei confronti della Hydro Aluminium Slim S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per assenza dal posto di lavoro nella giornata del 27.3.2008.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto violato il principio di immediatezza della contestazione e sproporzionata la sanzione irrogata alla condotta addebitata, stante la mancata prova della conoscenza da parte del lavoratore del formale diniego del permesso per ferie richiesto per quella giornata ed altresì dell’inidoneità degli analoghi precedenti disciplinari oggetto dell’invocata recidiva, di cui almeno uno insuscettibile di essere valutato a questi fini in quanto ancora soggetto alla valutazione del collegio arbitrale, a riflettere, anche in ragione dei margini di incertezza che connotano la condotta addebitata (il mancato avviso dell’effettiva domiciliazione nei giorni di assenza) almeno con riguardo all’elemento psicologico, l’inaffidabilità del lavoratore.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società Slim Aluminium S.p.A., succeduta alla Hydro Aluminium Slim S.p.A., affidando l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, il R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamenta l’erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla rilevanza ai fini della tempestività della contestazione del ritardo nella comunicazione della stessa, non risultando chiaro l’arco temporale in relazione al quale la Corte medesima ha operato la sua valutazione nè i motivi per i quali non sarebbero state escluse dal computo, diversamente dalle prime, le giornate non lavorative successive.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2119 e 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. della L. n. 604 del 1966, art. 3 e dell’art. 10, sez. 4, titolo 7 del CCNL di categoria, il ricorrente censura nel suo complesso l’iter logico seguito dalla Corte territoriale in sede di valutazione della ricorrenza dell’invocata giusta causa, contestando la ritenuta irrilevanza ai fini della recidiva di una delle sanzioni conservative precedentemente intimata per avere la Corte erroneamente ritenuto la non definitività dell’esito dell’impugnazione della stessa ed il giudizio di proporzionalità fondato su una valutazione riduttiva dell’elemento intenzionale e sul valore di attenuante attribuita alla diversità delle condotte assunte come recidivanti.

Infondato si appalesa il primo motivo, non valendo le censure mosse in ordine alla statuizione resa dalla Corte territoriale in punto tardività della contestazione disciplinare – censure che si risolvono nella precisazione del numero dei giorni effettivamente trascorsi tra l’assenza dal lavoro del ricorrente, oggetto della predetta contestazione, e l’inoltro della contestazione medesima nonchè nella pretesa di escludere dal computo di quell’intervallo, sempre al fine di ridurre lo stacco temporale tra l’addebito e la sua contestazione stigmatizzato dalla Corte territoriale, le giornate non lavorative – a scalfire il rigore logico e giuridico della motivazione dell’impugnata sentenza, che quella statuizione fonda sull’ingiustificatezza di qualsiasi intervallo, stante la non necessità di alcun accertamento di fatto in ordine all’assenza ai fini dell’elevazione della relativa contestazione.

Di qui l’assorbimento del secondo motivo incentrato su profili di merito che, a fronte della nullità del licenziamento conseguente al rilevato vizio formale della contestazione, non possono rivestire alcuna valenza ai fini del giudizio rescindente.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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