Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10425 del 20/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10425 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 19870-2013 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ’
“COMPAGNIA DEL COTTO SICILIANO SRL” 02921400871, in
persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliata in ROXLA,
VIA BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato ROSARIA
INTERNULLO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE
GI_ACONIA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

VIRDONE GIUSEPPE;
– intimato –

avverso il decreto n. 272/2013 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE
del 13/03/2013, depositato il 28/03/2013;

Data pubblicazione: 20/05/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento

“Giuseppe Virdone proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento
della s.r.l. “Compagnia del cotto siciliano” deducendo di essere stata ammessa
al passivo della società della quale era stata dipendente per E 20.500,
essendole stata riconosciuta la qualifica di operaia ma di essere stata esclusa
per l’ulteriore credito di oltre 26 mila euro.
All’esito del giudizio le veniva riconosciuto il diritto di essere ammesso al
passivo in grado privilegiato per lo importo di E 31.620,74 in quanto alla luce
delle prove testimoniali svolte le veniva riconosciuta la qualifica di
“decoratore artistico”. Il tribunale condannava inoltre la Curatela non
costituita alle spese processuali e di consulenza tecnica d’ufficio.
La Curatela con unico motivo di ricorso ha censurato tale ultima statuizione
rilevando che la mancata prova del più elevato credito in sede di istanza di
ammissione al passivo non poteva determinare l’attribuzione delle spese
processuali in sede di opposizione, non essendo tale deficit probatorio
ascrivibile a responsabilità della curatela medesima.
La censura appare manifestamente infondata dal momento che l’accertamento
del maggior credito in sede di giudizio a cognizione piena non è imputabile ad
alcun colpevole ritardo della creditore in ordine all’onere di allegazione e
prova in sede di verifica del passivo, tenuto conto della natura sommaria
dell’accertamento dei crediti propri di tale fase rispetto a quella del successivo
giudizio di opposizione allo stato passivo. Non può, di conseguenza, in tale
procedimento che trovare applicazione l’ordinario regime processuale delle
spese di lite, secondo il quale, la mancata costituzione del convenuto non
esclude l’operatività del principio della soccombenza. Al riguardo il precedente
invocato (Cass. 10854 del 2003) peraltro superato con orientamento mutato da
Cass. 28443 del 2011 non si attaglia al caso di specie perché il presupposto da
cui muove è proprio la possibilità non sfruttata di fornire la prova .fin dal
momento della verifica del passivo.
Nella specie, in conclusione doveva applicarsi il principio della soccombenza,
sacrificandosi in mancanza il diritto al pieno soddisfacimento del diritto
azionato da parte della vincitrice.
Ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto.”
Il collegio, constatato che è stato depositato un atto di rinuncia da parte
ricorrente correttamente notificato a parte controricorrente, dispone l’estinzione
del giudizio. Nulla sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.

Ric. 2013 n. 19870 sez. MI – ud. 12-02-2016
-2-

civile iscritto al R.G. 19870/2013

P.Q.M.

La Corte dispone l’estinzione del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 12.02.2015.

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