Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10425 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12012-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

I.R.C. IMPRESE RIUNITE COSTRUZIONI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16/2005 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI,

depositata il 28/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate impugna, con un unico motivo, la sentenza n. 16/1/05 della commissione tributaria regionale della Sardegna del 24.2.2005, con cui veniva accolto l’appello principale proposto dalla società I.R.C. – Imprese Riunite Costruzioni srl avverso la decisione di primo grado, e rigettato quello incidentale dell’ufficio, decisione che aveva respinto l’opposizione contro l’avviso di rettifica per Iva ed accessori relativamente al 1993.

La contribuente non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, art. 2615 c.c., L. n. 584 del 1977, art. 23 bis e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 giacche la CTR non considerava che le infrazioni contestate relativamente alla omessa fatturazione dei lavori eseguiti e alla mancata annotazione delle fatture nei relativi libri contabili costituivano irregolarità rilevanti che comportavano precisi addebiti a carico della consociata, la cui autonomia anche di carattere fiscale nei confronti della società committente dei lavori non veniva meno a seguito dell’ente consortile costituito.

Il motivo è fondato. La CTR osservava che in definitiva, data la neutralità dell’Iva, con l’emissione delle fatture emesse dalla società Consortile Porto Canale, esecutrice dei lavori del 1^ lotto funzionale per la costruzione del Porto Industriale di Cagliari, a favore del Consorzio Sardegna 80, di cui la IRC – Imprese era una socia, nessuna evasione o arricchimento indebito si erano verificati, atteso che le società consorziate avevano adottato una delibera, in base alla quale quella fatturazione andava effettuata direttamente dal nuovo ente consortile costituito, onde evitarsi plurimi passaggi, che potevano rallentare i lavori.

L’assunto non è esatto. Infatti la circostanza secondo cui, per il disposto della L. 8 agosto 1977, n. 584, art. 23-bis (aggiunto dalla L. 8 ottobre 1984, n. 687, art. 12), la società consortile costituita tra le imprese riunito in associazione temporanea subentra nell’esecuzione del contratto stipulato dalle imprese consorziate, non implica la sussistenza di un subappalto o di ima cessione del contratto in capo alla prima, com’è palesato dal fatto che non è prescritta alcuna autorizzazione o approvazione e restano ferme le responsabilità dello imprese riunite. Pertanto, la società consortile, eseguendo l’opera appaltata alle imprese consorziate, non acquista alcun diritto nei confronti committente e non è sua creditrice (Cfr. anche Cass. Sentenze 28220 del 26/11/2008, n. 16410 del 2008). Inoltre va rilevatole in materia fiscale l’assoggettamento ad imposta dei proventi dell’appalto di un’opera pubblica per la cui realizzazione sia stata costituita una società consortile, come nella specie, comporta che i corrispettivi dovuti dal committente restano imputabili alle singole società socie, fra i ricavi, mentre alla società consortile sono riferite, nella voce “costi”, le spese sostenute per l’esecuzione unitaria dei lavori e, tra i “ricavi”, i contributi versati “pro quota” dalle società socie a copertura di tali spese (V. pure Cass. Sentenze n. 25944 del 29/10/2008, n. 9497 del 2008). Alla luce di tali considerazioni quindi era sulla IRC Imprese che l’onore di fatturazione e di registrazione incombeva per i lavori di costruzione in argomento, senza che al riguardo potessero avere rilievo le eventuali diverse determinazioni assembleari adottate dalle società socie di quel consorzio costituito “ad hoc”.

Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso dell’agenzia va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata senza rinvio – posto che la causa può essere decisa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 2 – e rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso l’avviso di rettifica per mancata fatturazione e quant’altro.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo, e condanna l’intimata al rimborso delle spese dell’intero giudizio, e che liquida complessivamente in Euro 1.000,00 (mille/00), di cui Euro 400,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari per il primo grado; in Euro 1.300,00 (milletrecento/00), di cui Euro 550,00 per diritti ed Euro 750,00 per onorari per il secondo, ed Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario per il presente, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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