Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10425 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 03/06/2020), n.10425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13795-2018 proposto da:

V. SRL, in persona dell’amministratore unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA ella CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avocati OPERAMOLLA VINCENZO, GROSSO NICOLA;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DUSE

53, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TRAVAGLINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GENTILE SERGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La V. s.r.l. propone tre motivi di ricorso per cassazione illustrati da memoria nei confronti del sig. Valente Giulio, avverso la sentenza n. 76/2017 emessa dalla Corte d’Appello di Bari l’8.2.2017, depositata il 30.3.2017, non notificata.

Resiste Valente Giulio con controricorso.

Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Il Collegio, previa discussione e tenuto conto di quanto contenuto negli atti di parte, condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso.

Questi i fatti, per quanto qui ancora rilevino:

– nel 2007 il V. intimava lo sfratto per morosità alla società V. s.r.l. relativamente ad un terreno da questa condotto in locazione;

– la società si opponeva chiedendo preliminarmente la sospensione per pregiudizialità rispetto ad altra causa pendente dinanzi al tribunale di Trani o la riunione delle due cause;

– emanata l’ordinanza provvisoria di rilascio, trasformato il rito, il Tribunale di Bari accoglieva la domanda del V., dichiarando risolto tra le parti il contratto di locazione del 1999. Le due cause andavano avanti parallelamente e – a quanto espone la ricorrente – in entrambe veniva accertata l’esistenza di una società di fatto tra i germani V. e l’appartenenza degli immobili alla società di fatto.

Tuttavia, la Corte d’Appello di Bari, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello della V. s.r.l. escludendo la pregiudizialità con gli altri giudizi pendenti e ritenendo non conferito alla società di fatto il bene dato in locazione da V.G. alla s.r.l.

Con il primo motivo, la s.r.l. V., ricorrente, denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c. “e delle scritture private del 18.8.1994 e del 14.2.2001 costituenti contratto sociale”.

Il motivo è totalmente inammissibile in quanto non denuncia una violazione di legge, nè tanto meno delle regole di interpretazione del contratto, ma, attraverso la formula riportata, una errata interpretazione, da parte della corte di merito, del contenuto dei due contratti, non denunciabile in questa sede.

Esso peraltro non identifica neppure, riproducendole direttamente e nemmeno indirettamente richiamandole (in questo secondo caso rinviando al documento con indicazione della parte corrispondente all’indiretta riproduzione) le domande oggetto dei pretesi giudizi pregiudicanti. I pochi riferimenti esistenti sono, anche quando fanno rinvio a pagine degli atti, del tutto generici e non sono in alcun modo idonei ad identificare le domande.

Prova ne è il contenuto stesso della memoria in cui si procede appunto alla riproduzione delle conclusioni.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 295 c.p.c., in primo luogo, come dedotto nella proposta, il ricorso è inammissibile laddove, non riportando chiaramente le domande proposte negli altri giudizi, impedisce di verificare se fosse configurabile una ipotesi di sospensione necessaria.

Inoltre, non fornisce gli elementi per verificare se il rapporto di pregiudizialità tra le due cause, ove configurabile, sia tuttora concreto ed attuale, in quanto la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione, sicchè, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all’accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell’interesse concreto e attuale all’impugnazione, perchè nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso (v. Cass. n. 22878 del 2015).

Con il secondo motivo, sotto la formale denuncia di violazione delle regole di interpretazione del contratto, la ricorrente censura la valutazione della corte d’appello, che non ha ritenuto provata la simulazione del contratto oggetto di causa. Anche con il terzo motivo si critica direttamente la motivazione della sentenza impugnata là dove la corte d’appello ha escluso una nullità per indeterminatezza dell’oggetto del contratto, ritenendo esso sufficientemente individuato, pur in mancanza dei dati catastali la cui indicazione al momento della conclusione del contratto non era ancora obbligatoria, ritenendola ricavabile in modo inequivoco attraverso l’indicazione della località e del riferimento chilometrico della collocazione del terreno oggetto del contratto. Giova a questo proposito ricordare che l’accertamento della determinatezza dell’oggetto del negozio è affidata al giudice di merito, la cui valutazione sul punto è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione offerta sia priva di contenuto (Cass. n. 4849 del 2007).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA