Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10424 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

Sul regolamento di competenza di ufficio sollevato da:

Tribunale di Palermo con ordinanza depositata il 28/10/2008;

iscritto RGN 26049-2008, nella causa d’appello tra:

IOCOREDSRL;

contro

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PALERMO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che nulla oppone alla relazione

depositata dal cons. relatore.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il cons. relatore ha depositato la seguente relazione.

“il giudice unico del Tribunale di Palermo solleva regolamento di competenza di ufficio avverso il provvedimento del Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, che, adito in sede d’appello avverso una decisione del Giudice di Pace, aveva declinato la propria competenza per territorio, ritenendo competente il Tribunale di Palermo ai sensi dell’art. 25 c.p.c., in relazione al foro erariale dell’amministrazione appellata (Ufficio Territoriale del Governo di Palermo), il giudice unico ritiene non applicabile la norma di cui al citato art. 25, sul presupposto della non applicabilità del rito ordinario di cui agli artt. 342 e segg.

c.p.c., per l’appello avverso le decisioni adottate dal Giudice di Pace in materia di sanzioni amministrative ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 (regime di impugnazione introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26).

Osserva il giudice o quo che la legge in questione nulla ha disposto al riguardo, mancando così argomenti univoci a far ritenere l’applicabilità del rito ordinario dell’appello alle decisioni in questione. A suo giudizio risulterebbe applicabile il principio generale dell’ultrattività del rito. Conseguentemente resterebbero applicabili la L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, e più in particolare l’art. 23, comma 4, di detta legge che, consentendo all’autorità che ha emesso provvedimento impugnato di stare in giudizio personalmente, anche a mezzo di funzionari appositamente delegati, esclude che possa applicarsi al primo grado l’art. 25 c.p.c.. Tale norma, applicata all’appello, determina l’esclusione anche in tale grado di giudizio del foro di cui all’art. 25 c.p.c..

L’istanza appare infondata alla luce del precedente di questa Corte (Cass. 2009 n. 14520) che ha affermato che alle controversie in grado di appello, relative alle impugnazioni delle decisioni del Giudice di Pace in materia di sanzioni amministrative, resta applicabile il rito ordinario di cui gli artt. 339 segg. c.p.c.. Resta, quindi, applicabile anche art. 25 c.p.c., che radica la competenza territoriale, nel caso in cui sia parte del giudizio la pubblica amministrazione, nel “giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato”. Nel caso in questione nel Tribunale di Palermo”.

Occorre rilevare preliminarmente che non risulta dagli atti che l’ordinanza del giudice unico del Tribunale di Palermo sia stata comunicata alle parti.

PQM

La Corte rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di richiedere al giudice a quo copia della comunicazione alle parti dell’ordinanza con cui è stata avanzata la richiesta di regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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