Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10424 del 20/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10424 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 10602-2013 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE in persona del Direttore Centrale Pensioni, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA
PULLI, MAURO RICCI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

OLIVA ADRIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
ANGELOZZI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine
del controricorso;
controricorrente –

Data pubblicazione: 20/05/2015

avverso la sentenza n. 2864/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 29.3.2012, depositata il 19/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO
FERNANDES;

scritti ed insiste per l’accoglimento del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Giovanni Angelozzi che
condivide la relazione.

FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 19 aprile 2012,
riformando la decisione del Tribunale di Velletri, riconosceva il diritto
di Oliva Adriana all’assegno ordinario di invalidità con decorrenza 1°
marzo 2009 e condannava l’INPS al pagamento dei relativi ratei oltre
accessori.
Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS
affidato a cinque motivi.
La Oliva resiste con controricorso.
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’11
marzo 2015, ai sensi dell’art. 37.5 c.p.c. sulla base di relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c..
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
L’INPS ha deposito memoria ex art. 380 bis c.p.c. .
Osserva il Collegio che con il primo motivo di ricorso viene dedotta
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
360, comma 1°, n. 4 c.p.c. (

error in procedendo).

Ric. 2013 n. 10602 sez. ML – ud. 11-03-2015
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udito per il ricorrente l’Avvocato Clementina Pulii che si riporta agli

Si premette: che il prima giudice aveva rigettato la domanda della
Oliva per non avere la medesima fornito la prova del requisito
contributivo; che, nel ricorso in appello, l’assicurata aveva eccepito di
aver chiesto, nell’atto introduttivo del giudizio, l’ordine all’INPS, ex
art. 210 c.p.c., di esibire la scheda 07 relativa alla posizione

giudice laddove non aveva accolto tale richiesta e neppure aveva
disposto l’acquisizione dell’estratto conto assicurativo depositato
all’esito della eccezione dell’istituto; che, in appello, l’INPS si era
opposto alla produzione in secondo grado di ulteriore
documentazione in ordine al requisito contributivo insistendo nella
eccezione di carenza dello stesso.
Si evidenzia, quindi, che la Corte di merito aveva omesso ogni
pronuncia sulla questione in parola limitandosi a riconoscere la
prestazione invocata solo sulla accertata ricorrenza del requisito
sanitario, ciò in palese violazione dell’art.112 c.p.c..
Con i motivi dal secondo al quarto si deduce violazione e falsa
applicazione degli ara. 1 e 4 della legge n. 222 del 12 giugno 1984,
2697 cc. ( secondo mezzo), degli artt. 414, 416, 345 e 437 c.p.c. ( terzo
motivo) in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c., nonché omessa
motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato
dalle parti o rilevabile d’ufficio ( art. 360, comma 10 n. 5 c.p.c., quarto
motivo).
Si assume che non era stata verificata la sussistenza del requisito
contributivo la cui carenza era stata nuovamente eccepita in appello
dall’istituto e nulla era stato detto sul punto nella impugnata sentenza.
Con il quinto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione
dell’art. 1 della legge n. 222/1984 cit. per avere la Corte di appello
valutato la residua capacità lavorativa della Oliva solo con riferimento
Ric. 2013 n. 10602 sez. ML – ud. 11-03-2015
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contributiva di essa ricorrente, censurando la decisione del primo

all’attività lavorativa dalla stessa svolta ( infermiera) omettendo di
considerare anche tutte quelle occupazioni che costituiscono una
naturale estrinsecazione delle attitudini del soggetto tra le quali ben
potevano essere individuate alcune meno usuranti di quella in concreto
espletata.

logicamente connessi, sono fondati.
Non può non rilevarsi che nella impugnata sentenza nulla è detto
circa la sussistenza del requisito contributivo che era stato oggetto
dell’appello della Oliva la cui domanda era stata rigettata dal Tribunale
proprio per la mancanza di prova di detto requisito. Quindi, il giudice
del gravame ha omesso di pronunciarsi su un punto decisivo della
controversia che necessitava di una trattazione espressa e che non può
ritenersi assorbito dalla decisione di accoglimento del ricorso fondata
unicamente sulla disamina della ricorrenza del requisito sanitario.
Il quinto motivo — diversamente da quanto ritenuto nella relazione ex
art. 375 c.p.c. che ne aveva proposto la declaratoria di inammissibilità
perché non autosufficiente ed in quanto contenente censure che
integravano un mero dissenso diagnostico — è fondato.
Preliminarmente, si osseiva che i passaggi della consulenza tecnica
espletata trascritti nel motivo possono ritenersi quelli salienti avuto
riguardo alle censure ad essi sollevate alfine di evidenziare l’errore
commesso dal giudice del gravame nel limitarsi a recepirli.
Ciò detto, va ricordato che questa Corte ha avuto modo di affermare il
principio secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario
di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall’art. 1 della legge 12
giugno 1984, n. 222, concernente la riduzione a meno di un terzo della
capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue
attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività
Ric. 2013 n. 10602 sez. ML – ud. 11-03-2015
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I primi quattro motivi, da trattare congiuntamente in quanto

lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte
dall’assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro
patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur
diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro
precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle

formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella
concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere
l’adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l’assicurato
ad ulteriore danno per la salute (Cass. n. 5964 del 14/03/2011; Cass. n.
15265 del 06/07/2007).
Orbene, nel caso in esame effettivamente prima il consulente tecnico
e, poi, la Corte di Appello, hanno valutato la residua capacità
lavorativa della Oliva solo con riferimento al lavoro dalla stessa
espletato ( di infermiera) senza considerare altre occupazioni che la
predetta, per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze
professionali sarebbe stata in grado di svolgere in alternativa al lavoro
rispetto al quale era risultata inidonea.
Alla luce di quanto esposto il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza
cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa
composizione che deciderà la controversia applicando il principio di
diritto sopra riportato e provvedendo anche in ordine alle spese del
presente giudizio.
Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame,
Ric. 2013 n. 10602 sez. ML – ud. 11-03-2015
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attitudini dell’assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso,

avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è
perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni
Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014).

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla

del presente giudizio.
Ai sensi dell’att. 13, co. i quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, 1’11 marzo 2015

“STANO 114 CA10111.111M

Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese

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