Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10424 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 20/04/2021), n.10424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10069/2020 proposto da:

D.U., elettivamente domiciliato in Roma Tommaso Campanella 21,

presso lo studio dell’avvocato Mazzeo Saverio, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Salomone Giuseppe;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI SALERNO;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 142/2020 del GIUDICE DI PACE di SALERNO,

depositata il 07/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dalla cons. Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), ha proposto opposizione al decreto di espulsione del 25.10.2019 emesso dal Prefetto di Salerno, deducendo di avere presentato istanza di protezione internazionale conclusa con pronuncia di rigetto il 25 marzo 2016; di avere reiterato la domanda il 14 febbraio 2018, dichiarata inammissibile dalla Commissione in data 9 luglio 2019, provvedimento da lui impugnato. Il giudice di pace ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di espulsione con ordinanza del 7 febbraio 2020 dando atto dell’esito della domanda di protezione, che il decreto di espulsione è tradotto in inglese, lingua ufficiale del (OMISSIS), ed è firmato da vice prefetto delegato, con delega n. 143956 del 22.11.2018. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il D. affidandosi a sei motivi. Non ha spiegato difese la amministrazione intimata.

2.- Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta la “violazione del diritto di difesa fino all’ultimo grado di giudizio”, deduce che la sua istanza reiterata di protezione internazionale è stata dichiarata inammissibile dalla Commissione, di avere proposto ricorso al Tribunale di Salerno che ha rigettato la domanda, ma di avere presentato ricorso per cassazione e di avere quindi diritto a restare in Italia fino alla decisione della Corte di cassazione.

Il motivo è infondato. Si tratta di una domanda reiterata dichiarata inammissibile dalla competente Commissione territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b) e pertanto, secondo quanto dispone lo stesso D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, lett. b) la presentazione del ricorso avverso la decisione della Commissione non sospende di per sè l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L’art. 32, comma 4 stesso decreto infatti stabilisce che il soggetto deve lasciare il territorio nazionale allo scadere del termine per impugnare la decisione negativa della Commissione territoriale; ciò può essere impedito dalla presentazione di una impugnazione cui la legge riconnetta effetto sospensivo, escluso nella fattispecie, ovvero se la parte ottiene uno specifico provvedimento di sospensione, ovvero ancora un permesso di soggiorno ad altro titolo. Il ricorrente non deduce di avere ottenuto un provvedimento di sospensione o permesso di soggiorno, nè invero indica una norma di diritto asseritamente violata dal giudice di pace sulla quale fondare la pretesa di restare sul territorio nazionale fino alla decisione della Corte di cassazione, essendovi piuttosto una norma di tenore contrario, contenuta nel combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 29,32 e 35 bis.

3.- Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies. Lamenta che il decreto di espulsione non contiene la sottoscrizione del competente prefetto e che è onere dell’amministrazione dimostrare che il provvedimento sia stato sottoscritto dal prefetto. Il motivo è infondato, posto che il giudice di pace ha accertato che il decreto è stato firmato dal vice prefetto in virtù di specifica delega; la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice-prefetto vicario e vice-prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (Cass. 28330/2017; Cass. 28115/2018; Cass. 7873/2018).

4.- Con il terzo motivo del ricorso sì lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e dell’art. 10 Cost. per la mancata indicazione delle fonti internazionali. Deduce che il giudice non ha adempiuto il dovere di cooperazione e che ha preso la sua decisione in base a generiche informazioni.

Il motivo è inammissibile poichè estremamente generico. Non si deduce esplicitamente nè la sussistenza di una ragione di protezione internazionale, con riferimento alla sua concreta posizione individuale, il cui esame è peraltro rimesso al giudice competente, nè una specifica causa di non espellibilità. Le stesse considerazioni valgono per il motivo n. 4 genericamente intitolato “integrazione sociale – pericolo di grave danno alla persona, contraddittorietà della pronuncia”; per il motivo n. 5 ancor più genericamente intitolato “drammaticità della esperienza vissuta nel propeso paese di origine durante il viaggio attraverso l’Italia” e il motivo n. 6 intitolato “attuale situazione socio-politica del (OMISSIS)”. Si tratta di motivi che non soddisfano i requisiti posti dall’art. 360 c.p.c., e che si risolvono in generiche e stereotipate affermazioni sulla integrazione sociale, sul pericolo di grave danno alla persona, sulla drammaticità dell’esperienza vissuta nel proprio paese d’origine e sulla attuale situazione socio politica del (OMISSIS); peraltro non si specifica neppure se si tratta di ragioni nuove e diverse rispetto a quelli rappresentate nella domanda reiterata di protezione internazionale, già ritenuta inammissibile dalla Commissione.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’intimata amministrazione.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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