Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10424 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 03/06/2020), n.10424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26938-2018 R.G. proposto da:

B.D., rappresentato e difeso dall’avvocato Lasagno Elisabetta

ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Santa Maria

Ausiliatrice, n. 44, presso lo studio dell’avvocato Esposito Andrea;

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi,

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta

e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 321/2018 della Corte d’appello di Torino,

depositata il 14/04/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso e i controricorsi;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3 ottobre 2019 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

Fatto

RITENUTO

B.D. ha proposto opposizione, innanzi al Tribunale di Cuneo, in relazione ad alcune cartelle di pagamento, convenendo in giudizio Equitalia Nord S.p.A. (nei cui rapporti e successivamente subentrata l’Agenzia delle Entrate Riscossione) e l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cuneo.

Il Tribunale di Cuneo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale, liquidando le spese del giudizio a carico dell’opponente.

Il Bocco ha appellato la decisione, ma la Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio fra le parti, ha dichiarato inammissibile il gravame, con ulteriore condanna dell’appellante alle spese del giudizio.

La decisione è fatta oggetto di ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, da parte del B.. Ha resistito, con due distinti controricorsi dipendenti dalle originarie posizioni processuali, l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Prima che iniziasse la trattazione del ricorso in adunanza camerale, il ricorrente ha depositato un atto di rinunzia, sprovvisto di accettazione della controparte.

La superiore rinuncia determina l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Tuttavia, poichè non è stato raggiunto alcun accordo in ordine alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., comma 4.

Ai fini della liquidazione delle spese processuali, occorre precisare che la controparte che può considerarsi a tal fine è soltanto una, l’Agenzia delle Entrate, anche se ha resistito con due distinti ricorsi di analogo tenore, in ragione delle separate posizioni processuali assunte dall’ente impositore e dall’agente di riscossione prima della soppressione di Equitalia s.p.a.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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