Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10423 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

COSTRUZIONI LOMBARDI s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro-

tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avvocato Manzione Massimo, presso il quale in Roma, via

Barracco n. 5, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

TRAVI SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine della memoria

difensiva, dall’Avvocato Pagnozzi Fiore, elettivamente domiciliato in

Roma, via Archimede n. 143, presso lo studio dell’Avvocato Tiziana

Schipani;

– resistente –

avverso l’ordinanza ex art. 295 cod. proc. civ., del Tribunale di

Messina, sezione distaccata di Airola, depositata in data 23 dicembre

2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino, il quale ha chiesto il rigetto del

ricorso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale ha confermato le conclusioni

scritte.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che non risulta perfezionata la notificazione ai difensori dell’avviso relativo alla odierna udienza;

che si rende pertanto necessario rinviare la causa a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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