Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10423 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10423 Anno 2016
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 4703 del ruolo generale dell’anno
2015, proposto
da
LC S.p.A. (C.F.: 01087790414), in persona del legale
rappresentante pro tempore Lorenzo Campanelli
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso,
dall’avvocato Aldo Valentini (C.P.: VLN LDA 53523 G4793)
– ricorrentenei confronti di
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001)
in persona del legale rappresentante pro tempore
con il patrocinio legale dell’Avvocatura Generale dello Stato (C.P.:
80224030587)
– resistenteper la cassazione dell’ordinanza della Corte di Appello di Milano n.
4008/2014, pronunziata nel procedimento iscritto al n. 542/2014
V.G., depositata in data 12 novembre 2014;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12
aprile 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

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uditi:
l’avvocato Marcello Pizzi, per delega dell’avvocato Aldo Valentini,
per la società ricorrente;

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Data pubblicazione: 20/05/2016

l’Avvocato dello Stato Eugenio De Bonis, per l’amministrazione
resistente;
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
dott. Tommaso Basile, che ha concluso per l’inammissibilità o in
subordine per il rigetto del ricorso.
Fatti e svolgimento del processo
La LC S.p.A. agì in giudizio nei confronti della Presidenza del

1988 n. 117, il risarcimento del danno subito a seguito
dell’emissione – a seguito di rogatoria di ufficio giudiziario straniero
– e della mancata revoca di un decreto di sequestro penale di un
proprio conto corrente bancario da parte dell’Ufficio G.I.P. del
Tribunale di Torino.
Il Tribunale di Milano dichiarò inammissibile la domanda sia per
intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 5, co. 4, della legge n. 117
del 1988, sia per manifesta infondatezza dell’azione.
La Corte di Appello di Milano ha confermato tale decisione,
ritenendo assorbente il preliminare rilievo dell’avvenuta decadenza
dall’azione risarcitoria.
Ricorre la LC S.p.A. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sulla base di due motivi.
L’Agenzia dalla Entrate ha depositato un «atto di costituzione» el
solo fine dichiarato di poter partecipare alla discussione orale del
ricorso.
Motivi della decisione
É pregiudiziale il rilievo che il ricorso risulta notificato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e depositato direttamente
presso la Corte di Cessazione, e non presso la Corte di Appello di
Milano, come prescritto dall’art. 5 della legge 30 aprile 1988 n. 117.
Esso è pertanto improcedibile, secondo il costante indirizzo di
questa Corte (si veda, da ultima, sul punto, Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 16278 del 25 settembre 2012:

«in tema di azione per la

responsabilità civile del magistrato,

il ricorso

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proposto, ai sensi dell’art. 5 della leq_ge 30 aprile 1988 n. 117,
avverso il _provvedimento con cui la corte d’aopello dichiara
inammissibile la domanda, dopo la notificazione deve essere
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Consiglio dei Ministri per ottenere, ai sensi della legge 13 aprile

depositato nei termini stabiliti dalla norma stessa nella cancelleria
della stessa corte d’appello, la quale, una volta avvenuta la
costituzione delle parti e comunque dopo la scadenza del termine
per il deposito, dispone la trasmissione degli atti senza indugio alla
Corte di cassazione; ancorché la suddetta norma non indichi
espressamente la sanzione per l’omissione o la tardività del
deposito, essa si individua nella improcedibilità del ricorso, sulla

applicabile anche allorquando il ricorso, dopo la notificazione, sia
stato depositato direttamente presso la cancelleria della Corte di
cassazione»; con?.: Sez. 3, Sentenza n. 1104 del 20 gennaio 2006;
Sez. 1, Sentenza n. 8260 del 30 luglio 1999: «in tema di azione

diretta a far valere la responsabilità civile del magistrato, il ricorso
per cassazione avverso il decreto di inammissibilità della domanda
emesso dalla corte d’appello é disciplinato – nei casi in cui tale
inammissibilità sia pronunciata per carenza, nella domanda, dei
requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 117 del 1988, in
tema di responsabilità per dolo o colpa grave, diniego di giustizia,
previo esaurimento dei rimedi ordinari, o per manifesta
infondatezza della stessa – dalla procedura di cui all’art. 5, co. 4,
della stessa legge, che comporta, per soddisfare la esigenza
prevalente di una rapida definizione della fase preliminare, una
palese deroga al disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c.; ed infatti, in
dette ipotesi, al pari del ricorso, anche il controricorso ed il ricorso
incidentale sono assoggettati alla regola della esclusione del
deposito presso la Corte di legittimità, dovendo, invece, essere
depositati, nel termine breve di dieci giorni, che, per il ricorso,
decorre dalla sua notificazione, da effettuarsi entro trenta giorni
dalla notifica del decreto, e, per il controricorso e ricorso
incidentale, dalla notifica del ricorso, presso la cancelleria del
giudice “a quo”, a pena di inammissibilità, dichiarabile dalla stessa
Corte»; con?., altresì: Sez. 1, Sentenza n. 15156 del 10 ottobre
2003).
Il ricorso stesso – si osserva per mera completezza espositiva – non
risulta in realtà neanche notificato nel termine previsto dall’art. 5,
comma 4, della legge n. 117 del 1988, di trenta giorni dalla

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base della regola generale di cui all’art. 369 c.p.c., e tale sanzione é

notificazione del provvedimento di inammissibilità della domanda
oggetto di impugnazione («da effettuarsi senza indugio a cura della
cancelleria e comunque non oltre dieci giorni»,

secondo quanto

prescrive la disposizione appena richiamata).
Il suddetto provvedimento è stato invero pronunziato in data 5/12
novembre 2014, e di esso risulta «dato avviso telematico» (il che fa
presumere – in mancanza di elementi in senso contrario – la sua

cura della Cancelleria, in data 12 novembre 2014, mentre il ricorso
è stato notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata
spedita solo in data 6 febbraio 2015.
La società ricorrente ha in verità dedotto che nella specie non si
applicherebbe il termine breve di 30 giorni dalla notificazione ma i
termini lunghi di cui all’art. 327 c.p.c., essendo la corte di appello
entrata nel merito della questione di decadenza dall’azione e
avendo quindi rigettato nel merito il reclamo.
Ma tale considerazione non può essere condivisa, essendosi la corte
di appello limitata a confermare la dichiarazione di inammissibilità
della domanda pronunziata dal tribunale, e dunque rientrando
senz’altro l’ipotesi nella previsione della disposizione normativa
sopra richiamata.
Il rilievo preliminare della improcedibilità del ricorso esime in ogni
caso dall’esame del merito dello stesso.
Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del
principio della soccombenza, come in dispositivo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al
termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012,
deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13,
co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co.

17, della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
La Corte:
– dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la società ricorrente a pagare le spese del presente
giudizio in favore del Ministero controricorrente, liquidandole
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comunicazione in forma integrale, equipollente alla notificazione), a

in complessivi C 5.500,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre
spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma

Così deciso in Roma, in data 12 aprile 2016.

del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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