Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10423 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 20/04/2021), n.10423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9933/2020 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in Petilia Policastro (KR)

via Arringa n. 60 presso lo studio dell’avv. Giovanbattista

Scordamaglia, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ((OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, Prefettura Provincia Salerno;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 138/2020 del GIUDICE DI PACE di SALERNO,

depositata il 07/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dalla Cons. Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- Il ricorrente, cittadino pakistano, ha opposto il decreto di espulsione del 10 settembre 2019 emesso dal Prefetto di Salerno, deducendo di essere un richiedente asilo con procedimento ancora in itinere, non avendo mai ricevuto la notifica dell’esito della domanda di protezione internazionale da lui presentata. Il giudice di pace di Salerno ha respinto il ricorso ritenendo che il sindacato del giudice di pace si limita ai vizi di legittimità del decreto di espulsione e nessun rilievo invece può riconoscersi ai vizi di notifica del decreto di inammissibilità della domanda di protezione internazionale.

Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione l’interessato, affidandosi ad un motivo. Non ha spiegato difese la amministrazione intimata.

2.- Con il primo e unico motivo del ricorso, articolato in tre punti, la parte lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 4, dell’art. 140 c.p.c., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 11. Deduce di avere presentato, prima della espulsione, una domanda di protezione internazionale reiterata che è stata dichiarata inammissibile e di cui egli afferma di non avere avuto notizia in quanto notificata per compiuta giacenza per irreperibilità ad un indirizzo che sostiene non essere il domicilio comunicato. A tal fine trascrive la intestazione della domanda di protezione internazionale in cui si dichiara senza fissa dimora ed elettivamente domiciliato presso il difensore. Il giudice di pace ha dichiarato inammissibile il ricorso affermando che: “nessun rilievo può riconoscersi in questa sede ai motivi relativi alla notifica del decreto di inammissibilità la cui competenza spetta al giudice adito”.

Il motivo è fondato.

Se la domanda reiterata è stata dichiarata inammissibile D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 29 il ricorso avverso la decisione della Commissione non sospende di per sè l’efficacia del provvedimento; sussiste però il diritto permanere nel territorio nazionale fino a quando non sono scaduti i termini per impugnare il provvedimento ai sensi dell’art. 32, comma 4; questa Corte ha già affermato che “il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4, comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l’obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l’impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, lett. b) e b) “bis”, artt. 23 e 29; ne consegue che è vietata l’espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell’efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine anzidetto” (cfr. Cass. 13891/2019; Cass. 24009/2020). Ha quindi errato il giudice di pace a ritenere irrilevante la questione della corretta notifica dell’esito della domanda di protezione internazionale, che avrebbe invece dovuto esaminare per verificare se effettivamente il soggetto aveva ricevuto regolare notifica del provvedimento della Commissione ovvero se, in difetto di regolare notifica era ancora in termini per impugnarlo al momento in cui è stato emesso il decreto di espulsione, che in tal caso sarebbe illegittimo perchè messo nei confronti di un soggetto non espellibile.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al Giudice di pace di Salerno, in persona di altro magistrato per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia al giudice di pace di Salerno, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese

anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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