Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10423 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNARDI Sergio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17535-2008 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CASALMONFERRATO 21 presso lo studio dell’avvocato BEVILACQUA

PIERLUIGI, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO (OMISSIS) ROMA, in persona del

Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 2/2007 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 16/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BEVILACQUA PIERLUIGI, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. propone ricorso per cassazione, sorretto da cinque motivi, contro la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2/3/2007, resa pubblica il 16.5.2007, merce la quale venne confermata la reiezione di un ricorso contro un avviso di accertamento per Irpef e Ilor relativamente all’anno 1985.

In particolare la commissione, dopo aver sollecitato all’amministrazione finanziaria la produzione di documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 ritenne che l’accertamento e il recupero a tassazione fossero stati legittimati dal disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 38 e 41 non avendo il contribuente presentato la dichiarazione dei redditi.

Ritenne altresì che l’avvenuta individuazione di una proprietà immobiliare in capo all’appellante – di contro, fin dall’inizio, negata – fosse sintomo di una linea difensiva intesa a negare anche l’evidenza dei fatti (nonostante le risultanze dell’atto pubblico di acquisto); e che in ogni caso il ricorso del contribuente, affidato a motivi astratti e privi di supporto probatorio, non avesse evidenziato elementi idonei a confutare le ragioni dell’ufficio. A fronte del ricorso per cassazione, l’intimata agenzia delle entrate si è costituita tardivamente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Le censure articolate col primo e col secondo mezzo (rispettivamente rubricati come violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè come violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58) sono inammissibili per inidoneità dei quesiti di diritto (art. 366-bis c.p.c.).

Invero i quesiti posti a conclusione delle due censure di cui al primo motivo sono così formulati:

“se il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3 ai sensi anche dell’art. 111 Cost., comma 2, doveva essere interpretato in modo che il giudice tributario potesse ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la controversia, integrando gli elementi forniti dalle parti, purchè tale ordine non sopperisse all’onere probatorio che gravava sul soggetto onerato, nel rispetto dell’equidistanza e della terzietà rispetto alle parti.

Conseguentemente se nella fattispecie de qua la commissione con l’ordinanza del 18.2.05 abbia sopperito all’onere probatorio che gravava sull’agenzia delle entrate ufficio di Roma (OMISSIS), venendo meno all’equidistanza e alla terzietà rispetto alle parti, che la stessa commissione avrebbe dovuto tenere nel rispetto dell’art. 111 Cost., comma 2”; “se a seguito dell’abrogazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3 il giudice tributario non possa più ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari alla decisione e dalle stesse non depositati. Conseguentemente se nella fattispecie de qua la commissione tributaria regionale, con le due ordinanze richiamate, abbia violato i suoi poteri istruttori per eccesso di potere”.

A sua volta il quesito che conclude l’esposizione del secondo motivo è così formulato: “se il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2 deve essere interpretato in correlazione agli artt. 61 e 32 dello stesso Decreto, per cui le parti nel giudizio tributario di appello possono produrre nuovi documenti solo nel rispetto del termine fissato dallo stesso art. 32, comma 1, precisamente fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l’art. 24, comma 1, e se tale termine deve essere considerato perentorio.

Conseguentemente se nella fattispecie de qua l’agenzia delle entrate ufficio di Roma (OMISSIS) doveva essere considerata decaduta dal termine perentorio per il deposito di nuovi documenti e se, pertanto, i documenti siano stati depositati fuori termine, debbano essere espunti e non presi in considerazione”. Entrambi i motivi – sebbene con l’approssimazione che li caratterizza in ragione del riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – denunciano violazioni di norme processuali (art. 360 c.p.c., n. 4). Denunciano invero la nullità (relativa) del provvedimento istruttorio.

Trattandosi di denunciata nullità relativa, queste violazioni rilevano nella sola misura dell’incidenza avuta sulla sentenza, essendo pur sempre la sentenza – e non l’ordinanza istruttoria – che può formare oggetto delle critiche consegnate ai motivi di ricorso.

La sentenza è censurabile in guisa della nullità derivata, dalla nullità degli atti interni del processo, tra i quali rientra, appunto, l’eventualità di un’ordinanza istruttoria assunta in violazione di una norma di legge.

Pertanto il quesito di diritto, ove il motivo si sostanzi nella denuncia di violazioni processuali (implicanti nullità del sentenza o del procedimento al di là dell’errato riferimento dell’impugnante all’art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto nell’alveo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 rientrano le violazioni di tutte le norme processuali, fatta eccezione per quelle relative alla giurisdizione e alla competenza, previste dal medesimo art. 360, nn. 1 e 2), deve essere modellato sul tenore della sentenza, nella derivazione dalla nullità denunciata all’interno del processo.

Appare evidente che nessuno degli infrascritti quesiti contiene invece riferimento a quanto il giudice tributario ha ritenuto in sentenza. Nel senso che le relative censure si palesano modellate sulla sola decisione istruttoria. Mentre nulla nei quesiti è evidenziato (ma lo stesso può dirsi per il corpo dell’illustrazione che li precede) al fine di determinare in qual senso, secondo il ricorrente, la statuizione di merito sia stata incisa dal tenore delle ordinanze istruttorie.

Tanto determina che i quesiti elaborati al riguardo non superano i confini di una dimensione astratta e puramente teorica, potendosi per converso osservare che, alla luce del motivazione della sentenza, una incidenza delle criticate ordinanze sul merito della decisione assunta dalla commissione regionale non vi è stata affatto.

2. – Il terzo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto, il quale – nella testuale formulazione ” se nel processo tributario vige il principio secondo cui la parte che avanza una pretesa è onerata della relativa prova, come stabilisce l’art. 2697 c.c., secondo cui chi vuoi far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Conseguentemente se nella fattispecie de qua l’ufficio era onerato a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa impositiva” – non contiene alcun riferimento alla fattispecie concreta, limitandosi a una formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, con conseguente interrogazione implicante un’ovvia (quanto nella specie inutile) risposta affermativa. La giurisprudenza di questa corte ha invece ripetutamente affermato che non risponde alla prescrizione dell’art. 366-bis c.p.c. un ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che non postuli l’enunciazione, da parte del ricorrente, di un principio diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato (Cass. n. 28280/2008) che detto quesito deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire alla Corte di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata che è perciò inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia inidonea a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (v.

sez. un. n. 18759/2008; sez. un. n. 26020/2008; sez. un. 12339/2010).

3. – Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2727 e 2729 c.c., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 41 e vizio di motivazione. Sulla premessa che, in sede di accertamento sintetico, debbasi tener conto del ragionamento presuntivo, si ascrive alla commissione di aver violato il divieto di presunzioni di secondo grado (“se nella fattispecie de qua l’ufficio nell’accertamento impugnato non sia partito da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto, ma sia partito da un fatto presunto – ignoto e da questo ad altri fatti ignoti”). Anche questo motivo è inammissibile per genericità di formulazione della critica consegnata al quesito di diritto. La sentenza di merito ha dato atto che l’accertamento venne basato sulla inferenza di una distribuzione di utili extrabilancio al P., desunta dalla comprovata sua qualità di socio occulto (“amministratore e dominus”) della società Fin part s.p.a.; e ne ha confermato la validità – posta la omessa presentazione di denuncia dei redditi – dalla, mancata deduzione in giudizio, da parte del contribuente, di elementi idonei a confutarne i dati di riferimento desunti dall’intrapreso procedimento penale.

Trattasi di accertamento di fatto, come tale sottratto al sindacato in questa sede ove motivato secondo canoni logici congruenti con le regole di valutazione della prova.

Nell’iter logico della decisione non è riscontrabile alcun errore di diritto con riguardo ai principi che governano la prova presuntiva, dal momento che – in linea generale – non è dubitabile che una capacità economica visibile, come tale esposta al controllo fiscale, è giustappunto quella rappresentata dai redditi accertati in capo a una società a ristretta base azionaria; e posto che è ben sostenibile, in siffatti casi, la presunzione che i redditi siano stati acquisiti dai relativi soci.

Mentre, in seno al quesito di diritto, non è riportato (da ciò scaturendo la valutazione di inammissibilità) alcun riferimento alla fattispecie; in particolare non è indicato in cosa sarebbe consistito, ad avviso del ricorrente, l’asserito “fatto presunto- ignoto” all’origine della violazione denunciata.

4. – il quinto motivo, che pur deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 42 e 7 (T.U.I.R.) e omessa motivazione su fatto decisivo, appare inammissibile per il fatto di risolversi essenzialmente in censure di merito, come tali estranee al giudizio di legittimità.

Si assume che l’amministrazione finanziaria abbia omesso qualsiasi dimostrazione della circostanza – costitutiva della pretesa tributaria – che il reddito sia stato effettivamente percepito nell’anno d’imposta oggetto dell’accertamento secondo il principio di cassa, tenuto conto della regola di approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale (art. 2364 c.c. nel testo dell’epoca). Sennonchè il motivo – concluso dal quesito di diritto “se nella fattispecie de qua e nell’avviso di accertamento impugnato l’ufficio abbia violato il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42 (oggi art. 45) e art. 7 e non abbia dato alcuna prova che il reddito di utili extrabilancio sia stato percepito da P.G. nella misura indicata dallo stesso ufficio e nell’anno d’imposta 1985” – non perviene a evidenziare carenze logiche riferibili ad aspetti di fatto decisivi, non valendo a intaccare il nucleo essenziale del decisione l’insistito rilievo sulla disciplina civilistica di approvazione del bilancio di esercizio, quale presupposto per la usuale successiva distribuzione dell’utile.

Trattasi di regola attinente a un andamento fisiologico della gestione societaria, non utilmente invocabile per sminuire la rilevanza di un diverso accertamento di fatto.

5. – in conclusione, quindi, tutti gli articolati motivi di censura si rivelano inammissibili. Consegue il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese, stante l’avversa tardiva costituzione in giudizio e la mancata partecipazione alla discussione orale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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