Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10422 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10422
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Giudice di pace
di Catanzaro nel giudizio tra:
C.F., non costituitosi in questa sede;
e
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore;
in relazione al decreto del Giudice di pace di Soriano Calabro in
data 13 maggio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che il Giudice di pace di Catanzaro, adito in riassunzione da C.F. a seguito della dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Giudice di pace di Soriano Calabro, con decreto in data 13 maggio 2007, sul ricorso in opposizione dallo stesso proposto nei confronti del Ministero dell’interno avverso un verbale di contestazione emesso dalla Polizia stradale, con ordinanza in data 2 dicembre 2008, ha proposto istanza di regolamento di competenza d’ufficio avverso il suddetto “decreto”, con il quale il Giudice di pace di Soriano Calabro ha dichiarato la propria incompetenza per territorio ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ.;
che, ad avviso del Giudice di pace di Catanzaro, la competenza territoriale nel caso di specie spetta al Giudice di pace di Soriano Calabro, perchè la violazione è stata accertata dalla Polizia stradale nel territorio del Comune di Gerocarne, ricompreso nell’ambito della competenza territoriale del Giudice di pace di Soriano Calabro, con esclusione del foro erariale;
che si è ritenuto necessario fissare la trattazione del ricorso con relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., essendosi rilevato che dal fascicolo d’ufficio, trasmesso a questa Corte dalla Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Catanzaro, non risulta che l’ordinanza con la quale è stato proposto il regolamento sia stata comunicata ad entrambe le parti del giudizio di merito.
Considerato che appare necessario rinviare la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria della Corte di sollecitare la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Catanzaro a trasmettere la prova dell’avvenuta comunicazione dell’ordinanza che ha sollevato il regolamento, ovvero ad effettuare le necessarie comunicazioni.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di sollecitare presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Catanzaro di trasmettere la prova dell’avvenuta comunicazione dell’ordinanza che ha sollevato il regolamento, ovvero ad effettuare le necessarie comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010