Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10422 del 20/05/2015
Civile Decr. Sez. 6 Num. 10422 Anno 2015
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 27131-2014 proposto da:
EFFENDI GIUSEPPE & C. s.a.s. in persona del socio
accomandatario, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avv. ROSARIO COPPOLA, giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
SHELL ITALIA SPA;
– intimata
–
avverso la sentenza n. 356/2014 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA del 5.3.2014, depositata il 12/03/2014.
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2015
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Data pubblicazione: 20/05/2015
R.G. 27131/2014
Il Presidente
La Effendi Giuseppe & C. s.a.s. difesa dall’avv. Rosario Coppola, ha
proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia,
n. 356/2014 del 5 – 12 marzo 2014 nei confronti della Shell Italia
s.p.a.;
la società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;
è stata depositata nella cancelleria della Corte dichiarazione di
rinunzia sottoscritta dal difensore della società, a tanto abilitato in
forza di procura speciale in margine al ricorso;
la dichiarazione di rinunzia presenta i requisiti richiesti dall’art. 390
c.p.c.;
che non vi è luogo a pronunciare sulle spese
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione; dispone che del
presente decreto sia data comunicazione al difensore della parte
costituita e lo avvisa che nel termine di giorni dieci dalla
comunicazione può chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2015
Il Presidente
Ritenuto: