Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10422 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNARDI Sergio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5893-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

SVILUPPO COMMERCIALE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88 presso lo studio dell’avvocato

PROSPERETTI GIULIO, che lo rappresenta e difende procura speciale

Notaio Dr. Giuseppe Celeste di Latina REP. 6 9136 del 15/3/2007;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1058/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 31/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, n. 1058/39/2005.

Questa sentenza, confermando la statuizione di primo grado, ha ritenuto che l’iscrizione a ruolo dell’Iva per l’anno 1995, dovuta dalla società Sviluppo commerciale s.r.l., e di cui alla impugnata cartella di pagamento, non fosse stata preceduta da una valida notificazione dell’atto impositivo. Tanto la commissione ha affermato sulla scorta di tre rilievi, così sintetizzabili:

(1^) la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso la sede della società, non anche ai sensi dell’art. 145 c.p.c. a mani del legale rappresentante (in tal senso il riferimento all’art. 145 c.p.c., che compare al quinto rigo della parte motiva della sentenza, va inteso come riferito al solo comma 3 della medesima disposizione, nel testo che rileva ratione temporis);

(2^) la notifica, inoltre, non avrebbe potuto comunque essere eseguita a mani di persona che non rivestiva più, al momento, la carica di legale rappresentante;

(3^) in ogni caso la notifica al legale rappresentante avrebbe potuto essere eseguita soltanto all’esito di ricerche intese a individuare la sede della società, attività nella specie non espletata.

L’agenzia delle entrate censura la sentenza sulla base di un motivo.

L’intimata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1^. – La tesi dell’amministrazione – articolata in un motivo contenente due censure (violazione e falsa applicazione degli art. 145 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e vizio di motivazione) – è la seguente.

In data 11.12.2000 il messo notificatore aveva invano tentato la notifica degli avvisi di accertamento e rettifica presso la sede legale della società, al momento posta in (OMISSIS);

invano perchè ivi un’impiegata aveva dichiarato al messo notificatore che “la società non aveva più la sede presso di loro”.

Pertanto il messo, nell’impossibilità di eseguire la notifica presso la sede legale della società, provvide ai sensi dell’art. 140 c.p.c. “dal momento che anche al domicilio del rappresentante legale della società non fu possibile rinvenire nè il medesimo nè alcun altro soggetto abilitato a ricevere l’atto”.

2^. – A siffatta ricostruzione, la società nulla oppone con riferimento al primo passaggio (inerente all’infruttuoso tentativo di notifica presso la sede legale). Ma contesta, in punto di fatto, la rispondenza al vero della restante affermazione, stante che – sostiene – “il messo non ha depositato alcun atto presso la casa comunale riguardante la società” fai fini di cui all’art. 140 c.p.c.), “ma ha provveduto ad effettuare la notifica dell’atto impositivo nei confronti dell’amministratore A.M.”.

Il che sarebbe stato fatto irritualmente, giacchè in mancanza di ricerche finalizzate a individuare la sede sociale (nel frattempo mutata giusta Delib. assembleare 9 novembre 2000, per quanto trascritta presso la locale camera di commercio il 21.3.2001), l’art. 145 c.p.c. non autorizzava il messo a procedere alla notifica a mani del legale rappresentante.

3^. – Osserva innanzi tutto la Corte che la questione attinente al trasferimento di sede e al mutamento dell’organo rappresentativo, di cui è menzione nel controricorso, non assume alcuna rilevanza.

Risulta infatti dalle stesse allegazioni della parte controricorrente che la delibera assembleare – contenente la – modifica della denominazione (da Gram Gruppo Moda R.A. s.r.l. a Sviluppo commerciale s.r.l.) e (per quanto interessa) il trasferimento di sede legale (da (OMISSIS)), come pure l’anticipato scioglimento della società con nomina del liquidatore in persona di tale B.A., all’epoca soggetta al procedimento di omologazione, venne iscritta nel registro delle imprese in data 21.3.2001. Con conseguente rilevanza esterna, nei riguardi dei soggetti terzi, solo a partire da tale data.

Tanto è dirimente per elidere la portata effettuale della tesi della società, attesa la mancanza della pubblicità commerciale al momento della eseguita notificazione (dicembre 2000).

Ma va aggiunto che, anche prescindendo da codesta incontestata mancanza, in materia di notifica di atti tributari vale, quanto agli effetti del mutamento del domicilio fiscale, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, u.c., a tenore del quale le cause di variazione del domicilio fiscale del contribuente hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

4^. – Il punto attiene allora alla necessità di stabilire se la notificazione dell’atto presupposto sia avvenuta, o meno, nel rispetto delle previsioni di legge. E al riguardo, avendo La sentenza di merito fornito risposta negativa, ed essendo dedotto in termini di autosufficienza un errore in tal senso della sentenza medesima su norma processuale, questa Corte è giudice della fattispecie.

Va rammentato che le regole che presidiano la sequenza del procedimento notificatorio nei confronti delle persone giuridiche, e specificamente delle società di capitali, sono da tempo così riassunte: (a) la notificazione si esegue in primo luogo con le modalità di cui all’art. 145 c.p.c., comma 1, cioè nella sede (legale o effettiva) mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa; (b) se la notifica non può essere eseguita con tali modalità, e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, in applicazione dell’art. 145 c.p.c., comma 3, la notifica stessa va eseguita nei confronti di tale persona, osservando le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; (c) se neppure l’adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell’art. 140 c.p.c., qualora di detta norma ricorrano i presupposti, nei confronti del legale rappresentante, oppure nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell’atto da notificare, direttamente nei confronti della società; (d) se tali modalità non si rivelino applicabili, e nell’atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, la notificazione è eseguibile con le forme di cui all’art. 143 c.p.c., nei confronti del detto legale rappresentante (per tutte Cass. n. 23212/2009; n. 9447/2009; n. 22959/2007; n. 7773/2006; n. 3269/2003).

Pertanto, è di tutta evidenza che l’ufficiale notificatore, che non possa notificare un atto tributario nel domicilio fiscale della persona giuridica, una volta che abbia dato atto nella relata delle ragioni di tale impossibilità (con specifico riferimento alla concreta insussistenza, nel luogo indicato, della sede sociale), è in facoltà di notificare l’atto nelle alternative forme di cui alla succitata sequenza; e finanche, nelle riferite condizioni, a norma dell’art. 140 c.p.c. (richiamato d’altronde dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)), al legale rappresentante della società ove indicato nell’atto.

L’accertamento compiuto dall’ufficiale giudiziario riguardo alla attuale inesistenza, all’indirizzo indicato, della sede della società, destinataria della notificazione, deve ritenersi assistito dall’efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., e può pertanto essere contestato solo mediante la querela di falso (cfr. Cass. n. 17064/06; n. 1856/2001).

5^. – I principi richiamati rendono infondate tutte le affermazioni formulate nella sentenza impugnata, e del pari tutte le argomentazioni di cui al controricorso, dal momento che la notificazione appare legittima alla luce di quanto rilevato nell’atto da notificare e nell’annessa relata di notificazione.

Risulta infatti che l’atto contenne l’indicazione del nominativo del legale rappresentante della società destinataria dell’avviso di rettifica (” A.M. nato a (OMISSIS)”) e che la relata, dopo l’attestazione di omessa notifica in ragione di quanto appreso in loco circa l’inesistenza della sede all’indirizzo risultante, contenne a sua volta l’attestazione di infruttuosa tentata notifica al suddetto legale rappresentante (per il di lui mancato rinvenimento nel luogo di residenza) e la successiva conseguente attestazione di compimento delle formalità stabilite dall’art. 140 c.p.c. (con riguardo al legale rappresentante medesimo).

In nessun modo può dunque seguirsi l’affermazione della sentenza impugnata di irregolarità della notificazione dell’atto impositivo.

Discende che la sentenza de qua va cassata in accoglimento del mezzo proposto; e alla cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può far seguito la decisione di rigetto nel merito del ricorso presentato dalla società Sviluppo commerciale avverso la cartella di pagamento.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono per intero la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione avverso la cartella di pagamento.

Condanna la società alle spese processuali, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, per ciascuno dei gradi di merito, e in Euro 12.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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