Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10422 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 03/06/2020), n.10422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21644-2018 R.G. proposto da:

COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’avvocato Francesco Cellammare, domiciliato ex art. 366

c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2/2018 del Tribunale di Napoli sede distaccata

di Ischia, depositata il 11/01/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt.

376 e 380-bis c.p.c.;

letto il ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3 ottobre 2019 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

Fatto

RITENUTO

Il Comune di Ischia chiedeva all’Ufficiale giudiziario territorialmente competente di procedere alla notificazione di taluni precetti fondati su ingiunzioni fiscali emesse ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, notificate volta nel maggio del 2005 e non opposte.

L’Ufficiale giudiziario opponeva il proprio rifiuto, illustrando che, relativamente alle ingiunzioni fiscali notificate, ma perente per l’inutile decorso di giorni novanta dalla notifica, occorreva dapprima provvedere alla rinnovazione della notificazione del titolo esecutivo. Avverso tale rifiuto, il Comune di Ischia si rivolgeva al Giudice coordinatore della sezione distaccata, affinchè esercitasse il controllo previsto dall’art. 60 c.p.c. Il Coordinatore, assunte informazioni, disponeva che l’Ufficiale giudiziario della sezione distaccata si uniformasse alle direttive assunte dalla sede centrale di Napoli.

Avverso questo provvedimento il Comune di fischia ha proposto opposizione agli atti esecutivi, convenendo in giudizio il Ministero della Giustizia.

Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ha respinto l’opposizione e il Comune ha impugnato questa decisione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, articolato in quattro motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il Comune di Ischia ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Preliminarmente all’esame dei motivi deve rilevarsi, in quanto assorbente, che il rimedio dell’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c. ha ad oggetto gli atti del processo esecutivo.

Dunque, lasciando impregiudicata ogni valutazione circa l’autonoma opponibilità di un provvedimento di carattere organizzativo-amministrativo, pur secondo la prospettazione dello stesso Ente ricorrente, l’opposizione doveva essere proposta nei confronti di ciascun destinatario delle ingiunzioni fiscali, così come ogni qualvolta si oppone ex art. 617 c.p.c. un atto del giudice dell’esecuzione, il relativo ricorso va notificato al debitore esecutato, non già al Ministero della Giustizia, alla cui amministrazione appartiene l’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento.

Da ciò deriva che l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal Comune di Ischia era in radice inammissibile.

Il Tribunale ha invece esaminato la questione nel merito, rigettando il ricorso.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, occorre decidere la causa nel merito – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, dichiarando inammissibile l’opposizione originariamente proposta. Non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali nè per il giudizio di merito, nè per quello di legittimità, in quanto il Ministero della Giustizia in entrambi i casi non ha svolto attività difensiva.

Ricorrono comunque i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

Pronunciando sul ricorso ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione originariamente proposta.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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