Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10421 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Giudice di pace

di Catanzaro nel giudizio tra:

L.D., non costituitosi in questa sede;

e

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro protettore, non

costituitosi in questa sede;

in relazione alla sentenza del Giudice di pace di Soriano Calabro n.

75/2003 depositata in data 13 maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il Giudice di pace di Catanzaro, adito in riassunzione da Gennaro Salvatore a seguito della dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Giudice di pace di Soriano Calabro sul ricorso in opposizione avverso il verbale di contestazione emesso dalla Polizia stradale, con ordinanza in data 4 dicembre 2008, ha proposto istanza di regolamento di competenza d’ufficio avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Soriano Calabro ha dichiarato la propria incompetenza per territorio ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ.;

che il Giudice di pace di Catanzaro ha rilevato che la L. n. 689 del 1981 è speciale rispetto alla disciplina stabilita dall’art. 25 cod. proc. civ.;

che si è ritenuto necessario fissare la trattazione del ricorso con relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., essendosi rilevato che dal fascicolo d’ufficio, trasmesso a questa Corte dalla Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Catanzaro, non risulta che l’ordinanza con la quale è stato proposto il regolamento sia stata comunicata ad entrambe le parti del giudizio di merito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che appare necessario rinviare la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria della Corte di sollecitare la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Catanzaro a trasmettere la prova dell’avvenuta comunicazione dell’ordinanza che ha sollevato il regolamento, ovvero ad effettuare le necessarie comunicazioni.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di sollecitare presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Catanzaro di trasmettere la prova dell’avvenuta comunicazione dell’ordinanza che ha sollevato il regolamento, ovvero ad effettuare le necessarie comunicazioni.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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