Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10421 del 27/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 27/04/2017, (ud. 15/12/2016, dep.27/04/2017),  n. 10421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6529-2011 proposto da:

A.R.I.N. S.P.A. AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLI S.P.A. (OMISSIS), già

A.M.A.N., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato DONATO

PORCELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.E., F.S., F.U., in qualità di

eredi di F.G.;

– intimati –

Avverso la sentenza n. 1337/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/04/2010 R.G.N. 5483/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. CALAFIORE DANIELA;

udito l’Avvocato PORCELLI MARIA CRISTINA per delega Avvocato DONATO

PORCELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

assorbito il resto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Gli eredi di F.G., pensionato dell’Azienda Risorse Idriche di Napoli dal primo gennaio 1973 che aveva fruito della pensione aziendale prevista dal Regolamento Organico del 22/9/1945, chiesero al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro della stessa città la condanna dell’Azienda al pagamento di Euro 8684,25 derivanti dalla illegittima esclusione dal trattamento pensionistico dell’indennità di incentivazione prevista dall’accordo aziendale del 2/9/1971, relativamente al periodo compreso tra il 1.6.1998 (data in cui la richiesta era stata formulata) alla data del decesso.

Il Tribunale accolse la domanda respingendo sia l’eccezione di prescrizione che quella relativa alla necessità di detrarre, dall’eventuale riconoscimento del credito, il contributo del 6% previsto dall’art. 71 del R.O. sulle somme percepite dal F. a titolo di indennità di presenza, sollevate da A.R.I.N. s.p.a..

La Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza osservando che la delibera aziendale n. 404 del 29/9/1987, ritenuta dall’appellante ostativa al riconoscimento della pretesa in quanto attraverso la stessa si era determinata una sostanziale riforma dei criteri di computo della pensione aziendale uniformandoli a quelli previsti per il calcolo della pensione erogata dalla Cassa per i dipendenti degli Enti Locali (CPDEL), non incidesse sul diritto riconosciuto dal Tribunale. La delibera, infatti, aveva avuto la funzione di adeguare le basi retributive utili dei due trattamenti pensionistici prevedendo, dal primo gennaio 1987 ed in favore del solo personale in servizio assunto prima del 30 gennaio 1963 e regolato agli effetti pensionistici dalle norme del regolamento organico 22/9/1945, l’inclusione nel computo di tutti gli elementi retributivi aventi carattere di fissità, continuità e irrevocabilità.

A.R.I.N. s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

F.E., F.S. e F.U. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Il primo motivo di ricorso denunzia violazione ed errata interpretazione della Delib. n. 404 del 1987, in merito alla sua decorrenza ed estensione della sua applicazione.

2) Con il secondo motivo, poi, la Società ARIN s.p.a. lamenta violazione ed erronea interpretazione delle disposizioni date dalla CPDEL in relazione alla normativa costituita dalla L. n. 1077 del 1959, 131/83 e successive integrazioni, nuovamente, della Delib. n. 404 del 29 settembre 1987 del sub commissario e del regolamento organico del 22 settembre 1945 e successive modificazioni nonchè vizio di omessa o insufficiente motivazione in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5.

3) I due motivi, in quanto sostanzialmente correlati alla interpretazione della delibera aziendale n. 404 del 1987 vanno esaminati congiuntamente.

Nel dedurre l’infondatezza della domanda proposta dagli eredi di F.G., l’Azienda ricorrente richiama, oltre la delibera dianzi indicata, anche la delibera aziendale n. 1 del 1968 nonchè l’accordo sindacale del 26 giugno 1974 e, a conclusione dei motivi, sottopone a questa Corte i quesiti (non richiesti, essendo stato abrogato l’art. 366 bis c.p.c. a decorrere dal 4 luglio 2009) se:

– la Delib. n. 404 del 1987 in sè interpretata consenta di ritenerla applicabile ai dipendenti non più in servizio alla data della sua adozione;

– se le citate fonti consentano di includere nella pensione aziendale elementi retributivi, come la indennità di incentivazione, non riconosciuti pensionabili dalla Cassa Previdenza Enti Locali (C.P.D.E.L.), al cui sistema pensionistico sono stati equiparati, a decorrere dal 1 gennaio 1987, i criteri di determinazione della base di calcolo del trattamento pensionistico aziendale ai sensi del D.L. n. 55 del 1983, art. 30, convertito nella L. n. 131 del 1987.

4) Il ricorso, con riferimento a tali motivi, non è procedibile. A norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, unitamente al ricorso per cassazione devono essere depositati, a pena di improcedibilità, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Nella specie la ricorrente, nel lamentare l’errata interpretazione delle delibere aziendali, delle disposizioni del regolamento organico e dell’accordo sindacale sopra indicati, ha del tutto omesso di ottemperare a detto onere, non depositando alcun documento.

5) Con il terzo motivo l’ARIN s.p.a. lamenta la violazione e l’erronea interpretazione delle disposizioni contenute nella L. n. 412 del 1991, art. 16 e della L. n. 724 del 1994, art. 22 comma 36, relative all’eccezione di non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria. Anche in questo la ricorrente caso formula il quesito se la pensione integrativa erogata dall’ARIN s.p.a. assuma natura e disciplina previdenziale con conseguente applicabilità della L. n. 412 del 1991, art. 16.

6) Il motivo è infondato. Questa Corte con la sentenza n. 18075/2009 ha affermato, in analoga fattispecie intercorrente con la medesima ricorrente, che il trattamento pensionistico aziendale integrativo dei dipendenti di un’impresa pubblica (avente la forma giuridica prima di azienda municipalizzata, poi di azienda speciale e da ultimo di società per azioni a capitale pubblico), pur assolvendo ad una funzione previdenziale, origina un’obbligazione di natura retributiva ed è strutturalmente inerente ad un rapporto di lavoro di carattere privatistico di diritto comune, con la conseguenza che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella della Corte dei conti, non essendo configurabile nè un trattamento pensionistico a carico dello Stato o altro ente pubblico, nè una possibile influenza delle modalità di calcolo della pensione integrativa sulla pensione ordinaria percepita (nella specie erogata dalla CPDEL. Dunque, attesa la natura di obbligazione retributiva della prestazione in esame è evidente l’inapplicabilità della normativa tipicamente previdenziale in materia di calcolo degli accessori in caso di ritardo nella corresponsione.

Nulla per le spese attesa l’assenza di attività difensiva in capo agli eredi di F.G..

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso limitatamente ai primi due motivi di ricorso e rigetta il terzo. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA