Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10421 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10421 Anno 2016
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 25678 del ruolo generale dell’anno
2013, proposto
da
BENETTI Bruno (C.F. dichiarato: BRT BRN 38T07 L120F)
PEDROLLO Idelma (C.F. dichiarato: PDR DLM 40C44 H836A)
rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dagli
avvocati Ilaria Conte (C.F.: CNT LRI 66P65 H501S) e Ernesto Conte
(C.F.: CNT RST 31E49 H501A)
-ricorrentinei confronti di
CONTI Maria Rosaria (C.F.: CNT MRS 43562 C034Q)
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,
dall’avvocato Antonio Ciccarese (C.F.: CCC NTN 37511 C978Y)
-controricorrenteper la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello
di Roma n. 5242/2013, depositata in data 4 ottobre 2013;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5
aprile 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
l’avvocato Ernesto Conte, per i ricorrenti;
l’avvocato Antonio Ciccarese, per la controricorrente;

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il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. Carmelo Sgroi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,
con rinvio.

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Data pubblicazione: 20/05/2016

Rinvio improprio o restitutorio. Ma è implicito che il motivo di impugnazione sul quale vi è omessa pronunzia fosse ammissibile, in
quanto vi era il potere di rilevare di ufficio l’inammissibilità per difetto di specificità: Cass. 19922/2013.
Fatti e svolgimento del processo
Maria Rosaria Conti agi in giudizio nei confronti di Bruno Benetti e
Idelma Pedrollo per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un

di un muretto di recinzione e del conseguente smottamento di una
massa fangosa dal fondo confinante dei convenuti.
La domanda fu accolta dal Tribunale di Latina, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Roma, che condannò in solido i
convenuti a pagare l’importo di C 20.400,05 oltre accessori, in favore dell’attrice.
La pronunzia venne cassata con rinvio da questa Corte, con sentenza n. 876 del 2011.
In sede di rinvio la decisione di primo grado è stata nuovamente
confermata dalla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione,
che ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità l’unico motivo
dell’appello in relazione al diMe essa era stata cassata per omessa
pronunzia.
Ricorrono il Benetti e la Pedrollo, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso la Conti.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378
c.p.c..
Motivi della decisione
1.- Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «error in procedendo:
violazione del giudicato interno, racchiuso nella sentenza 17 gennaio 2011 n. 876, di codesta Corte di Cassazione, con la quale era
stato disposto il giudizio di rinvio (art. 360 n. 4 c.p.c.)».
Il ricorso è infondato.
La prima sentenza della Corte di Appello di Roma (sentenza n. 3549
del 22 settembre 2009) è stata cassata per omessa pronunzia su
uno dei motivi di gravame avanzati dai ricorrenti.
In tale situazione va senz’altro escluso che possa ritenersi formato il
giudicato implicito su un presupposto processuale, quale la specificiPagina 2 di 5

proprio immobile in San Felice Circeo (LT) in conseguenza del crollo

tà del motivo di appello non esaminato e la sua conseguente ammissibilità.
Per aversi giudicato implicito è infatti necessario che «tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, e dunque che
l’accertamento contenuto nella motivazione della sentenza attenga
a questioni che ne costituiscono necessaria premessa ovvero pre(così Cass., Sez. 1, Sentenza n.

16824 del 5/7/2013, Rv. 627047; in senso conforme: Sez. U, Sentenza n. 6632 del 29/4/2003, Rv. 562504; Sez. 2, Sentenza n.
22416 del 27/10/2011, Rv. 620138; Sez. L, Sentenza n. 5581 del
6/4/2012, Rv. 621797, secondo le quali «il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, che tra la questione decisa in modo
espresso e quella che si vuole essere stata risolta implicitamente
sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l’assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione»).
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione non ha valutato espressamente l’ammissibilità del motivo di appello non esaminato dalla
corte di merito, essendosi limitata a ravvisare omissione di pronunzia su di esso.
Una siffatta decisione non implica necessariamente, sul piano logico, come appare evidente, la ammissibilità del motivo di gravame.
Né la mera astratta possibilità di un rilievo di ufficio dell’eventuale
inammissibilità di detto motivo può ritenersi idonea a determinare il
vincolo positivo del giudicato interno, in mancanza di esame diretto
della questione, in quanto – è opportuno ribadire – accertare che
con riguardo ad un determinato motivo di impugnazione sia stata
omessa ogni pronunzia non implica necessariamente, sul piano logico, che il suddetto motivo di impugnazione fosse ammissibile.
Deve quindi affermarsi che la cassazione con rinvio della sentenza
di secondo grado Der omessa pronunzia su un motivo di appello non
determina giudicato implicito sull’ammissibilità del suddetto motivo
di appello, laddove l’ammissibilità del motivo non sia stata espressamente affermata o comunque presa in considerazione dalla Corte
di Cassazione.

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supposto logico indefettibile»

In tal caso, di conseguenza, resta impregiudicata, e rimessa al giudice del rinvio, ogni valutazione in ordine al motivo di gravarne non
esaminato, e ciò non solo in relazione al merito, ma anche in ordine
alla sua ammissibilità.
D’altra parte, essendo in definitiva lo stesso ricorrente a richiedere
a questa Corte di valutare nuovamente l’ammissibilità del motivo di
appello in questione, può osservarsi – a soli fini di completezza e-

cificità, come correttamente ritenuto dalla corte di appello, che ha
sottolineato il difetto di concrete ragioni di critica della decisione di
primo grado, essendosi la parte appellante limitata a lamentare, del
tutto genericamente, la “ingiusta severità” e la “mancanza di riferimenti probatori” alla base di essa.
Non è poi certamente sufficiente ad assicurare tale specificità la
parte introduttiva del motivo (non espressamente presa in considerazione dalla corte di appello, ma richiamata dai ricorrenti), in cui si
deduce che non vi sarebbe corrispondenza tra la situazione descritta in sede di accertamento tecnico preventivo e la liquidazione del
danno operata in corso di causa dal consulente tecnico di ufficio,
mancando comunque ogni indicazione sui termini e sul rilievo concreto di tale (dedotta) mancanza di corrispondenza.
Né può, infine, assumere rilievo l’indicazione – da parte della corte
di merito – della natura subordinata del motivo di appello giudicato
inammissibile, in quanto tale natura subordinata non è stata di fatto
in alcun modo ritenuta rilevante ai fini della decisione.
2.- Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente
compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione della peculiarità della questione di diritto esaminata.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al
termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17,
della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi

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spositiva – che è palese la inammissibilità di esso per difetto di spe-

La Corte:

rigetta il ricorso;

dichiara le spese del giudizio di legittimità integralmente
compensate tra le parti.

Ai sensi dell’art. 13, comma

1-quater, del d.P.R. n. 115 del

2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 5 aprile 2016.

da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

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