Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10421 del 20/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10421 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 733-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002,in
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
AZIENDA AGRICOLA LE MEZZELUNE, SOCIETA’
SEMPLICE AGRICOLA 01575200496, in persona del socio
amministratore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato
GIANCARLO VIGLIONE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CATALDO D’ANDRIA, giusta procura a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 20/05/2015

- controricorrente nonchè contro
SOCIETA’ GENERALE FIDUCIARIA SRL, ALFIERI LUISA;

– intimate –

TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE SEZIONE
DISTACCATA di LIVORNO del 15/06/2011, deNsitata il
19/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli
15/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. SALVA
BOGNANNI;
udito l’Avvocato Mariangela Mastrogregori (delega avvocato Cataldo
D’Andria) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti e
chiede la P.U..

Ric. 2012 n. 00733 sez. MT – ud. 15-04-2015
-2-

avverso la sentenza n. 110/2011 della COMMISSIONE

1

Corte di Cassazione
Sezione Sesta Civile (Tributaria)
RG. n. 733/12

Ricorrente: agenzia delle entrate
Controricorrente: Società Azienda Agricola Le Mezzelune Ss.

Oggetto: impugnazione silenzio-rifiuto rimborso,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana, sez. stacc. di Livorno,
n. 110/14/11, pubblicata il 19 settembre 2011, con la quale essa
accoglieva l’appello della Società Generale Fiduciaria srl.,
dell’altra denominata e di Luisa Alfieri contro la decisione di
quella provinciale, sicché l’impugnazione relativa al silenziorifiuto di rimborso, inerente all’imposta proporzionale di registro al 3%, pagata per il preliminare di compravendita del podere
“Le Mezzelune” tra quest’ultima, promittente alienante, e la prima, promissaria acquirente per persona o ente da nominare, poi indicata nella seconda, veniva ritenuta fondata. In parti l
CTR osservava che l’imposta pagata al momento della r gl trajone
del preliminare in misura proporzionale sull’acconto sarebbe stata
imputata in quella inerente al contratto definitivo, posto che entrambi gli atti costituiscono per così dire una doppia fase
dell’unico negozio traslativo della proprietà. Da ciò consegue
che, trattandosi di operazione per la quale l’ente nominato gode
dell’agevolazione

relativa

coltivatori

ai

diretti,

allora

l’imposta pagata in misura ordinaria andava rimborsata. La “Società Azienda Agricola Le Mezzelune” resiste con controricorso, ed ha
depositato memoria, mentre la “Società Generale Fiduciaria” ed Alfieri non si sono costituite.
Motivi della decisione

1

Intimate: Società Generale Fiduciaria srl. e Luisa Alfieri

2

La Corte

2. Ritenuta la necessità che il ricorso venga deciso dalla V^
Sezione civile in pubblica udienza, trattandosi di questioni, che
non fanno ritenere il medesimo manifestamente fondato o infondato,
ex artt. 375, n. 5 e 380 bis, comma 5 cpc.;

Dispone il rinvio del processo a nuovo ruolo, e la t issione degli atti alla V^ Sezione civile, per la decisione del ricorso
in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 15 aprile 2015.

P.Q.M.

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