Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10421 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNARDI Sergio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30863-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

SVILUPPO COMMERCIALE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA C.A. RACCHIA 2 presso lo studio dell’avvocato CONTARDI

RICCARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASTROIANNI ANDREA,

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 553/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 20/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato SANTORO MASSIMO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate ricorrono per cassazione, articolando un motivo di doglianza, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, n. 553/40/05, che, in ragione della affermata inesistenza della notificazione eseguita tramite messo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello a suo tempo proposto contro la sentenza della locale commissione provinciale, in controversia instaurata da Sviluppo Commerciale s.r.l. relativamente ad avviso di accertamento per Irpeg e Ilor dell’anno 1996. L’intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente sostiene essere errata l’affermazione del giudice tributario a proposito dell’inapplicabilità della speciale disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4 ai fini della notificazione dell’atto di appello. La censura è fondata.

La questione che qui rileva ha trovato sicura soluzione nel.

principio di diritto, già enunciato da questa Corte (v. Cass. n. 13969/2001; n. 8465/2005; n. 21516/2005; n. 8976/2007), secondo cui il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 ha natura di norma generale dettata al fine di regolare le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario. In seno alla medesima, peraltro, il comma 4 possiede una sua specificità, avendo per oggetto solo gli atti dell’amministrazione tributaria, e prevedendo, per questi, un’ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati.

Tale regola, per ragioni di ordine logico e sistematico, va ritenuta applicabile anche alla notificazione del ricorso in appello, essendo destinata a cedere soltanto per quanto attiene alla notifica del ricorso per cassazione. Avverso siffatta conclusione non giovano i riferimenti giurisprudenziali richiamati dalla società controricorrente, in quanto tratti da sentenze (per es. Cass. n. 22849/2005) relative a giudizi pendenti o promuovibili davanti all’a.g.o.. Per le considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della commissione regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, la quale deciderà la controversia facendo applicazione dell’enunciato principio di diritto in uno con il regolamento delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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