Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10421 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 03/06/2020), n.10421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19419-2018 R.G. proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Manfredi

Pasquale ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Ulpiano, n. 29,

presso lo studio dell’avvocato De Falco Ludovica;

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore

re-o tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi,

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta

e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2134/2017 del Tribunale di Nocera Inferiore,

depositata il 20/12/2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt.

376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso e il controricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3 ottobre 2019 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

Fatto

RITENUTO

A.S. ha proposto opposizione, secondo il rito lavoro, avverso una cartella esattoriale emessa da Equitalia Sud S.p.A., nei cui rapporti giuridici è nel frattempo subentrata Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER). Il giudice della sezione lavoro del Tribunale di Lecce rimetteva gli atti alla sezione civile ordinaria, ravvisando che la materia non fosse di propria competenza tabellare. Proseguita la causa con il rito lavoro, il Tribunale ordinario di Lecce dichiarava la carenza di legittimazione passiva della Direzione territoriale del lavoro, ritenuta estranea alla vicenda, nonchè la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, assegnando alle parti un termine per la riassunzione del giudizio.

La causa veniva riassunta innanzi al Tribunale indicato come territo rialmente competente con ricorso del 4 maggio 2015, depositato nel termine previsto nella sentenza di incompetenza. All’esito del giudizio, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione proposta dall’Acanfora.

Quest’ultimo ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, articolato in due motivi.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Il Tribunale di Nocera Inferiore è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione rilevando che la stessa dovesse qualificarsi come proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in quanto volta a denunciare l’irregolarità della procedura di riscossione; che, pertanto, l’opposizione doveva essere proposta entro il termine di venti giorni dalla legale conoscenza dell’atto impugnato; che l’opposizione, essendo rivolta verso una cartella di pagamento, doveva essere introdotta con atto di citazione (opposizione pre-esecutiva), dal momento che la materia era estranea all’ambito di applicazione del rito lavoro; che l’Acanfora aveva, invece, introdotto il giudizio con ricorso, depositato nel rispetto del termine di venti giorni imposto dall’art. 617 c.p.c., ma notificato alla controparte dopo la scadenza; che, convertendo il ricorso in citazione, in ossequio al principio di conservazione degli effetti degli atti processuali, la lite doveva ritenersi instaurata alla data di notificazione dell’atto, non già di deposito dello stesso in cancelleria; che, pertanto, il giudizio era stato tardivamente introdotto.

Deve essere esaminato preliminarmente, avendo carattere assorbente, il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che la statuizione impugnata viola il giudicato interno sull’ammissibilità dell’opposizione, sotto lo specifico profilo della tempestività, formatosi per effetto della pronuncia del Tribunale di Lecce.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale di Lecce si è pronunziato nei seguenti termini: “le censure mosse avverso la cartella esattoriale (…) integrano una domanda da qualificarsi quale opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., proposta, per il vero, quest’ultima tempestivamente in relazione al termine previsto dalla citata norma, avuto riguardo al fatto che la cartella è stata notificata il 06/12/2012, mentre il ricorso è stato depositato in cancelleria il 22/12/2012”.

Poichè il giudicato interno si fonda non soltanto sulle statuizioni contenute nel dispositivo finale che definisce il grado o il giudizio, ma anche sui singoli capi della sentenza che sorreggono tale decisione, deve darsi atto della circostanza che effettivamente il Tribunale di Lecce ha esaminato ex professo il tema della tempestività dell’opposizione, risolvendolo, a favore dell’Acanfora, nei termini sopra illustrati. Osserva l’Agenzia delle Entrate Riscossione che tale statuizione sarebbe inidonea a fondare un giudicato, in ossequio al noto principio giurisprudenziale secondo cui, qualora il giudice si spogli della potestas iudicandi accogliendo una questione di carattere preliminare o pregiudiziale, le ulteriori considerazioni attinenti al merito della vicenda devono ritenersi prive di effetti processuali.

Tale difesa non coglie nel segno. Infatti, l’ordine delle questioni pregiudiziali implica che il giudice dapprima valuti se è stato ritualmente investito della causa sotto il profilo dell’ammissibilità (nel cui ambito va iscritta anche la verifica della tempestività dell’opposizione) e, solo successivamente, esaminando le prospettazioni delle parti, ritenga o deneghi la propria competenza territoriale.

Pertanto, essendo l’accertamento di cui il ricorrente invoca l’autorità di giudicato interno logicamente sovraordinato alla declaratoria di incompetenza territoriale, quest’ultima non risulta d’ostacolo a ritenere la vincolatività della statuizione sull’ammissibilità pronunciata dal Tribunale di Lecce, dalla quale dunque il Tribunale di Nocera Inferiore non si sarebbe potuto discostare.

L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del primo. La sentenza deve essere quindi cassata con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Nocera inferiore, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA