Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10420 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CENTRO SOCCORSO STRADALE di MICHELE DELFIORE & C. s.a.s., in

persona

del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocato Buffoni Barbara per procura speciale in calce al

ricorso, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

civile della Corte suprema di cassazione;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI BOLOGNA, in persona del Prefetto protendere;

– intimata –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Bologna n. 672/05,

depositata in data 14 febbraio 2006.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino, il quale ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza dei motivi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha confermato le conclusioni

scritte.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, con sentenza depositata in data 14 febbraio 2006, il Giudice di pace di Avellino ha rigettato l’opposizione proposta dalla Centro Soccorso Stradale di Michele Delfiore & C. s.a.s. avverso il verbale di accertamento elevato a suo carico dalla Polizia municipale del Comune di Bologna per violazione del divieto di circolazione in vigore nella zona a traffico limitato, accertato il 16 dicembre 2003;

che la Centro Soccorso Stradale di Michele Delfiore & C. s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

che l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva.

Considerato che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dei principi in materia di termini legali per l’esercizio dell’azione e per il compimento degli atti del processo, rilevando che, poichè il verbale era stato notificato il 2 gennaio 2004 e il ricorso al Prefetto era stato spedito, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il 2 marzo 2004, il termine di sessanta giorni prescritto dall’art. 203 C.d.S., era stato nella specie osservato;

che, con il secondo motivo, la ricorrente deduce il vizio di inesistenza, apparenza e perplessità della motivazione, osservando che non è desumibile dal testo della sentenza impugnata quale sia stata la ratio decidendi, essendosi il Giudice di pace limitato ad affermare che “le doglianze della ricorrente non inficiano la legittimità della contestazione impugnata e l’operato ineccepibile della Polizia Municipale”, senza enunciare le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i quattro motivi di opposizione proposti;

che, tenuto conto della natura delle censure proposte, appare necessario acquisire il fascicolo del giudizio di merito, del quale la ricorrente ha ritualmente sollecitato la trasmissione ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.;

che la causa deve quindi essere rinviata a nuovo ruolo, perchè la Cancelleria solleciti all’Ufficio del Giudice di pace di Bologna la trasmissione del fascicolo d’ufficio relativo al procedimento iscritto al R.G. n. 672 del 2005.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di sollecitare all’Ufficio del Giudice di pace di Bologna la trasmissione del fascicolo d’ufficio relativo al procedimento iscritto al R.G. n. 672 del 2005.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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