Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10420 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 20/04/2021), n.10420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.O., elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 90 presso

lo studio dell’avvocato Vinci Luciano Natale, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Mariani Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), Prefetto Provincia Potenza,

Questura Potenza;

– intimato –

Ricorso avverso il decreto n. 137 del Giudice di Pace di Melfi,

depositato il 31.1.20;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

febbraio 2021 dal consigliere Dott. Giacomo Maria Stalla.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. A.O., n. in (OMISSIS) il (OMISSIS), propone, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 6 un motivo di ricorso per la cassazione del decreto in epigrafe indicato, con il quale il giudice di pace di Melfi ha convalidato il decreto del Questore di Potenza che aveva disposto il suo trattenimento per il tempo strettamente necessario presso il (OMISSIS), in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa disposta dal Prefetto di Roma; ciò, stante la necessità di disporre accertamenti supplementari sulla identità e nazionalità del prevenuto, di acquisire i documenti di viaggio e di reperire idonei vettori.

Dopo aver sentito il ricorrente (che dichiarava di comprendere la lingua italiana) assistito dal difensore, il giudice di pace disponeva la convalida richiesta dal Questore, osservando che il ricorrente “non ha titolo per permanere sul territorio nazionale. Ritenuta l’infondatezza delle eccezioni formulate dalla difesa del trattenuto per essere stato redatto il provvedimento di espulsione secondo le norme vigenti e compiutamente motivato (…)”.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal Ministero degli Interni.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e art. 19, comma 2, lett. c). Per non avere il giudice di pace tenuto in debito conto la circostanza che il decreto prefettizio di espulsione era stato notificato all’ A., nel novembre 2015, sulla base di presupposti non più attuali, ed unicamente in lingua italiana (a lui sconosciuta). Nè il giudice di pace aveva tenuto conto del fatto, ostativo all’espulsione, che il trattenuto avesse due fratelli soggiornanti regolarmente in Italia.

p. 2.2 Il motivo è inammissibile.

Va premesso che – ferma l’autonomia dei procedimenti di espulsione e di convalida delle misure coercitive di sua attuazione – il giudice della convalida è effettivamente investito del potere – dovere di sindacare incidentalmente la legittimità del decreto di espulsione per rilevarne l’eventuale manifesta illegittimità secondo i parametri ricavabili dalla giurisprudenza della Corte EDU in materia (Cass.n. 19334/15; 26563/20 ed altre); il che si traduce nella rilevabilità di eventuali cause ostative all’attuazione dell’espulsione e, con ciò, al trattenimento a tal fine orientato.

Cionondimeno, fermi questi principi, non può dirsi che nel decreto impugnato il giudice di pace si sia sottratto a questo compito, prendendo infatti egli posizione sulla esistenza (inesistenza) di siffatte cause ostative nella concretezza del caso.

Posto che la risalenza del decreto di espulsione non era evidentemente tale – ex se – da inficiarne la validità e la perdurante esecutività, potendo essa al più rilevare quale ragione di più attenta ed aggiornata verifica dell’eventuale sopravvenire di cause ostative alla sua attuazione, è dirimente osservare come il giudice di pace abbia in effetti eseguito questo riscontro, concludendo nel senso della non ravvisabilità di tali cause di manifesta illegittimità e non attuabilità.

Va d’altra parte considerato che le eccezioni qui opposte dal ricorrente non potevano valere nè a dimostrare l’invalidità del decreto di espulsione per ragione di lingua, nè a comprovare una condizione di inespellibilità dello straniero D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19.

Per quanto concerne il primo aspetto, risultava dal verbale di audizione che il prevenuto dimorava in Italia fin dal 2013, che il decreto era stato tradotto in lingua francese, parlata in (OMISSIS), e che, in ogni caso, l’ A.O. “comprendeva la lingua italiana”.

Per quanto attiene al secondo aspetto, neppure era stato allegato il requisito di coesione familiare e, segnatamente, di convivenza con i due fratelli soggiornanti in Italia. Della ostatività all’espulsione difettava pertanto il requisito fondamentale costituito dalla condizione di convivenza, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 2, lett. c) con i fratelli;

condizione evidentemente rilevante nella sua attualità ed effettività, non già nella sua mera potenzialità o affermata intenzionalità.

In questo contesto, l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione (del resto avulso da censure di tipo motivazionale) muove dunque:

– dal mancato stringente collegamento delle censure alle ragioni decisorie ed agli accertamenti fattuali desumibili dal provvedimento impugnato di convalida;

– dalla omessa specificazione di circostanze dirimenti al fine di porre questa Corte in condizione di espletare il vaglio di legittimità del provvedimento impugnato, non avendo il ricorrente argomentatamente contrastato l’affermazione giudiziale di comprensione della lingua italiana (siccome da lui già resa in udienza di convalida), nè meglio illustrato le ragioni giuridiche (certo essenziali per sorreggere una doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 3) in base alle quali la sola presenza in Italia di due fratelli non conviventi, ancorchè regolarmente soggiornanti, avrebbe impedito l’esecuzione della misura espulsiva.

Nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio dell’Amministrazione intimata.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

LA CORTE

– dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, tenutasi con modalità da remoto, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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