Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1042 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 20/01/2021), n.1042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9956/2019 R.G. proposto da:

INTERPORTO SUD EUROPA SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

PASQUALE IANNUCCILLI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lima,

7;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 8510/19/2018 depositata in data 4 ottobre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 27 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per IVA, IRAP, sanzioni e accessori relativo al periodo di imposta dell’anno 2012, con il quale era stata contestata congruità e inerenza di costi relativi a un contratto di servizio (service) corrente con società controllante.

La CTP di Caserta ha accolto il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 4.10.2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che la società contribuente non ha fornito prova della consistenza dei servizi prestati, del relativo espletamento e dell’utilità, rilevando genericità della descrizione degli stessi. La sentenza impugnata ha, infine, escluso in concreto l’inerenza di una serie di costi (redazione e deposito dei bilanci annuali, servizi di traduzione).

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a due motivi; l’Ufficio, dopo avere depositato atto di costituzione, ha notificato controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo si deduce violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatti e documenti decisivi a termini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso inerenza e deducibilità dei costi sostenuti nei confronti della società controllante, lamentando che il giudice di appello non avrebbe esaminato la “grossa mole” di documentazione prodotta. Deduce la società ricorrente come non vi sia stata specifica disamina della documentazione, essendosi il giudice di appello limitato ad esaminare il contratto di service. Deduce, inoltre, erronea ricognizione della documentazione nella parte in cui è stata esclusa l’inerenza dell’attività amministrativa di redazione e deposito dei bilanci e dei servizi di traduzione. Deduce, infine, mancanza di motivazione.

1.1 – Il motivo è inammissibile sotto il profilo della deduzione dell’omesso fatto decisivo ai fini della decisione, posto che parte ricorrente non indica, nè trascrive analiticamente quali siano i documenti il cui omesso esame ha viziato la decisione.

E’ principio condiviso che, qualora il ricorrente denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito (Cass., Sez. V, 21 maggio 2019, n. 13625). Ciò che rileva, ai fini dell’esame del suddetto vizio della sentenza, è l’individuazione del fatto storico evincibile dal documento il cui esame sia stato omesso, il che rende necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione del contenuto dell’atto nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata (Cass., Sez. Lav., 4 aprile 2014, n. 4980; Cass., Sez. VI, 28 settembre 2016, n. 19150). Nè può ritenersi sufficiente il richiamo alla documentazione allegata, non analiticamente indicata nè prodotta in allegato al ricorso.

1.2 – Il motivo è, inoltre, inammissibile, quanto alla dedotta violazione di legge, posto che parte ricorrente – attraverso la deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge – intende giungere a una diversa ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – nella parte in cui la sentenza ha ritenuto insussistenti e non inerenti i costi per cui è causa – il che è esterno all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura non è consentita come violazione di legge ma sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).

Il che è reso evidente dall’intento di giungere alla rivisitazione del giudizio di insussistenza inerenza, analiticamente effettuato dal giudice di appello in relazione ad alcuni costi.

1.3 – Il motivo è, invece, infondato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per assenza di motivazione. E’ principio condiviso quello secondo cui ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. VI, 23 maggio 2019, n. 13977), ovvero qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., Sez. VI, 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. Lav., 5 agosto 2019, n. 20921).

Nella specie, la sentenza di appello ha ritenuto non provata dal contribuente consistenza, sussistenza e utilità aziendale dei servizi al fine dell’esclusione di congruità ed inerenza, con motivazione sintetica rispettosa del minimo costituzionale imposto al giudice (“avrebbe dovuto il contribuente fornire chiarimenti o argomentazioni idonee a confutare quanto rilevato e ritenuto dall’Ufficio (…) analogo ragionamento a fatto circa la genericità di fatturazione dei servizi offerti in dipendenza dal contratto in esame (…) non può che farsi carico il contribuente di precisare la natura della prestazione, onde verificarne congruità ed inerenza anche alla luce della reclamata strategia aziendale”).

2 – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, (TUIR), nonchè dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui è stata esclusa la deducibilità dei costi per i servizi in oggetto, osservando che il contratto di service attiene alla ottimale gestione e pianificazione di costi all’interno di un gruppo.

2.1 – Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente invoca una diversa rivalutazione dell’accertamento circa la sussistenza dell’inerenza e della congruità dei costi attraverso una rilettura del contratto service corrente con la società controllante. Il che non costituisce propriamente controllo di logicità del giudizio del giudice di merito, bensì revisione del ragionamento decisorio, ossia revisione dell’opzione che ha condotto il giudice del merito a una determinata soluzione della questione esaminata, giudizio che impinge nel giudizio di fatto, precluso al giudice di legittimità (Cass., Sez. I, 5 agosto 2016, n. 16526); così come si collocano sul piano del merito la delibazione e individuazione del materiale probatorio, valutazioni che spettano al giudice del merito (Cass., Sez. Lav., 7 giugno 2013, n. 14463). Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto generiche alcune voci dei servizi offerti, escludendo l’inerenza di determinate voci come redazione e deposito dei bilanci e traduzione multilingue in relazione all’attività caratteristica della contribuente, con motivazione logicamente immune da censure.

3 – Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza, essendo il controricorso notificato in data 19 novembre 2019 tempestivo, tenuto conto della sospensione dei termini di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 12, conv. con L. 17 dicembre 2018, n. 136, a fronte del ricorso notificato in data 1 aprile 2019, con raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA