Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1042 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1042 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 11467-2010 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro

temore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

b”2- cr-A_Atfr, -2
IDELLA

9

FREZZA’ 111_ presso

l’Avvocatura

Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
2013
3324

CORETTI ANTONIETTA, TUMPO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MANFREDI ROSA;

Data pubblicazione: 20/01/2014

- intimata –

Nonché da:
MANFREDI ROSA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587
– intimato –

avverso la sentenza n. 1690/2009 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 23/04/2009 r.g.n. 5533/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
l’accoglimento di entrambi i ricorsi.

LOJODICE OSCAR, giusta delega in atti;

Ragioni della decisione

Rosa Manfredi convenne in giudizio l’INPS chiedendo la riliquidazione della

Il Tribunale di Bari dichiarò la cessazione della materia del contendere, regolando le
spese del giudizio.
La Manfredi presentò appello a causa dell’omessa liquidazione degli interessi
anatocistici ex art. 1283 c.c. richiesti con il ricorso sulla sorte capitale e sugli interessi
maturati a decorrere dalla domanda giudiziale.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 23 aprile 2009, ha accolto
l’appello e condannato l’INPS a corrispondere gli interessi anatocistici maturati sugli
interessi liquidati dall’INPS sulla sorte capitale, con decorrenza dalla domanda
giudiziale e sino al soddisfo.
L’INPS ricorre per cassazione articolando due motivi di ricorso.
La ricorrente ha depositato controricorso con ricorso incidentale.
L’INPS ha depositato una memoria.
Con il primo motivo del ricorso principale l’INPS denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 100 c.p.c. per non avere la Corte d’appello dichiarato
l’inammissibilità del motivo di appello per “omessa condanna al pagamento degli
interessi anatocistici dovuti ex art. 1283”, a fronte di una sentenza di primo grado di
accoglimento della richiesta ‘congiunta’ delle parti di cessazione della materia del
contendere, senza delimitazioni.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché nel corso
del giudizio di primo grado l’INPS aveva riconosciuto la fondatezza della domanda
giudiziale richiedendo la cessazione (integrale, senza delimitazioni) della materia del
Ricorso n. 11467.10
Udienza 20 novembre 2013
Pietro Curzio, es
1

indennità di disoccupazione agricola.

contendere e la controparte aveva aderito a detta richiesta, senza riserve e
de limitazioni.
La richiesta concorde delle parti al giudice di dichiarare la cessazione della materia
del contendere e la conseguente declaratoria del Tribunale in tal senso, escludono che

originaria, perché il comportamento processuale di quella stessa parte implica
l’abbandono di tutte le pretese azionate con il ricorso, compresa quella relativa agli
interessi anatocistici.
Pertanto, l’appello contro la decisione di primo grado era inammissibile.
Il motivo deve quindi essere accolto con assorbimento del secondo motivo del ricorso
principale, nonché dei due motivi del ricorso incidentale. Questi motivi vertono sulle
spese del giudizio, materia che, a seguito dell’annullamento della decisione di
appello, deve essere nuovamente regolata in questa sede di legittimità.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta la cassazione sul
punto della sentenza d’appellgsenza rinvio.
Quanto alle spese, quelle di primo grado rimangono ferme nella misura fissata dal
Tribunale, mentre quelle del giudizio di appello e del giudizio di legittimità vengono
liquidate tenendo conto del fatto che la Manfi-edi è soccombente in entrambi i giudizi.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito
il secondo ed il ricorso incidentale. Cassa senza rinvio la sentenza di appello.
Condanna la controricorrente-ricorrente incidentale al pagamento, in favore
dell’INPS, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 2.000,00 euro per
compensi professionali, oltre 100,00 euro per esborsi ed accessori come per legge,

Ricorso n. 11467.10
Udienza 20 novembre 2013
Pietro Curzio, este
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possa poi proporsi un appello per il mancato accoglimento di un capo della domanda

nonché delle spese di appello che liquida in 2.000,00 euro, di cui 1.050,00 per
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onorari, oltre accessori. Cerntt.entsia Q.ViTr0 yLQL PuLQDA tb‘útlitià• JL
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 novembre 2013.

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