Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1042 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1042 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 23051-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3724

CANTARINI MICAELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI,
giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 17/01/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 933/2012 della CORTE D’APPELLO

di ANCONA, depositata il 15/10/2012 R.G.N. 622/2008.

R.G. 23051/2013

Premesso
che con sentenza n. 933/2012, depositata il 15 ottobre 2012, la Corte di appello di
Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo, ha dichiarato, con le pronunce
conseguenti, la nullità del termine apposto al contratto stipulato da Micaele Cantarini e
dalla S.p.A. Poste Italiane, relativamente al periodo dal 4 febbraio al 25 marzo 2005, per

sostituzione del personale addetto al servizio di recapito, presso l’Area Centro – Nord
Filiale di Pesaro e Urbino, assente nel periodo dall’1/2/2005 al 25/3/2005′;
che, inoltre, la Corte, in applicazione dell’art. 32 I. n. 183/2010, ha condannato la società
al pagamento a favore del lavoratore di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a
otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
che, a sostegno della propria motivazione, il giudice di appello ha rilevato che la causale
dell’assunzione risultava sufficientemente determinata e che peraltro non vi era prova
che il lavoratore fosse stato impiegato in termini corrispondenti alle indicate ragioni
giustificatrici; quanto alle conseguenze economiche della ritenuta nullità del termine, ha
richiamato, quali criteri di determinazione, il numero dei dipendenti occupati e le grandi
dimensioni dell’impresa, da un lato, e, dall’altro, la breve durata del rapporto, l’età del
lavoratore e il tempo intercorso tra la scadenza del termine e l’instaurazione del giudizio;
che nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società con due
motivi, assistiti da memoria;
che il Cantarini ha resistito con controricorso;

rilevato
che, con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. n.
368/2001 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza per
avere il giudice di appello, con motivazione manifestamente illogica e contraddittoria,
ritenuto non sufficientemente specifica la causale, nonostante i plurimi elementi di segno
contrario, e non provato il nesso tra assunzione a termine ed esigenza sostitutiva, senza
procedere ad un’adeguata verifica degli atti di causa e del materiale di prova acquisito al
giudizio e senza esercitare i propri poteri istruttori d’ufficio;
che, con il secondo motivo, la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione
dell’art. 8 I. n. 604/1966, si duole che la Corte di merito, nella determinazione della
misura dell’indennità risarcitoria spettante al lavoratore, abbia trascurato di esaminare in
concreto e in modo approfondito i criteri stabiliti dalla norma e gli accordi sottoscritti
dalla società con le organizzazioni sindacali volti alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro
convertiti a seguito di provvedimenti giudiziali;
1

‘ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla

osservato
che il primo motivo è inammissibile, per difetto di riferibilità alla decisione impugnata, là
dove censura una valutazione di genericità della causale giustificativa del termine che, in
realtà, non risulta compiuta dal giudice di appello, il quale ha esplicitamente affermato,
invece, come le deduzioni dell’appellante, circa la “insufficiente determinatezza” di essa,
non fossero fondate (cfr. sentenza, p. 3, paragrafo 2);
che il motivo è comunque inammissibile, in quanto, risolvendosi nella denuncia di carenze
motivazionali in cui sarebbe incorsa la pronuncia impugnata, non si conforma al modello

modifiche introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella
I. 7 agosto 2012, n. 134, pur a fronte di sentenza depositata il 15 ottobre 2012 e, quindi,
in epoca successiva all’entrata in vigore (11 settembre 2012) della novella legislativa;
che, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del
2014, hanno precisato che l’art. 360 n. 5 c.p.c., come riformulato a seguito dei recenti
interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,
relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza
risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso
rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4
c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato,
testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia
stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando
che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame
di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso
in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le
risultanze probatorie”;
che, ove poi il motivo in esame abbia inteso esprimere anche un’autonoma censura di
violazione dell’art. 437 c.p.c., pur in difetto di un corrispondente richiamo nella rubrica, si
deve allora rilevare come la ricorrente non abbia specificato se e in quali termini avesse
tempestivamente invocato, avanti al giudice di secondo grado, l’esercizio dei poteri
istruttori d’ufficio, con la necessaria indicazione dell’oggetto a cui tale esercizio si
sarebbe dovuto volgere (Cass. n. 22534/2014; Cass. n. 6023/2009) e ciò anche in
violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione;
che il secondo motivo è, per una parte, inammissibile e, per altra parte, infondato: in
particolare, inammissibile, là dove denuncia l’omesso esame di accordi sindacali rilevanti
ai sensi della disposizione di cui al comma 6 dell’art. 32 I. n. 183/2010, non avendo la
ricorrente dedotto se e in quali termini gli stessi siano stati portati all’attenzione della
Corte di merito; infondato, là dove censura il procedimento seguito nella determinazione
2

normativo del nuovo vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., quale risultante a seguito delle

dell’indennità risarcitoria, ex art. 32, comma 5, I. cit., essendosi il giudice di appello
conformato al principio di diritto, di cui a Cass. n. 1320/2014;

ritenuto
conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione
ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avv. Massimo Monaldi, procuratore della controricorrente,

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per
compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, con
distrazione in favore dell’avv. M. Monaldi.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 28 settembre 2017.

come da sua dichiarazione e richiesta

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