Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10419 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10419
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.D.P., rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Tomei Sabino e Fabrizio
Fedele, per legge domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile
della Corte di cassazione, piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA, in persona del Sindaco pro- tempore;
– intimato –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Piedimonte Matese n. 167
depositata il 31 gennaio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso
per il rinvio della trattazione del ricorso in pubblica udienza;
sentito l’Avvocato Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso
per il rinvio della trattazione del ricorso in pubblica udienza o, in
subordine, per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che D.D.P. proponeva opposizione avverso il verbale n. (OMISSIS), elevato dalla Polizia del Comune di Piana di Monte Verna, con la quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 142 C.d.S., commi 1 e 8, accertata a mezzo autovelox, per avere superato, a bordo dell’autovettura tg. (OMISSIS), di 12 Km/h il limite di velocità imposto;
che il Comune di Piana di Monte Verna non si costituiva, ma faceva pervenire la documentazione richiesta e note di controdeduzioni;
che, con sentenza depositata il 31 gennaio 2006, il Giudice di pace di Piedimonte Matese ha rigettato l’opposizione, rilevando: (a) che l’affermazione dell’opponente circa il malfunzionamento dell’apparecchiatura non ha il conforto di alcun elemento di prova, risultando per converso che questa si trovava nella diretta disponibilità degli agenti di polizia municipale, che ne avevano opportunamente verificato la funzionalità mediante la procedura di autotest; (b) che l’autovelox non abbisogna, per essere attendibile, del procedimento di taratura; (c) che legittima era l’utilizzazione di tale strumento rivelatore della velocità, in quanto omologato in data 6 agosto 1993, e quindi commercializzato antecedentemente al 1 marzo 2000, essendo in tal caso (ai sensi del D.M. 30 novembre 1998, n. 6025, art. 3) l’omologa estesa di diritto per il ventennio successivo alla data di rilascio;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il D. D. ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 febbraio 2007, sulla base di due motivi;
che l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che con il primo motivo (rubricato: “della violazione di legge – omessa pronuncia – violazione dell’art. 2719 cod. civ.”) il ricorrente si chiede se, nel caso di rilevazione con apparecchiature fotografiche, laddove non venga effettuata la contestazione immediata, l’Amministrazione sia tenuta a depositare, a fini di prova, gli originali delle fotografie, ove la difesa dell’opponente abbia impugnato la documentazione prodotta dall’Amministrazione perchè in semplice fotocopia;
che il motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza;
che occorre premettere che la sentenza impugnata precisa che il Comune di Piana di Monte Verna non si costituiva in giudizio, ma faceva pervenire la documentazione richiesta e note di controdeduzioni, mentre non riferisce di nessuna contestazione ad opera del ricorrente circa la conformità delle copia della documentazione fotografica agli originali;
che, tanto premesso, poichè con il ricorso si deduce che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della esplicita impugnativa da parte della difesa dell’opponente della documentazione prodotta dall’Amministrazione in semplice fotocopia, il principio di autosufficienza imponeva al ricorrente di indicare in quale atto del giudizio di merito detta contestazione fosse avvenuta;
che con il secondo mezzo si sostiene che – contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace – le apparecchiature utilizzate per il rilevamento delle infrazioni alle norme del codice della strada necessitano della taratura: in assenza di essa, la misurazione della velocità risulta inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo;
che il motivo è manifestamente infondato;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 2^, 19 novembre 2007, n. 23973), in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura: tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia cd. metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità, ed è competenza di autorità amministrative diverse rispetto a quelle pertinenti al caso di specie;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010