Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10419 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10419 Anno 2016
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 18648 del ruolo generale dell’anno
2013, proposto
da
INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.c.p.A. (CF.:
07975420154), in persona del dirigente assegnato alla
struttura Diego Gerace, legale rappresentante pro tempore,
quale mandataria e procuratrice di SOCIETÀ PER LA
GESTIONE DI ATTIVITÀ – S.G.A. S.p.A. (CF.: 05828330638)
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso,
dall’avvocato Giuseppe Miccolis (C.F.: MCC GPP 60R31 A662X)
-ricorrentenei confronti di

P

02016

JUPITER ASSET MANAGEMENT S.r.l. (C.F.: 06374460969), in
persona del procuratore speciale Marco Vitale, quale
mandataria e procuratrice di SAGRANTINO ITALY S.r.I.,
nuova denominazione di MINERVA S.r.l. (C.F.:
05403940967), rappresentato e difeso, giusta procura a margine
del controricorso, dagli avvocati Leonardo Patroni Griffi (C.F.: PTR
LRD 67R10 A662G) e Ugo Patroni Griffi (C.F.: PTR GUO 66L28
A662I)
-controricorrentenonché
Curatore del Fallimento della EREDI DI FORASTIERE
VINCENZO S.d.f. e dei soci Michele Forastiere, Ernesta
Forastiere e Maria Isabella Forastiere (C.F.: non dichiarati)
– intimatoINTESA LEASING S.p.A. (C.F.: 01682080153), in persona del
legale rappresentante pro tempore
– intimataLABRIOLA Michele (C.F.: LBR MHL 61S07 A662U)
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Data pubblicazione: 20/05/2016

-intimatoLACANNA Francesco (C.F.: LCN FNC 70R10 H501W) e
BELLUSCI Ernesta (C.F. BLL RST 65P25 A662X)
-intimatiper la cassazione della sentenza pronunziata dal Tribunale di Bari n.
448/2013, depositata in data 7 febbraio 2013;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5
aprile 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:

Miccolis, per la società ricorrente;
l’avvocato Pierfrancesco Grazioli, come da delega depositata, per la
società controricorrente;
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
dott. Carmelo Sgroi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Rigetto motivi 1, 2 e 5 del ricorso; l’inammissibilità del motivo 3 per
irrilevanza; il motivo 4 infondato.
Fatti e svolgimento del processo
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare promossa dinanzi
al Tribunale di Bari ad istanza dell’Istituto Bancario San Paolo di
Torino S.p.A. nei confronti di Forastiere Vincenzo (deceduto in corso
di procedura), la Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A.
(di seguito S.G.A.), creditore intervenuto, ha avanzato contestazioni
in merito al progetto di distribuzione della somme ricavate dalla
vendita, respinte dal giudice dell’esecuzione con due ordinanze
avverso le quali è stata avanzata opposizione agli atti esecutivi, con
contestuale proposizione di domande subordinate di risarcimento
danni e di ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c..
Il Tribunale di Bari, riuniti i due giudizi, ha respinto tutte le
domande con sentenza avverso la quale ricorre la S.G.A. (e per
essa la procuratrice speciale Intesa Sanpaolo Group Services
Società Consortile per azioni) sulla base di cinque motivi, illustrati
con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (la ricorrente ha
peraltro dichiarato di rinunciare alle domande proposte nei confronti
della curatela del Fallimento Eredi di Forastiere Vincenzo S.d.f.
nonché dei soci Forastiere Michele, Forastiere Ernesta e Forastiere
Maria Isabella, di Società Intesa Leasing S.p.A., di Labriola Michele,

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l’avvocato GianLuca Perego, per delega dell’avvocato Giuseppe

di Lacanna Francesco e di Bellusci Ernesta, ai quali tutti il ricorso è
stato notificato solo a garanzia del contraddittorio).
Resiste con controricorso Sagrantino Italy S.r.l., quale cessionaria
del rapporto controverso, e per essa la mandataria Jupiter Asset
Management S.r.l..
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
Motivi della decisione

sentenza impugnata per

«violazione di legge (e comunque

violazione e falsa applicazione di norme di diritto) ex art. 360,
comma 1, n. 3), c.p.c.: – in relazione agli artt. 2852 e ss. cod. civ.
nonché all’art. 41 D. Lgs. 01/09/1993 n. 385».
Con il secondo motivo censura la gravata sentenza per «omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.: in
particolare, – circa la (presunta ed automatica) prevalenza, in sede
di riparto, del privilegio “fondiario” di secondo grado) sul privilegio
ipotecario di grado poziore (di primo grado)».
Con il terzo motivo lamenta «omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art.
360, comma 1, n. 5), c.p.c.: in particolare, – circa le palesi
incongruenze e contraddizioni presenti nel piano di riparto
definitivo, dichiarato esecutivo, riscontrato e ravvisato laddove il
Tribunale di primo grado ha ritenuto di omettere qualsivoglia
citazione ed esame del fatto innanzi dedotto».
Con il quarto motivo censura la sentenza impugnata per «omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.: in
particolare, – circa la domanda subordinata di indebito
arricchimento ex art. 2041 cod. civ., riscontrato e ravvisato laddove
il Tribunale di primo grado ha (semplicemente) ritenuto “che non
risulta provato che il fallimento si sia chiuso e che quindi
l’opponente non possa più far valere il proprio diritto, potiore
rispetto a quello del creditore fondiario, in sede fallimentare, con le
modalità sopra indicate”».

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1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente S.G.A. censura la

Infine, col quinto motivo, denuncia

«violazione di legge (e

comunque violazione e falsa applicazione di norme di diritto) ex art.
360, comma 1, n. 3), c.p.c.: – in relazione all’art. 112 c.p.c,,
riscontrato e ravvisato laddove il Tribunale di primo grado ha
ritenuto: di omettere qualsivoglia citazione ed esame circa le palesi
incongruenze e contraddizioni presenti nel piano di riparto
definitivo, dichiarato esecutivo; di non compiutamente esaminare la

civ.; di non compiutamente esaminare la (presunta ed automatica)
prevalenza, in sede di riparto, del privilegio ‘fondiario’ (di secondo
grado) sul privilegio ipotecario di grado poziore (di primo grado),
nonostante le anzidette domande ed eccezioni siano state
ripetutamente avanzate e ribadite negli intercorsi giudizi di primo
grado».
2. Rispetto all’esame del merito del ricorso è pregiudiziale il rilievo
di due questioni, relative rispettivamente alla originaria
ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi
dell’art. 617 c.p.c, (cui si riferiscono i primi tre motivi di ricorso e
quasi integralmente il quinto) ed all’ammissibilità dello stesso
ricorso per cassazione in relazione alla subordinata domanda di
ingiustificato arricchimento proposta ai sensi dell’art. 2041 c.c. (cui
si riferiscono il quarto motivo di ricorso e, solo parzialmente, il
quinto).
2.1 Per quanto riguarda l’opposizione agli atti esecutivi proposta ai
sensi dell’art. 617 c.o.c., dalla scansione temporale della sequenza
processuale che si evince dal ricorso emerge che: a) il pagamento
diretto ex art. 41, c. 4, T.U.B., al creditore fondiario fu effettuato
dagli aggiudicatari in data 18 luglio 2006; b) S.G.A. spiegò
intervento nella procedura in data 18 maggio 2007; c) il fallimento
del debitore esecutato venne dichiarato con sentenza del 19 luglio
2007; d) lo stato passivo del fallimento dell’esecutato venne
dichiarato esecutivo con decreto del 29 gennaio 2008; e) la prima
contestazione al progetto di distribuzione venne mossa da S.G.A.
con atto del 9-12 ottobre 2008; f) le opposizioni per cui è causa
vennero formalizzate in epoca successiva; g) l’esecutività del

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domanda subordinata di indebito arricchimento ex art. 2041 cod.

progetto di distribuzione, in sede esecutiva individuale, venne
disposta con ordinanza del 23 giugno 2009.
Orbene, ai sensi dell’art. 51 L.F., «salvo diversa disposizione della
legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione
individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante
il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel
fallimento».

dopo l’emissione del decreto di trasferimento e ad «effetto
purgativo» della vendita già verificatosi (essendo stata ordinata, col
decreto stesso, la cancellazione anche della propria iscrizione
ipotecaria), ma comunque tempestivamente, stante il disposto
dell’art. 566 c.p.c., è evidente che, dalla data di dichiarazione di
fallimento (19 luglio 2007), la sua azione esecutiva divenne
improcedibile, ai sensi del citato art. 51, giacché ogni suo diritto
non poteva che farsi valere, a quel punto, in sede fallimentare, e
spettando altresì al curatore la legittimazione attiva in ordine alla
gestione del patrimonio fallimentare, ai sensi dell’art. 31 L.F..
Dalla data di dichiarazione del fallimento, dunque, e stante la
presenza del creditore fondiario (che da tale evento, ai fini della
prosecuzione della procedura, non risultava coinvolto, in forza del
disposto dell’art. 41, co. 2, T.U.B.), l’unico a potersi dolere con
l’opposizione distributiva, nel caso di ritenuta illegittimità del
progetto di distribuzione, era il curatore fallimentare, non già il
creditore S.G.A., per quanto ipotecario di primo grado, in quanto la
sua azione esecutiva non era più proseguibile dinanzi al giudice
dell’esecuzione e dunque detto creditore aveva anche perduto la
legittimazione alla proposizione delle opposizioni esecutive.
Deve infatti affermarsi che, dopo la dichiarazione di fallimento del
debitore esecutato, divenendo improseguibili ai sensi dell’art. 51
L.F. le azioni esecutive individuali promosse per crediti ordinari, i
relativi creditori, procedenti o intervenuti, non possono neanche più
ritenersi legittimati alla proposizione delle opposizioni esecutive.

In relazione alle opposizioni agli atti esecutivi proposte da S.G.A. e
decise con la sentenza impugnata va pertanto rilevata d’ufficio la

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Se quindi S.G.A. legittimamente intervenne nella procedura, pur

loro originaria inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva
dell’odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 382, co. 3, c.p.c..
2.2

Per quanto poi attiene alla

domanda subordinata di

ingiustificato arricchimento proposta ai sensi dell’art. 2041 c.c., è

sufficiente rilevare che il presente ricorso è certamente
inammissibile, dal momento che – trattandosi di ordinaria domanda
di merito soggetta al doppio grado di giudizio – la sentenza del

essere impugnata con l’appello e non poteva esserlo direttamente
con ricorso per cassazione (si veda in proposito, per una analoga
ipotesi, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27 agosto 2014:
«qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un
duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti
esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all’esecuzione,
l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso
regime previsto per i distinti tipi di opposizione»).
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in
relazione alla domanda di ingiustificato arricchimento proposta ai
sensi dell’art. 2041 c.c., mentre la sentenza impugnata dev’essere
cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, co. 3, c.p.c., in relazione
all’opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell’art. 617
c.p.c., attesa l’originaria inammissibilità della relativa domanda.
Le spese dell’intero giudizio, atteso il rilievo d’ufficio della causa
d’inammissibilità dell’opposizione e – con riguardo alle altre
domande – del ricorso, possono integralmente compensarsi.
In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione
(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità
dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115
(nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228).
per questi motivi
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso in relazione all’azione di
ingiustificato arricchimento proposta ai sensi dell’art. 2041
c.c.;

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Tribunale, con riferimento alla relativa statuizione, avrebbe dovuto

ai sensi dell’art. 382, co. 3, c.p.c., cassa senza rinvio la
sentenza impugnata in relazione all’opposizione agli atti
esecutivi proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., dichiarando
l’inammissibilità dell’opposizione stessa;
dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di
legittimità tra le parti.
Ai sensi dell’art. 13, comma

1-quater, del d.P.R. n. 115 del

2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 5 aprile 2016.

2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del

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