Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10419 del 20/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10419 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA

competenza

sul ricorso proposto da:
ELIA Elena, rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Antonella Marchetti, con domicilio eletto nello studio dell’Avv. Daniele Cicero in Roma, via G. Camozzi, n. 9;
– ricorrente contro
CONDOMINIO VILLAGGIO MARINA DI LENDINUSO, in persona
dell’amministratore pro tempore;
– _intimato avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 4
marzo 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
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di consiglio del 19 marzo 2015 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.

Data pubblicazione: 20/05/2015

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 18 febbraio 2014, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Con sentenza in data 12 ottobre 2011, il Giudice di pa-

resa Saponaro, Maria Elia, Giampaolo Elia ed Elena Elia
contro il Condominio Villaggio Maria di Lendinuso, in
opposizione al decreto ingiuntivo n. 290 del 2011, emesso per l’importo di euro 1.799,33 a titolo di oneri condominiali, osservando che sussisteva la propria competenza territoriale ai sensi degli artt. 18 e 26 cod.
proc. civ. e che il credito vantato non era contestato.
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 4 marzo 2013, in
parziale accoglimento dell’appello proposto da Maria Teresa Saponaro ed altri e in riforma della pronuncia impugnata, ha dichiarato non dovuta la ritenuta d’acconto
richiesta con il decreto e con l’atto di precetto.
Per quanto qui ancora rileva, il Tribunale ha rigettato
il motivo di appello con il quale era stata reiterata
l’eccezione di incompetenza territoriale del primo giudice

(essendo il Condominio ubicato in Torchiarolo, Co-

mune compreso nell’ambito territoriale dell’ufficio del
Giudice di pace di San Pietro Vernotico): poiché infatti
gli opponenti avevano proposto opposizione, non solo al

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ce di Brindisi rigettò la domanda proposta da Maria Te-

decreto ingiuntivo, ma anche al precetto notificato contestualmente al decreto ingiuntivo, chiedendo di dichiarare nullo ed inefficace tale precetto, gli opponenti
avrebbero dovuto contestare – ha sottolineato il Tribu-

che con riguardo alla competenza del giudice
dell’esecuzione.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale Elena Elia ha proposto ricorso con atto avviato alla notifica
il 5 luglio 2013, sulla base di tre motivi.
L’intimato Condominio non ha svolto attività difensiva
in questa sede.
Preliminarmente il relatore osserva che manca in atti la
documentazione relativa alla prova del perfezionamento
della notifica del ricorso a mezzo del servizio postale.
Nel merito, il primo motivo del ricorso, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 18,
26 e 27 cod. proc. civ., sarebbe fondato.
Occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza (da ultimo Sez. Un., 18 settembre 2006, n.
20076), l’art. 23 cod. proc. civ., che introduce un foro
speciale esclusivo per le controversie tra condomini,
stabilendo che per

esse

è competente il giudice del luo-

go in cui si trova l’immobile condominiale, trova applicazione anche alle liti tra condomino ed amministratore

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nale – la competenza del giudice sotto ogni profilo, an-

in

ordine

al

pagamento

dei

contributi

per

l’utilizzazione delle cose comuni, agendo
l’amministratore, nell’attività di riscossione, nella
sua veste di mandatario con rappresentanza dei singoli

Ora, trovandosi il Condominio Villaggio Marina di Lendinuso a Torchiarolo, Comune rientrante nel mandamento di
competenza del Giudice di pace di S. Pietro Vtrnotico,
il Gittdice di pace di Brindisi era privo di competenza
funzionale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto.
Né la ragione di questa incompetenza puntualmente dedotta dai condomini con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo – viene meno per il fatto
che, essendo stato notificato il decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo unitamente al precetto, gli
ingiunti abbiano altresì chiesto, con l’opposizione al
decreto ingiuntivo, ed in via consequenziale rispetto
alla nullità del titolo di formazione giudiziale, la
nullità del precetto, senza tuttavia dedurre alcunché
rispetto al foro relativo all’opposizione
all’esecuzione.
E’ assorbente considerare che non vi era alcuna incompetenza da eccepire in sede di opposizione a precetto da
parte degli opponenti a decreto ingiuntivo, avendo essi

stessi introdotto il giudizio di opposizione a precetto

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condomini.

ed essendo l’incompetenza materia di rilievo del giudice
o di eccezione del convenuto.
L’esame degli altri motivi, con cui si deduce contraddittoria motivazioné, è destinato a restare assorbito.

di consiglio, per esservi accolto, ~ordinatamente
all’integrazione della documentazione con riguardo al
perfezionamento della notifica».
Considerato che va dato atto, preliminarmente, che
la ricorrente ha depositato, in prossimità dell’adunanza
in camera di consiglio, l’avviso di ricevimento attestante che il ricorso è stato ritualmente notificato al
Condominio a mezzo del servizio postale il 15 luglio
2013;
che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art.

380-bis cod. proc.

civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, in particolare, ha errato il Tribunale a ritenere ferma la competenza in ordine alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo (per la quale l’attrice aveva, con l’atto di opposizione, ritualmente contestato
l’incompetenza per territorio del Giudice di pace ad emettere il decreto) per il fatto che nessuna eccezione
di incompetenza era stata sollevata con riguardo alla
causa di opposizione a precetto;

– 5 –

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera

che per un verso occorre rilevare che qui era in
discussione la competenza ad emettere il decreto ingiuntivo, non quella a giudicare l’opposizione al decreto
ingiuntivo, la quale si radica inderogabilmente innanzi

che, d’altra parte, la contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di
opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo
titolo, ha influenza esclusivamente sul piano degli accertamenti esperibili in ciascuno di tali procedimenti e
sul conseguente contenuto della decisione adottabile
nell’una e nell’altra sede, ma non comporta modificazioni della competenza, che rispettivamente appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all’art. 645 cod.
proc. civ., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27, primo comma, e
615, primo comma, cod. proc. civ., al giudice del luogo
dell’esecuzione competente per materia e per valore
(Cass., Sez. Lav., 12 gennaio 1998, n. 186; Cass., Sez.
III, 16 aprile 1999, n. 3792);
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e,
con riguardo alla posizione della sola ricorrente Elena
Elia (l’unica, tra i condebitori solidali, ad avere proposto ricorso), va cassata la sentenza impugnata e, de-

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al giudice che lo ha emesso;

cidendo nel merito, va dichiarata la nullità del decreto
ingiuntivo opposto per essere stato emesso da un giudice
incompetente: il Giudice di pace di Brindisi anziché il
Giudice di pace di San Pietro Vernotico;

tà seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,

cassa, con riferimen-

to a Elena Elia, la sentenza impugnata e,
merito,

decidendo nel

dichiara la nullità del decreto ingiuntivo oppo-

sto perché emesso da Giudice di pace incompetente;

con-

dnna il Condominio al rimborso delle spese processuali
sostenute da Elena Elia, che liquid a , per la fase dinanzi al Giudice di pace, in euro 250 per onorari, euro 200
per diritti ed euro 50 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, per la fase dinanzi al
Tribunale, in euro 600 complessivi, di cui euro 550 per
compensi, oltre accessori di

legge,

e per la fase di

cassazione, in euro 700, di cui euro 600 per compensi,
oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cessazio-

che 22RAW 5del giudizio di merito e di legittimi-

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