Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10419 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 20/04/2021), n.10419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.E., n. ad (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 90, presso lo studio

dell’avvocato Luciano Natale Vinci; rappresentato e difeso in

giudizio, per procura speciale in atti, dall’avv. Giuseppe Mariani,

del foro di Potenza;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, – Prefettura di Macerata (cf (OMISSIS)),

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 172 del Giudice di Pace di Macerata,

depositata il 18 aprile 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

febbraio 2021 dal consigliere Dott. Giacomo Maria Stalla.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. B.E., n. ad (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS), propone due motivi di ricorso per la cassazione della ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il giudice di pace di Macerata ha respinto il ricorso proposto contro il decreto di espulsione emesso dal Vice-Prefetto di Macerata il 29.1.19.

Il giudice di pace, in particolare, ha ritenuto che il decreto di espulsione in questione fosse legittimo perchè:

– emesso non da un funzionario delegato ma dal vice-prefetto investito del relativo potere;

– comunicato in copia con attestazione di conformità all’originale, come evincibile dalla notificazione;

– correttamente motivato in ordine al fatto che il ricorrente fosse entrato illegalmente nel territorio dello Stato, e che la sua domanda di protezione internazionale fosse stata respinta con provvedimento confermato in Cassazione.

Resiste con controricorso il Ministero degli Interni – Prefettura di Macerata.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 poichè il decreto di espulsione era stato emesso da un funzionario privo di delega, dunque non dal prefetto nè dal viceprefetto.

p. 2.2 Il motivo è infondato.

Va premesso che, per costante indirizzo di legittimità (Cass. n. 25308/20; così Cass. n. 18540/16 ed altre): “è legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anzichè dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell’espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni”.

Ciò posto, la circostanza che il decreto espulsivo in esame sia stato emesso non già dal vice-prefetto vicario bensì da vice-prefetto aggiunto privo di titolarità vicaria generale non viene esplicitata nel motivo di ricorso.

In esso il ricorrente si limita ad affermare che il decreto opposto era stato emesso “dal vice prefetto di Macerata” (dunque non da un funzionario di diverso livello) operando la doglianza – per il resto – una astratta ricostruzione dei principi in materia, circa la distinzione tra funzioni prefettizie vicarie e non vicarie (delegate); in essa non si argomenta nè dimostra, però, che il vice-prefetto firmatario fosse qui in effetti privo, per difetto di vicarietà, dei relativi poteri.

Ciò pone la censura in una luce di oggettiva equivocità, attribuendole connotati stereotipati e prettamente esplorativi, come tali confliggenti con l’esigenza di specifica contestazione che presiede non soltanto la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, ma anche (volendo superare quest’ultimo aspetto) proprio la particolare disciplina della ripartizione delle competenze prefettizie, così come varie volte delineata da questa corte di legittimità.

Si è affermato in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa ex L. n. 689 del 1981 – materia assimilabile, in parte qua, alla presente perchè anch’essa riconducibile ai criteri generali di individuazione e verifica della potestà prefettizia su provvedimenti autoritativi direttamente incidenti sulla posizione dell’amministrato – che l’opponente che in tale giudizio deduca l’illegittimità del provvedimento per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del viceprefetto vicario, l’abbia emesso, “ha l’onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui alla L. n. 689 del 1989, art. 23, comma 6, presso l’Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta”; con la conseguenza che: “se l’opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata” (Cass. n. 23073/16; 20972/18 ed altre).

Orbene, nella concretezza del caso il giudice di pace ha affermato che il decreto di espulsione era stato “regolarmente sottoscritto dal vice-prefetto e non da un funzionario”, con ciò implicitamente riconoscendosi l’insussistenza dei presupposti di delega, stante l’investitura di vicarietà in capo al vice-prefetto firmatario (tesi sostenuta dal Ministero degli Interni che, nel controricorso depositato nell’odierno procedimento, ha in effetti inteso ribadire la titolarità in capo al vice-prefetto firmatario dei relativi poteri indipendentemente dal rilascio di una delega apposita, di cui si attesta peraltro la presenza in atti).

A fronte di ciò, nè dal decreto impugnato nè dal motivo di ricorso in esame è dato evincere che il B. avesse in maniera specifica, e non assiomatica, contestato che il funzionario firmatario fosse viceprefetto non vicario; nè risulta che il medesimo abbia richiesto al giudice di pace di acquisire informazioni presso la Prefettura, ed in tal modo di verificare, anche nell’ambito di potestà istruttoria d’ufficio, la regolarità dell’investitura.

Come anticipato, il motivo di ricorso per cassazione dà per scontata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 ma ciò in forza di una dissertazione teorica dei principi in materia nonchè dell’asserita mancanza, nella specie, di un atto di delega all’emanazione del provvedimento, apoditticamente ritenuto necessario.

Il punto di causa verteva invece proprio sulla dimostrazione in concreto della necessità legale di questa delega e, quindi, sulla specifica contestazione del fatto che il vice-prefetto firmatario non fosse legittimato a disporre l’espulsione.

Si tratta di profili qualificanti che, in applicazione della su riportata ricostruzione giurisprudenziale di legittimità, dovevano essere adeguatamente soddisfatti, sul piano processuale, ad onere ed impulso dell’opponente nell’ambito di una dovuta opera di adeguamento e conformazione di quanto stabilito dalla norma di cui si assume la violazione o falsa applicazione (l’art. 13 cit.) alla concretezza della fattispecie.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000 e della L. n. 241 del 1990, art. 3. Ciò perchè il decreto di espulsione era stato comunicato in copia priva di attestazione di conformità all’originale; ed era, inoltre, privo di reale motivazione sulla pericolosità sociale dell’interessato, necessitante di valutazione in concreto.

p. 3.2 Il motivo è inammissibile.

Non può dirsi, come fa il ricorrente, che il giudice di pace nulla dica in ordine alla sollevata eccezione sull’asserita comunicazione di copia del decreto di espulsione priva di attestazione di conformità all’originale, dal momento che il giudice di pace esamina proprio tale eccezione, e la respinge affermando, all’esatto opposto, che al B. era stata consegnata “una copia in originale come emerge dalla notifica effettuata personalmente allo stesso”.

Il motivo di ricorso risulta sul punto del tutto aspecifico e privo di autosufficienza, perchè essenzialmente basato sull’affermazione astratta e per massima del principio di diritto attestante la nullità del decreto (se e quando) comunicato in copia semplice, ma non argomenta nè dimostra in alcun modo – nella concretezza del caso la fondatezza dell’assunto sul quale esso si basa (cioè l’avvenuta comunicazione in copia semplice).

Va ancora considerato, a definitiva conferma della evidente inammissibilità del motivo, che in tal modo la censura si pone anche fuori centro rispetto alla ragione decisoria posta dal giudice di pace a base del proprio convincimento (notificazione in originale e non in copia), così da difettare anche dell’imprescindibile requisito di attinenza alla lite.

Nè si sostiene nella doglianza che questo convincimento sia stato frutto di una errata percezione degli atti di causa da parte del giudice di pace, il quale avrebbe in definitiva ‘scambiatò – tra le carte del procedimento notificatorio – una copia per un originale; evenienza, quest’ ultima, che sarebbe stata comunque anch’essa non pertinente, in quanto eventualmente deducibile sul ben diverso piano della svista sensoriale e dunque, a tutto concedere, dell’errore di fatto revocatorio.

Il motivo, da ultimo, è inammissibile anche laddove veicola la doglianza di carenza di motivazione sulla pericolosità sociale, dal momento che l’espulsione venne disposta ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, lett. b) e non della lett. c); circostanza di cui il giudice di pace si fa carico, osservando che il B. era entrato illegalmente nel territorio dello Stato ed aveva proposto una domanda di protezione internazionale che gli era stata respinta con pronuncia della Corte di Cassazione antecedente (12 luglio 2018) all’espulsione stessa.

Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell’Amministrazione controricorrente, che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, tenutasi con modalità da remoto, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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