Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10418 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Di Francesco Olindo,

elettivamente domiciliato in Roma, presso l’abitazione di Salvatore

Battaglia, via dei Gonzaga, n. 37;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AGRIGENTO, in persona del

Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di

quest’ultima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Agrigento n. 862

depositata il 23 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

6 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso

per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, conclusioni

alle quali si è riportato, in Camera di consiglio, l’Avvocato

Generale Dott. Domenico Iannelli.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che B.C., con ricorso in data 23 ottobre 2004, proponeva opposizione avverso i verbali di contestazione elevati a suo carico dalla Polizia municipale di Agrigento in data 5 settembre 2004 per violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3, e dell’art. 171 C.d.S.;

che il Giudice di pace di Agrigento, con sentenza in data 23 dicembre 2005, ha rigettato l’opposizione, rilevando che il verbale di contravvenzione redatto dall’agente nell’accertamento dell’infrazione ha l’efficacia probatoria dell’atto pubblico e ritenendo quindi di dare maggiore valenza probatoria al verbale rispetto alla testimonianza dello zio del ricorrente (che aveva riferito di avere visto il proprio nipote impegnare l’incrocio con la luce semaforica verde e con indosso il casco protettivo);

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il B. ha interposto ricorso, sulla base di due motivi;

che l’Ufficio territoriale del Governo di Agrigento ha resistito con controricorso.

Considerato che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5) il ricorrente si duole che il giudice del merito abbia operato una inversione dell’onere della prova, ritenendo integrata la prova delle infrazioni contestate sulla sola base del verbale di accertamento, che era stato in realtà superato dalla testimonianza di persona estranea ai fatti ;

che con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ., artt. 112 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5) si lamenta che sia stata attribuita efficacia probatoria privilegiata al verbale, senza considerare che tale efficacia non sussiste là dove, come nella specie, ci si riferisca all’apprezzamento, da parte del pubblico ufficiale, di un accadimento repentino e dinamico, che non si sia potuto verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo;

che i due motivi – i quali, attesa la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto prospettano entrambi l’errore percettivo in cui sarebbero incorsi i verbalizzanti e la conseguente prevalenza da attribuire alla deposizione del terzo in veste di testimone – sono infondati;

che, secondo la recente pronuncia delle Sezioni lini te (sentenza 24 luglio 2009, n. 17355), in tema di sanzioni amministrative, nel giudizio di opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti;

che tale pronuncia, superando il precedente indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultanze del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ., in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi essere avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano sviste o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso (Cass., Sez. 2^, 11 gennaio 2010, n. 232);

che a tale principio risulta conforme la motivazione del giudice di merito;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna, il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in Euro 400,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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