Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10418 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10418 Anno 2016
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso 20252-2013 proposto da:
GAETANI MAGIO M. GTNBGI33B11C002T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA E. DE CAVALIERI 7, presso lo
studio dell’avvocato

VALERIA

DEL BIANCO,

rappresentato e difeso dagli avvocati BIAGIO M.
GAETANI difensore di sé medesimo e dall’avvocato
2016
356

MICHELE MARIA GAETANI giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

PUGLIESI FILIPPO;

1

Data pubblicazione: 20/05/2016

- intimato –

avverso la sentenza n. 4347/2013 del TRIBUNALE di
MILANO, depositata il 27/03/2013, R.G.N. 91007/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/02/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto;

2

DI MARZIO;

SVOGIMENTO DEL PROCESSO
Biagio Gaetani richiese al giudice di pace di Milano, ed ottenne, ingiunzione di
pagamento della somma di lire 2.514.509 nei confronti di Filippo Pugliesi,
quale importo dovuto per l’espletamento di incarico di assistenza in giudizio
conferito dal secondo. Propose opposizione il Pugliesi, adducendo che,
anch’egli avvocato, aveva assistito – insieme al collega Gaetani – lo stesso
cliente (CA.Mi. s.n.c., di Ferrandino Camilla & C.), esso effettivamente tenuta

ingiuntivo.
Successivamente, il tribunale di Milano rigettò il gravame proposto dal
Gaetani.
A seguito di annullamento di detta decisione pronunciato da questa corte per
violazione delle regole sulla competenza, il giudizio era riassunto dal Gaetani
davanti al tribunale di Milano, che rigettò l’impugnazione.
Biagio Gaetani ha proposto ricorso per cassazione con due motivi illustrati in
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 primo comma
n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, oggetto
di discussione tra le parti, sull’essere stato l’incarico professionale per cui è
causa conferito all’avv. Gaetani esclusivamente dall’avv. Pugliesi e non anche
dal cliente di quest’ultimo. Il motivo è sviluppato anche con riguardo alla
contraddittorietà ritenuta sussistente nella motivazione tra la conclusione a
cui sono giunti i giudici del merito e le risultanze processuali con riguardo
all’attribuzione dell’incarico professionale anche all’odierno ricorrente non dal
proprio collega (come sempre sostenuto dall’avv. Gaetani) bensì da CA.Mi.
s.n.c..
Il secondo motivo argomenta, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 cod.
proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 12 primo comma e 38

primo comma del r. d. I. 27.11.1933 n. 1578, in quanto fondanti le norme del
codice deontologico approvate dal consiglio nazionale forense, precisamente
all’art. 30 il quale dispone che, salva diversa pattuizione l’avvocato che scelga
e incarichi direttamente altro collega dì esercitare le funzioni di
rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo ove non adempia la
parte assistita.
La nuova previsione del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., applicabile al caso di
specie, legittima solo la censura per l’omesso esame circa un fatto decisivo

al pagamento. Il giudice di pace accolse l’opposizione e revocò il decreto

per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non essendo
invece più consentita la formulazione di censure per il vizio di insufficiente o
contraddittoria motivazione.
Il tribunale ha ampiamente argomentato il proprio convincimento sul fatto
decisivo e controverso lamentato come non considerato in motivazione dal
ricorrente (cfr. pagg. 6 e ss. della motivazione).
Poiché nel ricorso non è argomentata l’apparenza di tale motivazione, in

in quanto non scrutinabile in sede di legittimità con riguardo al merito della
controversia per come già accertato in sede di merito.
Al rigetto del primo motivo segue l’assorbimento del secondo.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a controparte
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate il euro 1900,00, di cui euro
200 per spese, oltre accessori di legge, IVA e CPA.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, 15 febbraio 2016.

effetti sussistente, ma la presenza di vizi logici, la critica si mostra infondata

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