Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10418 del 20/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10418 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA

spese di giustizia

sul ricorso proposto da:
IOVINO Salvatore, rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Sergio
Cenni, con domicilio eletto nello studio dell’Avv. Angela Fiorentino in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n.
11;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del legale rappresen-

tante pro tempore, e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,

in per-

sona del Ministro pro tenore;
– intimati –

9.9-0

Data pubblicazione: 20/05/2015

avverso l’ordinanza del Tribunale di Noia in data 13
giugno 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 19 marzo 2015 dal Consigliere relatore

sentito l’Avv. Sergio Cenni.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 28 gennaio 2014, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Il Procuratore della Repubblica di Nola, con decreto in
data 1 0 dicembre 2011, ha liquidato in favore di Salvatore Iovino l’ammontare complessivo di euro 1.701,87 per
l’attività di custodia giudiziaria di 162 paia di scarpe
da donna svolta dal 16 dicembre 1995 al 14 dicembre
2005.
Con ordinanza in data 13 giugno 2013 il Tribunale di Nola ha rigettato l’opposizione dello Iovino.
Per la cassazione di questa ordinanza lo Iovino ha proposto ricorso, con atto notificato il 2 luglio 2013,
sulla base di un complesso motivo.
Il Ministero della giustizia e l’Agenzia delle entrate
non hanno resistito con controricorso.
Ad avviso del ricorrente, il provvedimento impugnato
violerebbe le seguenti norme: l’art. 168, primo comma,
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per inesistenza o ca-

2

Dott. Alberto Giusti;

renza della motivazione; l’art. 58, secondo capoverso,
del d.P.R. n. 115 del 2002, per disapplicazione delle
tariffe vigenti; l’art. 59, terzo capoverso, del d.P.R.
n. 115 del 2002, per illegittima riduzione delle tariffe

custodia di veicoli; l’art. 276, primo capoverso, del
d.P.R. n. 115 del 2002, per disapplicazione delle tariffe prefettizie e per esse dell’U.T.E., previste per la
liquidazione delle indennità spettanti ai custodi; gli
artt. 3 e 5 ed il preambolo del decreto del Ministero
della giustizia 2 luglio 2006, n. 265 (“l’applicabilità
del decreto nell’opposto provvedimento non trova spazio
atteso che regola solo

ed esclusivamente le indennità

spettanti ai custodi di veicoli e natanti e non di merce
varia, ed inoltre è precluso nel caso di specie fare riferimento agli usi locali in mancanza di tariffe, atteso
che lo stesso richiamato decreto ministeriale in casi
del genere prevede al capoverso del preambolo di esso
ultimo che ‘per le tariffe ivi non previste si deve tener conto di quelle applicate presso le Prefetture'”);
“reiterazione delle medesime violazioni di legge, atteso
che per altri casi, così come quello di specie il tariffarlo prefettizio fa riferimento a quello dell’U.T.E.”
Inoltre l’ordinanza impugnata sarebbe illegittima per
eccesso di potere, sotto vari profili: error in

ludican-

per inesistenza documentale di declaratoria di cattiva

do;

violazione dei principi che regolano il buon anda-

mento degli atti della P.A.; contraddittorietà manifesta; illegittimità derivata dall’illegittimità
dell’originario decreto di pagamento emesso dal Procura-

Il motivo appare inammissibile perché reca una mera elencazione, astratta e onnicomprensiva, dei vizi riscontrabili, senza svolgere un iter argomentativo diretto a
confutare specificamente la fondatezza giuridica della
decisione impugnata, della quale neppure si riportano le
rationes.
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera
di consiglio per esservi dichiarato inammissibile».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione ex art.

380-bis

cod. proc. civ.;
che i rilievi critici esposti oralmente nella camera di consiglio dal difensore del ricorrente, ad avviso
del Collegio, non colgono nel segno, data l’assoluta genericità delle censure articolate con il ricorso, in
violazione della regola di specificità del motivo prescritta dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ.;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile;

– 4 –

tore della Repubblica di Nola; sviamento.

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate
come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile,

dell’art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo
unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e

con-

danna il ricorrente al rimborso delle spese processuali
sostenute dalle Amministrazioni controricorrenti, che
liquida in complessivi euro 800 per compensi, oltre alle
spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall’art. l, comma 17, della
legge n. 228 del 2012,

dichiara la sussistenza dei pre-

supposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

5

sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi

pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del-

la VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazio-

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