Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10418 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 20/04/2021), n.10418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

V.V., n. in (OMISSIS) il (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in Rimini, P.za Tre Martiri 2, presso lo studio dell’avvocato Monica

Cappellini, che lo rappresenta e difende in giudizio per procura

speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS) – Prefettura di Rimini;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di RIMINI n. 1134,

depositato il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

febbraio 2021 dal consigliere Dott. Giacomo Maria Stalla.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. V.V., n. in (OMISSIS) il (OMISSIS), propone (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis) un motivo di ricorso per la cassazione del decreto in epigrafe indicato, con il quale il giudice di pace di Rimini ha convalidato il provvedimento coercitivo di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore di Rimini il 3.5.19, a seguito di decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Rimini il 19.3.2019.

Il giudice di pace, in particolare, ha osservato che:

– l’opposizione al provvedimento coercitivo si basava essenzialmente sulla rilevanza dei legami familiari, risultando che il ricorrente avesse famiglia residente in Italia, composta dalla moglie, regolarmente soggiornante, e da due figli minori;

– pur essendo astrattamente rilevante, questo elemento non era tale, nel caso concreto, da escludere l’allontanamento, anche sotto il profilo del trauma arrecato da quest’ultimo ai figli minori, considerato che il richiedente era privo di attività lavorativa regolare, tanto che l’onere di mantenere ed educare la prole era stato sempre assunto dalla moglie;

– il V. risultava inoltre attinto da vari precedenti penali, anche detentivi, e la competente sezione specializzata del Tribunale di Bologna aveva respinto il ricorso della moglie inteso ad ottenere il ricongiungimento familiare in favore del medesimo;

– l’eventuale accoglimento del ricorso separatamente proposto dal V. contro il decreto di espulsione avrebbe consentito allo stesso di rientrare in tempi ragionevolmente brevi nel territorio dello Stato.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dall’Amministrazione intimata.

p. 2.1 Con l’unico articolato motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo. Ciò perchè il giudice di pace aveva convalidato l’accompagnamento coattivo alla frontiera senza considerare che quest’ultimo provvedimento era attuativo di un decreto prefettizio di espulsione (emesso a carico del V. in quanto irregolare sul territorio nazionale, perchè ivi trattenutosi oltre il termine massimo concesso in esenzione dal visto) che era stato anch’esso impugnato (unitamente all’ordine del Questore di sottoposizione a misure alternative al trattenimento presso il CPR) avanti al giudice di pace di Rimini (proc. 819/19 rg, come da all. 2 al ricorso per cassazione), e di cui era stata chiesta altresì la sospensione, con udienza fissata al 4 giugno 2019. Ciò aveva violato il diritto dello straniero (art. 13 Dir. Rimpatri n. 2008/115/CE) di ottenere la sospensione dell’espulsione in presenza di un danno grave ed irreparabile che, nella specie, doveva ritenersi in re ipsa.

p. 2.2 Il motivo è infondato in entrambe le sue articolazioni.

Il giudizio di convalida mantiene specificità ed autonomia rispetto al giudizio di opposizione all’espulsione, in maniera tale che il fatto solo della pendenza di quest’ultimo non concreta causa di pregiudizialità in senso tecnico, così da precludere la pronuncia di convalida fin visto il suo esito (fermo restando che l’eventuale annullamento, nella sede sua propria, dell’atto presupposto di espulsione non può non derivativamente travolgere anche il provvedimento coercitivo).

Vero è che il giudice della convalida è investito del potere – dovere di sindacare incidentalmente la legittimità del decreto di espulsione, per rilevarne l’eventuale manifesta illegittimità secondo i parametri ricavabili dalla giurisprudenza della Corte EDU in materia (Cass. n. 19334/15; 26563/20 ed altre); il che si traduce nel rilievo – appunto incidentale – di eventuali cause ostative all’attuazione dell’espulsione.

Cionondimeno, fermi questi principi, nel decreto impugnato il giudice di pace non si è sottratto a questo compito, prendendo specificamente posizione sulla esistenza (inesistenza) di siffatte cause ostative nella concretezza del caso.

Da un lato, il decreto riferisce puntualmente dei motivi di opposizione dedotti dal V. in ordine alla pendenza dell’opposizione all’espulsione e, soprattutto, alla asserita presenza di ragioni ostative di carattere familiare, ma ha poi delibato ed infine disatteso tutti questi aspetti.

Ciò all’esito di una motivazione certamente sintetica ma non per questo censurabile, anche perchè radicata in un ben delineato quadro giurisprudenziale di legittimità ed ancorata alle emergenze di causa.

Emergenze dalle quali risultava come non vi fosse una reale esigenza di tutela ostativa alla convalida, e ciò proprio in ragione della condotta di vita del richiedente, dei suoi precedenti penali, dei reiterati periodi di detenzione, dell’assenza di attività lavorativa regolare, dell’assunzione esclusiva degli obblighi di educazione e mantenimento della prole da parte della moglie; della radicale inesistenza, in sostanza, di un nucleo familiare coeso.

Ciò posto, devono al contempo escludersi tanto la dedotta violazione normativa (risultando che il giudice di pace abbia applicato la disciplina, anche di matrice unionale, in maniera puramente consequenziale alla ricostruzione della fattispecie concreta da lui operata), quanto il vizio di omesso esame del fatto decisivo.

Sotto quest’ultimo profilo – l’unico oggi rilevante sul piano motivazionale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – va poi considerato come il motivo appaia destituito di fondamento (nella oggettiva ambiguità della formulazione del motivo di ricorso sul punto) tanto nel caso in cui il fatto omesso venga individuato nella pendenza in sè del giudizio di opposizione all’espulsione e della relativa istanza di sospensione, quanto nel caso in cui tale fatto dovesse invece individuarsi proprio nell’esistenza originaria di cause ostative di natura familiare.

Nella prima evenienza, non si tratterebbe di un fatto materiale costitutivo della fattispecie sostanziale, bensì di un evento del processo (in quanto tale irrilevante ai fini della disposizione da ultimo citata) e, comunque, di un fatto privo del carattere di decisività, secondo quanto si è già osservato in ordine all’autonomia del presente giudizio rispetto a quello sull’espulsione, ed al carattere incidentale del vaglio demandato in proposito al giudice della convalida.

Nella seconda evenienza, l’impedimento di origine familiare, lungi dall’essere stato omesso, è stato invece esaminato dal giudice di merito, all’esito di una argomentata valutazione del quadro istruttorio di certo qui non rivedibile; sicchè, sotto quest’ultimo profilo, la doglianza si palesa finanche inammissibile là dove risulta praticamente orientata a suscitare, in sede di legittimità, una diversa ricostruzione fattuale del caso.

Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso; nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio dell’Amministrazione intimata.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

LA CORTE

– rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, tenutasi con modalità da remoto, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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