Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10418 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 03/06/2020), n.10418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2954-2018 R.G. proposto da:

COMUNE DI AVOLA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’avvocato Sergio Vinci ed elettivamente domiciliato in

Roma, Via Giuseppe Avezzana, n. 1, presso lo studio dell’avvocato

Claudio Mecozzi;

– ricorrente –

contro

V.S., V.G., V.C., VA.SE. e

V.M., nella qualità di eredi di Va.Gi.,

C.R. e G.F., rappresentati e difesi dagli

avvocati Giuliana Burgio e Aldo Burgio ed elettivamente domiciliati

in Roma, Via Luigi Robecchi Brichetti, n. 19, presso lo studio

dell’avvocato Giovanni Zappulla;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2036/2017 della Corte d’appello di Catania,

depositata il 08/11/2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3 ottobre 2019 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

Fatto

RITENUTO

Il Comune Avola si è opposto al pignoramento presso terzi intrapreso da Va.Gi. (al quale, dopo il decesso, sono succeduti V.S., Va.Se., V.G., V.M. e V.C.), eccependo l’impignorabilità delle somme giacenti presso il tesoriere, stante l’adozione della delibera semestrale di impignorabilità prevista dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 159 (testo unico degli enti locali).

L’opposizione veniva respinta dal Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, sulla base dell’omessa dimostrazione del rispetto dell’ordine cronologico dei pagamenti, così come richiesta a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 211 del 2003.

Il Comune ha appellato la decisione in via principale, mentre gli eredi V. hanno proposto appello incidentale relativamente alla pignorabilità delle somme giacenti presso Poste Italiane s.p.a. La Corte d’appello di Catania ha respinto entrambi gli appelli.

La decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, articolato in due motivi, da parte del Comune di Avola, cui hanno resistito gli eredi V. con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il Comune Avola ha depositato una “memoria conclusionale”.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Con il primo motivo il Comune sostiene che male avrebbe fatto la Corte d’appello a ritenere non contestata la circostanza, dedotta dai creditori, della violazione del rispetto dell’ordine cronologico nei pagamenti. L’eccezione proposta, infatti, non riguardava l’emissione di mandati a titoli diversi da quelli vincolati, bensì la riconducibilità di taluni pagamenti effettuati dal Comune ai casi previsti dall’art. 159 TUEL, comma 2. Il motivo è privo di specificità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), poichè non riporta – nè direttamente, nè indirettamente – il tenore esatto dell’eccezione dei creditori procedenti, impedendo così a questa Corte di verificare se quanto sostenuto dal Comune risponda a vero.

Con il secondo motivo il Comune si duole della circostanza che la Corte d’appello avrebbe ritenuto non conducente una c.t.u., formata in un altro giudizio fra le parti e prodotta in grado d’appello. L’ente ricorrente sostiene, invece, che tale consulenza fosse rilevante ai fini del decidere, ma non ne riferisce il contenuto. Anche in questo caso, pertanto, si deve rilevare il difetto di specificità che comporta l’inammissibilità della censura, in carenza di indicazione analitica in ricorso delle ragioni e delle premesse delle argomentazioni del c.t.u. Tali conclusioni non sono scalfite da quanto dedotto con lo scritto depositato ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. (erroneamente denominato “memoria conclusionale”), in cui il Comune sostiene – in pratica – che sarebbe onere della Corte verificare il contenuto degli atti dal ricorrente sommariamente indicati; ma la tesi è in diametrale contrapposizione con quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Tanto esime dalla necessità di rilevare che la ratio decidendi di non conseguita definitività del giudizio in cui è stata prodotta la c.t.u. neppure è stata contestata e che parrebbe corretta l’applicazione pure dei principi sull’onere della prova sul vincolo di impignorabilità delle somme giacenti presso il tesoriere di un ente pubblico.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 giugno 2020

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