Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10417 del 27/04/2017

Cassazione civile, sez. lav., 27/04/2017, (ud. 01/12/2016, dep.27/04/2017),  n. 10417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22149-2011 proposto da:

G.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

Via LORENZO VALLA 2, presso lo studio dell’avvocato PIERFRANCESCO

DELLA PORTA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO CAMPO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MARMOR DI S.F. & C S.N.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI

MANFREDONIA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI CARADONNA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1047/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/09/2010 R.G.N. 1260/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 18 aprile 2008, in parziale accoglimento della domanda avanzata nei confronti di Marmor di S.F. & C. S.n.c. da G.A.M., impiegata d’ordine alle dipendenze della società dal 2/5/1988 al 29/11/2004, ritenuta fondata la domanda della lavoratrice basata sulla rilevata difformità tra quanto dichiarato e quietanzato in busta paga e gli importi effettivamente percepiti con riferimento al periodo intercorrente tra il 2/5/1988 e il 31/7/1996, nonchè quella volta a ottenere il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, condannò la società al pagamento della somma di Euro 16.425,47 per i titoli indicati.

2. Con sentenza depositata il 18/9/2010, in parziale riforma della decisione di primo grado impugnata dalla società, la Corte d’appello di Palermo rideterminò la somma dovuta alla lavoratrice in Euro 2.561,03, escludendo dal computo l’importo derivante dalle chieste differenze retributive e confermando la statuizione limitatamente alle mensilità non pagate da maggio a novembre 2004 e al diritto all’indennità sostitutiva di preavviso. Rilevò la Corte d’appello che risultava accertata, in ragione della mancata contestazione dell’assunto della datrice di lavoro, la circostanza relativa all’esistenza di 99 buste paga quietanzate recanti importi pari a quelli che la società assumeva di aver corrisposto. Pertanto, gravando sulla ricorrente l’onere di fornire la dimostrazione della divergenza tra quanto risultante dalle buste paga e quanto realmente corrisposto, non poteva ritenersi tale onere adempiuto dalla lavoratrice mediante produzione di “una documentazione da lei unilateralmente confezionata”.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la G. sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la società, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che si tratta di controversia introdotta in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, essendo stata depositata la sentenza di primo grado il 18 aprile 2008. Per espressa previsione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1, “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”. Pertanto, secondo la disciplina vigente ratione temporis, nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Ne consegue (in tal senso Cass. n. 13329 del 30/06/2015) che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del citato articolo, cioè con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. A tale regola non fa eccezione nemmeno nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore (Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010). Di conseguenza la procura conferita al nuovo difensore di parte resistente in foglio separato dai predetti atti è invalida, non rispettando le forme prescritte.

2. La ricorrente deduce art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c. – art. 437 c.p.c., comma 2,- art. 416 c.p.c., comma 3 e art. 115 c.p.c.. Rileva che la Corte d’appello ha operato una singolare applicazione del principio di non contestazione, assumendo che spettasse alla lavoratrice provare di avere percepito meno di quanto indicato nelle buste paga, per non avere contestato l’esistenza nelle stesse della propria quietanza. Osserva che la società nel giudizio di primo grado non aveva provato nè allegato l’esistenza di quietanze rilasciate alla dipendente, facendone cenno solo nell’atto introduttivo del giudizio d’appello. Evidenzia, inoltre, che la non contestazione non opera in relazione a fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria. Conseguentemente l’apposizione delle quietanze non poteva ritenersi ritualmente allegata nè in alcun modo provata.

2.2. La censura è infondata. Al fine di ritenere integrato il requisito della specificità del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario, infatti, corredare la censura di adeguato supporto in termini di allegazione documentale a mente dell’art. 369 c.p.c., n. 4, e specifica indicazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, mediante precisazione della sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22607 del 24/10/2014. Rv. 633219). I suddetti oneri non sono stati assolti nella specie, con la conseguenza che non è consentito valutare l’asserita erronea applicazione del principio di non contestazione.

3. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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