Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10417 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 20/04/2021), n.10417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.N., n. in (OMISSIS) il (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in Mercato San Severino (SA), C.so Diaz n. 219, presso lo studio

dell’avvocato Domenico Iannone, che lo rappresenta e difende in

giudizio per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero degli Interni, – Prefettura Avellino UTG;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 242 del GIUDICE DI PACE di AVELLINO depositata

il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

febbraio 2021 dal consigliere Dott. Giacomo Maria Stalla.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. B.N., n. in (OMISSIS) il (OMISSIS), propone due motivi di ricorso per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe descritta, con la quale il giudice di pace di Avellino ha respinto l’opposizione da lui proposta contro il Decreto Prefettizio 21 marzo 2019 di espulsione dal territorio nazionale.

Il giudice di pace, in particolare, ha osservato che:

– il decreto di espulsione era stato comunicato in una lingua, l’inglese, che il ricorrente aveva dichiarato di conoscere e comprendere;

l’oggetto del giudizio concerneva l’accertamento dei presupposti dell’espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 1, lett. b) (permanere dello straniero nel territorio nazionale senza un valido permesso di soggiorno), presupposti che risultavano ben illustrati e motivati nel provvedimento di espulsione, tanto da consentirne l’impugnazione in sede giurisdizionale.

Il Ministero degli Interni – Prefettura di Avellino non ha svolto difese nel presente giudizio.

p. 2.1 In via preliminare il ricorrente eccepisce la mancanza di idonea procura alle liti, ex art. 82 c.p.c., comma 3, atteso che la Prefettura aveva partecipato al giudizio di primo grado in persona di una funzionaria, Dott.sa D.S., munita di delega ma non di mandato giudiziale ovvero procura alle liti.

p. 2.2 La deduzione è inammissibile perchè non veicolata attraverso un vero e proprio motivo di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza impugnata; nè, va aggiunto, risulta che l’eccezione fosse stata già proposta avanti al giudice di pace che di ciò non fa menzione alcuna.

Ad ogni buon conto, se ne rileva altresì l’infondatezza, dal momento che lo stesso ricorrente riferisce che la funzionaria che partecipò al giudizio di primo grado in rappresentanza della Prefettura era munita di apposita delega.

Il che – considerato che non viene contestata la validità formale e sostanziale di quest’ultima, nè l’effettiva appartenenza della funzionaria incaricata all’amministrazione parte in causa – integrava quanto prescritto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 6, secondo cui: “L’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati”.

Non si richiedeva pertanto il rilascio di un mandato defensionale portato da una procura speciale alle liti, essendo per legge necessaria e sufficiente una delega di funzione rappresentativa interna all’ufficio di prefettura, qui dichiaratamente sussistente.

p. 2.3 Sempre in via preliminare va poi rilevato come, al di là dei motivi del ricorso per cassazione come di seguito enunciati, il ricorrente ha dichiarato (ric. pag. 7) di richiamare “tutti i motivi del ricorso di primo grado, erroneamente valutati dal giudice di pace di Avellino, sopra riportati analiticamente”. Si tratta, all’evidenza, di una tecnica di formulazione del ricorso per cassazione, mediante rinvio per relationem ai precedenti gradi di giudizio, inammissibile perchè priva di qualsivoglia specifico contenuto censorio avverso la pronuncia impugnata, acriticamente reiterativa e del tutto avulsa dal modello legale di ricorso per cassazione, così come descritto nell’art. 366 c.p.c..

p. 3.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, consistente nel fatto che:

– il ricorrente aveva richiesto, con lo stesso ricorso in opposizione, protezione internazionale;

– il decreto di espulsione non era stato comunicato in una lingua nota all’interessato (che solo successivamente potè rendersi conto della gravità del provvedimento).

p. 3.2 Si tratta di motivo inammissibile perchè formulato con richiamo alla antecedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) e non alla formulazione, qui applicabile ratione temporis, così come risultante dalla modificazione apportata dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012 e richiedente la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

La prima censura in cui si articola il motivo è poi inammissibile anche per la sua evidente genericità, non specificandosi in che termini la questione della protezione internazionale dovesse rilevare nell’ambito del giudizio di espulsione, non risultando del resto che essa fosse stata fatta oggetto, nella sede sua propria, di formale istanza di permesso di soggiorno o di altra forma di tutela, tale da ingenerare la pendenza di un procedimento in materia, eventualmente ostativa all’espulsione.

Si osserva poi che la seconda censura – quand’anche recuperata ed esaminata nella prospettiva, come detto l’unica oggi possibile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’omesso esame di fatto decisivo – sarebbe comunque destituita di ogni fondamento.

Il giudice di pace, lungi dall’omettere l’esame del fatto decisivo costituito dalla lingua, ha infatti argomentatamente motivato sul punto, accertando che il decreto di espulsione era stato notificato in una lingua, l’inglese, nota al ricorrente secondo quanto da questi espressamente dichiarato all’atto della notificazione del decreto medesimo, come da foglio notizie in atti. Ciò basta ad escludere il vizio motivazionale nei limiti in cui poteva essere denunciato, dal momento che il giudice di pace ha preso in considerazione il fatto ed ha, succintamente ma adeguatamente, esposto il percorso logico del proprio convincimento (esplicita attestazione circa la conoscenza della lingua inglese da parte dell’opponente).

p. 4.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversià, nonchè violazione di legge. Per non avere il giudice di pace considerato la situazione sociale e politica del Paese d’origine del ricorrente, il (OMISSIS), caratterizzata da notevole conflittualità politica ed etnico-religiosa, con conseguente diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 51 del 2007, art. 14. Tale situazione concretava rischio di danno grave al ricorrente in ipotesi di suo rientro, anche in quanto appartenente alla minoranza etnica Mandinga, oggetto di persecuzione politica.

p. 4.2 Il motivo è inammissibile.

Vale, anche in proposito, quanto appena osservato sulla erronea formulazione della doglianza motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 cit..

Si aggiunge inoltre come esso risulti anche del tutto generico laddove mira a suscitare nella presente sede di legittimità la considerazione della situazione fattuale del (OMISSIS) asseritamente rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 51 del 2007, ex art. 14 (certo suscettibile di essere richiesta nella competente sede); così come generici appaiono anche gli elementi di pericolosità da rimpatrio e di effettivo rischio di persecuzione (non mirati sulla sua situazione personale, se non attraverso la sola appartenenza ad un determinato gruppo etnico) che il ricorrente avrebbe dedotto avanti al giudice di pace.

Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso; nulla si dispone sulle spese, stante il mancato svolgimento di difese da parte dell’Amministrazione intimata.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

LA CORTE

– rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, tenutasi con modalità da remoto, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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