Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10417 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 03/06/2020), n.10417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24175-2018 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ELIO DEL VILLANO;

– ricorrente –

contro

EDIL GIEMME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 31, presso lo studio

dell’avvocato MARCO PAGANI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato COSTANTINO PAGLIUCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 503/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

che:

da quello che si legge nella sentenza impugnata, C.B. e T.L., con contratto preliminarè del 19 giugno 2006, promettevano di vendere alla Edil Giemme Srl, che prometteva di acquistare, un immobile sito in (OMISSIS) per l’importo di Euro 117.000. Edil Giemme, successivamente, affidava alla società Essevi Immobili Srl l’incarico di procurarle la rivendita dell’immobile e la stessa individuava in A.M. la persona interessata all’acquisto. Quest’ultimo sottoscriveva due proposte, rispettivamente in data 22 giugno 2006 e 9 settembre 2006, indirizzate al proprietario o a chi ne fa le veci, per il prezzo, rispettivamente, di Euro 130.000 e Euro 135.000. In data 31 ottobre 2006 veniva stipulato il contratto di trasferimento dell’immobile tra i venditori C. e l’acquirente A.M. per il prezzo di Euro 112.000. Sulla base di tali elementi Edil Giemme srl evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Bergamo, A.M. allegando che quest’ultimo, in sede di stipula del rogito, aveva consegnato alla stessa assegni per l’importo di Euro 30.000 con l’intesa che tali titoli avrebbero dovuto essere restituiti e sostituiti da contanti. Recatisi in banca, l’intermediario di Edil Giemme e A.M., quest’ultimo si era rifiutato di firmare la distinta per il prelievo e si era impossessato degli assegni. Pertanto, l’attrice chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di Euro 26.600, a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale;

si costituiva il convenuto contestando la domanda ed evidenziando di non avere avuto alcun rapporto contrattuale con la società, per essersi rivolto alla mediatrice Essevi Immobiliare per l’acquisto dell’immobile. Aggiungeva che quest’ultima gli aveva proposto di acquistare tale bene per un corrispettivo, dapprima di Euro 130.000 e, successivamente di Euro 135.000 e che per tale motivo, insospettito, aveva contattato i venditori apprendendo che il prezzo reale dell’operazione era di Euro 112.000. Aggiungeva di avere consegnato tale importo in assegni, senza la indicazione del beneficiario, ma che, una volta in banca, si era rifiutato di firmare la distinta del prelievo dei contanti;

il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 10 novembre 2014, rigettava la domanda, rilevando l’insussistenza di un rapporto giuridico tra le parti, avendo il convenuto contrattato direttamente con i venditori e risultando, quindi, ingiustificata la consegna di ulteriori titoli in favore della società attrice, avvenuta sulla base dell’equivoco consistente nell’essere l’acquirente dell’immobile subentrato alla parte promittente acquirente (Edil Giemme srI) nel contratto preliminare del 19 giugno 2006, stipulato con i coniugi C., per effetto di una nomina del terzo, mai formalmente avvenuta. Nello stesso modo risultava infondata anche l’ipotesi di responsabilità extracontrattuale del convenuto, che avrebbe recuperato gli assegni che il prenditore non aveva titolo a riscuotere;

con sentenza del 26 marzo 2018, la Corte d’Appello di Brescia confermava l’esclusione di prova di un rapporto contrattuale, ma riteneva sussistente quella di un danno extracontrattuale da illegittimo rifiuto di negoziazione degli assegni, liquidando in via equitativa il pregiudizio in misura pari ad 1/4 del valore nominale dei titoli;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione A.M. affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso Edil Giemme Srl.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si deduce la contraddittoria e illogica motivazione circa un punto fondamentale della controversia. La Corte territoriale non avrebbe colto il punto nodale della controversia relativo all’accordo illecito tra l’amministratore e il socio delle due società, Essevi e Edil Giemme, “teso a turlupinare un giovane extracomunitario”. Tale ultima società sarebbe priva di legittimazione attiva non avendo alcun diritto sull’immobile acquistato dall’odierno ricorrente;

preliminarmente va rilevato che il ricorso è tardivo, perchè dalle risultanze processuali e dalla produzione della controricorrente, emerge che la sentenza della Corte d’appello di Brescia che il ricorrente assume essere stata notificata in data 22 luglio 2018, era stata, in realtà, precedentemente ritualmente notificata al difensore del tempo dell’odierno ricorrente, avv. Massimo Chiodi, in data 12 aprile 2018. Con riferimento a tale data il termine per proporre il ricorso era inutilmente spirato alla data di notifica dello stesso (23 luglio 2018);

a prescindere da ciò, il ricorso è inammissibile perchè proposto sulla base del precedente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. SU 6 luglio 2017 n. 16694), perchè non sono specificate le norme che sarebbero state violate con la decisione impugnata e non è precisato il fatto storico decisivo che non sarebbe stato considerato. Infine, la censura consiste nella prospettazione di una ricostruzione dei fatti alternativa e più appagante per il ricorrente rispetto a quella ritenuta provata dai giudici di merito;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in C 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 3 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 giugno 2020

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