Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10416 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/04/2017, (ud. 19/05/2016, dep.27/04/2017),  n. 10416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2187-2014 proposto da:

M.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI

PANICI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CHEMTURA ITALY S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL PLEBISCITO 112, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZINCONE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCELLO

FLORIS, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3623/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/07/2013 R.G.N. 1988/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato PANICI PIER LUIGI;

udito l’Avvocato ZINCONE ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa in data 9/7/2013, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame interposto da M.V., nei confronti della Chemtura Italy S.r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva respinto le domande del M. volte ad ottenere l’accertamento allo stesso intimato dalla società datrice di lavoro, la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della Chemtura al risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore perdute. Per la cassazione della sentenza ricorre il M. articolando due motivi ulteriormente illustrati da memoria depositata ex art. 378 c.p.c.. La Chemtura Italy S.r.l. resiste con controricorso e deposita altresì memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e ss.; artt. 21106, 2110 e 2119 c.c.; L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 5; L. n. 300 del 1970, artt. 5 e 7; art. 51 CCNL Industria Chimica, lamentando che la Corte di merito non avrebbe tenuto in considerazione la giurisprudenza di legittimità alla stregua della quale l’eventuale svolgimento di attività lavorativa in costanza di malattia non è vietata, ma deve essere valutata caso per caso a seconda dell’attività e del tipo di patologia e della possibilità che l’attività lavorativa svolta pregiudichi oppure ostacoli il recupero delle energie psico-fisiche; ed altresì che. nella specie, essendo stato accertato che il lavoratore era affetto da contusione al calcagno sinistro, la presunta attività lavorativa svolta in luogo diverso da quello di lavoro non ne abbia affatto pregiudicato la guarigione ai fini di una pronta ripresa del servizio; pertanto, la Corte di Appello avrebbe errato nel reputare che l’addebito contestato al M. fosse rivolto a negare la sussistenza della malattia a fondamento dell’astensione dal lavoro. 1.1. Il motivo non è fondato, poichè la Corte di merito ha operato una corretta sussunzione della fattispecie nella normativa relativa all’obbligo di entrambe le parti di attenersi ai doveri di correttezza e buona nell’attuazione del rapporto di lavoro: artt. 1175 e 1375 c.c.. Tali disposizioni sono caratterizzate dalla presenza di elementi “normativi” e di clausole generali (Generalklauseln), il cui contenuto, elastico ed indeterminato, richiede, nel momento giudiziale e sullo sfondo di quella che è stata definita la “spirale ermeneutica” (tra fatto e diritto), di essere integrato, colmato, sia sul piano della quaestio fatti che della quaestio iuris, attraverso il contributo dell’interprete, mediante valutazioni e giudizi di valore desumibili dalla coscienza sociale o dal costume o dall’ordinamento giuridico o da regole proprie di determinate cerchie sociali o di particolari discipline o arti o professioni, alla cui stregua poter adeguatamente individuare e delibare altresì le circostanze più concludenti e più pertinenti rispetto a quelle regole, a quelle valutazioni, a quei giudizi di valore, e tali non solo da contribuire, mediante la loro sussunzione, alla prospettazione e configurabilità della tosa res (realtà fattuale e regulae iuris), ma da consentire inoltre al giudice di pervenire, sulla scorta di detta complessa realtà, alla soluzione più conforme al diritto, oltre che più ragionevole e consona. Queste specificazioni del parametro normativo hanno natura di norma giuridica, come in più occasioni sottolineato da questa Corte, e la disapplicazione delle stesse è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge. Pertanto, l’accertamento della ricorrenza, in concreto, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, è sindacabile nel giudizio di legittimità, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli “standards” conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale (Cass. n. 25044/15; Cass. n. 8367/2014; Cass. n. 5095/11).

Ciò premesso, è pure da osservare che, relativamente al profilo controverso riguardante l’ipotizzata fraudolenta simulazione dello stato di malattia, questa Corte ha, in più occasioni, affermato (cfr., tra le molte, Cass. nn. 17625/14, 21253/12) che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia di per sè sufficiente a fare presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex cinte in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia. Correttamente, al riguardo, la Corte di merito, una volta valutate le emergenze istruttorie, ha altresì sottolineato che la società datrice di lavoro ha contestato specificamente al M. il fatto di avere svolto continuativamente, durante il periodo di malattia, attività lavorativa presso una pizzeria dalle ore 19,00 sino alla chiusura e, conseguentemente, di avere in tal modo violato i propri doveri, ledendo gravemente la fiducia della società. Per la qual cosa, essendo stato gravemente violato il vincolo fiduciario, la Corte di merito, conformemente agli arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte (cfr., ex plurimis. Cass. nn. 4869/14, 15476/12, 17128/02), ha reputato corretta la decisione del primo giudice che ha respinto le domande del M..

La Corte territoriale, dunque, ha ribadito il corretto principio di diritto del quale il lavoratore assente per malattia, che quindi legittimamente non effettua la prestazione lavorativa, non per questo deve astenersi da ogni altra attività, ma quest’ultima. non solo deve essere compatibile con lo stato di malattia, ma deve essere altresì conforme all’obbligo di correttezza e buona fede, gravante sul lavoratore, di adottare ogni cautela idonea perchè cessi lo stato di malattia con conseguente recupero dell’idoneità al lavoro (Cass. n. 9474/09). E, nel caso di specie, lo svolgimento di attività lavorativa presso una pizzeria, con conseguente servizio ai tavoli – così come accertato all’esito dell’attività investigativa svolta dal datore di lavoro, suffragata dalle prove espletate nel corso dell’istruttoria -certamente è indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura, data la patologia a causa della quale si era assentato dal luogo di lavoro (“trauma contusivo con enterite calcifica al calcagno sinistro”).

2. Con il secondo mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, deducendo l’erroneità della motivazione della sentenza oggetto del giudizio di legittimità laddove afferma che “alla luce dei rilievi fotografici acquisiti al processo, nonchè delle deposizioni testimoniali, deve ritenersi che l’uso prolungato dell’arto inferiore sinistro per svolgere mansioni di servizio presso una pizzeria pone una secca alternativa fra la prova del carattere fraudolento o simulato della malattia denunziata, oppure la prova del comportamento gravemente imprudente del lavoratore che, in tal modo, aggrava la patologia oppure la pregiudica.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014). per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente” nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario. la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 9 luglio 2013. nella fattispecie si applica. ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica con precisione il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza -così radicale da comportare” in linea con -quanto previsto dall’art. 132, n. 4. c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”.

E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue in ordine alla configurazione del licenziamento di cui si tratta come licenziamento per giusta causa, essendo stato gravemente leso il vincolo fiduciario. Infatti, dopo una puntuale ricostruzione dei fatti di causa, la Corte ha rettamente declinato le ipotesi in cui ricorre quest’ultimo tipo di licenziamento, con riferimenti agli arresti giurisprudenziali di legittimità, ed ha spiegato i motivi per i quali sia da considerare proporzionata. nella fattispecie, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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