Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10416 del 20/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10416 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

spese

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IOVINO Salvatore, rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Sergio
Cenni, con domicilio eletto nello studio dell’Avv. Angela Fiorentino in Rama, via Ennio Quirino Visconti, n.
11;

– ricorrente –

contro

di giustizia

Data pubblicazione: 20/05/2015

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentati e difesi,

per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliati in Roma, via

dei

9/1Y

Portoghesi, n. 12;
– controricorrenti –

v259

I

avverso l’ordinanza del Tribunale di Noia in data 13
giugno 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 19 marzo 2015 dal Consigliere relatore

sentito l’Avv. Sergio Cenni.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 28 gennaio 2014, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Il Procuratore della Repubblica di Nola, con decreto in
data 5 dicembre 2011, ha liquidato in favore di Salvatore ‘ovino l’ammontare complessivo di euro 6.050 per
l’attività di custodia giudiziaria di merce varia svolta
dal 15 aprile 1996 al 23 novembre 2009.
Con ordinanza in data 13 giugno 2013 il Tribunale di Noia ha rigettato l’opposizione dello Iovino.
Per la cassazione di questa ordinanza lo ‘ovino ha proposto ricorso, con atto notificato il 2 luglio 2013,
sulla base di un complesso motivo.
Il Ministero della giustizia e l’Agenzia delle entrate
hanno resistito con controricorso.
Ad avviso del ricorrente, il provvedimento Impugnato
violerebbe le seguenti norme: l’art. 168, primo comma,
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per inesistenza o cae

renza della motivazione; l’art. 58, secondo capoverso,

– 2 –

Dott. Alberto Giusti;

del d.P.R. n. 115 del 2002, per disapplicazione delle
tariffe vigenti; l’art. 59, terzo capoverso, del d.P.R.
n. 115 del 2002, per illegittima riduzione delle tariffe
per inesistenza documentale di declaratoria di cattiva

d.P.R. n. 115 del 2002, per disapplicazione delle tariffe prefettizie e per esse dell’U.T.E., previste per la
liquidazione delle indennità spettanti ai custodi; gli
artt. 3 e 5 ed il preaMbolo del decreto del Ministero
della giustizia 2 luglio 2006, n. 265 (‘l’applicabilità
del decreto nell’opposto provvedimento non trova spazio
atteso che regola solo ed esclusivamente le indennità
spettanti ai custodi di veicoli e natanti e non di merce
varia, ed inoltre è precluso nel caso di specie fare riferimento agli usi locali in mancanza di tariffe, atteso
che lo stesso richiamato decreto ministeriale in casi
del genere prevede al capoverso del preambolo di esso
ultimo che ‘per le tariffe ivi non previste si deve tener conto di quelle applicate presso le Prefetture'”);
“reiterazione delle medesime violazioni di legge, atteso
che per altri casi, così come quello di specie il tariffario prefettizio fa riferimento a quello dell’U.T.E.”
Inoltre l’ordinanza impugnata sarebbe illegittima per
eccesso di potere, sotto vari profili:
do;

error in iudican-

violazione dei principi che regolano il buon anda-

3

custodia di veicoli; l’art. 276, primo capoverso, del

mento degli atti della P.A.; contraddittorietà manifesta; illegittimità derivata dall’illegittimità
dell’originario decreto di pagamento emesso dal Procuratore della Repubblica di Noia; sviamento.

lencazione, astratta e onnicomprensiva, dei vizi riscontrabili, senza svolgere un iter argomentativo diretto a
confutare specificamente la fondatezza giuridica della
decisione impugnata, della quale neppure si riportano le
rationes.
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera
di consiglio per esservi dichiarato inammissibile».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis
cod. proc. civ.;
che i rilievi critici esposti oralmente nella camera di consiglio dal difensore del ricorrente, ad avviso
del Collegio, non colgono nel segno, data l’assoluta genericità delle censure

articolate con

il ricorso, in

specificità del

violazione della regola di

motivo pre-

scritta dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ.;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate
come da dispositivo, seguono la soccombenza;

4

Il motivo appare inammissibile perché reca una mera e-

che, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile,
sussistono le condizioni per dare atto ai sensi
dell’art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.

e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo
unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e

con-

danna il ricorrente al rimborso delle spese processuali
sostenute dalle Amministrazioni controricorrenti, che
liquida in complessivi euro 800 per compensi, oltre alle
spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma

1-quater,

del d.P.R.

n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della
legge n. 228 del 2012,

dichiara la sussistenza dei pre-

supposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.

– 5 –

228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del-

la VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazio-

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