Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10416 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 20/04/2021), n.10416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

H.Y., n. in (OMISSIS) il (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Siracusa, Via Maestranza 33, presso lo studio

dell’avvocato Carmelo Greco che lo rappresenta e difende in giudizio

per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero degli Interni – Prefettura Siracusa, elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso Avvocatura Generale

Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 205/2019 del GIUDICE DI PACE di SIRACUSA,

depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

febbraio 2021 dal consigliere Dott. Giacomo Maria Stalla.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. H.Y., n. in (OMISSIS) il (OMISSIS), propone cinque motivi di ricorso per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il giudice di pace di Siracusa ha respinto l’opposizione da lui proposta contro il Decreto Prefettizio 31 gennaio 2019 di espulsione dal territorio nazionale.

Il giudice di pace, in particolare, ha osservato che:

– il decreto di espulsione era formalmente valido perchè notificato al ricorrente in originale, come attestato dall’atto di notifica sottoscritto dal destinatario e dall’ufficiale di polizia giudiziaria;

– quanto alla lingua, il ricorrente aveva dichiarato di preferire per le notifiche la lingua inglese, ma di parlare e comprendere l’italiano;

– il decreto era anche sostanzialmente valido perchè il ricorrente, come compiutamente motivato nel decreto stesso, aveva in precedenza fornito false generalità; si era arbitrariamente allontanato dal (OMISSIS) prima di formalizzare una richiesta, poi presentata e rigettata, di protezione internazionale; non aveva chiesto termine per allontanamento volontario nè risultava in possesso di documento utile all’espatrio.

Resiste con controricorso il Ministero degli Interni – Prefettura di Siracusa.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia rilevabile d’ufficio, dato dal fatto che l’emissione del decreto di espulsione era precluso dalla pendenza di ricorso per cassazione (ric.n. 516/19) avverso il provvedimento 7.11.2018 con il quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato il suo reclamo circa lo status di rifugiato (proc. n. 15413/2017).

p. 2.2 Il motivo è infondato.

Esso configura una omessa pronuncia su una istanza di parte (concernente l’asserita ostatività della pendenza del ricorso per cassazione nel procedimento di protezione internazionale) che si riconosce non essere mai stata formulata al giudice di pace.

L’ordinanza impugnata non dà atto dell’avvenuta formulazione in quella sede di un motivo di opposizione al decreto di espulsione specificamente concernente questa asserita causa ostativa, limitandosi a dare conto dell’avvenuto rigetto da parte del Tribunale di Bologna della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato; ma ciò all’esclusivo fine di confermare la legittimità dell’espulsione stante, anche in considerazione di tale rigetto, l’assenza di un titolo di legale permanenza nel territorio nazionale.

D’altra parte, che non vi fosse stata alcuna deduzione della causa ostativa si evince a chiare lettere dallo stesso ricorso per cassazione, nel quale non soltanto non si indica alcunchè circa tale avvenuta rituale deduzione, ma si afferma che:

la circostanza della pendenza del giudizio di legittimità nel procedimento di protezione internazionale era comunque “circostanza ben nota al giudice di pace” (ric. pag. 2), ciononostante, il giudice di pace aveva omesso di “rilevare d’ufficio” tale circostanza ostativa.

E con ciò si palesa la tesi giuridica – chiaramente infondata secondo cui il giudice di pace avrebbe in sostanza dovuto ritenere illegittimo il decreto di espulsione d’ufficio e per il solo fatto dell’allegazione davanti a lui dell’evento storico costituito dalla pendenza del ricorso per cassazione sul diniego di protezione internazionale.

Il profilo di infondatezza del motivo è pertanto duplice, ravvisandosi sia nella sottrazione, priva di sostrato normativo, del rilievo e della valutazione delle cause di non espellibilità e, più in generale, della delimitazione del tema decisionale, al principio dispositivo che regola, salve le eccezioni di legge, anche il procedimento in questione; sia nel configurare una omessa pronuncia in un caso in cui, proprio per l’assenza della deduzione di parte, non sussisteva in capo al giudice (quand’anche nella conoscenza del fatto materiale di cui oggi si assume l’ostatività) alcun dovere di pronunciarsi.

p. 3.1 Con gli altri motivi di ricorso si lamenta violazione di legge ed omessa o errata motivazione in ordine ai seguenti profili:

secondo motivo: nullità del decreto di espulsione perchè notificato in copia priva di attestazione di conformità all’originale, attestazione che doveva risultare, non dalla relata o verbale di notifica, ma dalla copia stessa;

terzo motivo: nullità del decreto di espulsione per assenza di formalita comunicatorie minime concernenti segnatamente la mancata indicazione del numero dei fogli impiegati, la firma per esteso e la firma a margine di ciascun foglio intermedio;

quarto motivo: nullità del decreto di espulsione per mancata traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente (il (OMISSIS)), non essendo il ricorrente in grado di comprendere nessuna delle lingue veicolari;

quinto motivo: omessa considerazione del fatto che l’espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera nei confronti di straniero che si trovi irregolarmente in Italia è precluso quando sussistano titoli di soggiorno per motivi umanitari o di altra natura (il ricorrente era in possesso di un lavoro stabile contrattualizzato, ed in grado di prestare garanzie finanziarie per vitto e alloggio); era inoltre precluso negare un termine per la partenza allorquando non vi fosse, come nella specie, pericolo di fuga D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 4 bis.

p. 3.2 Si tratta di motivi per varie ragioni inammissibili.

Quanto al difetto di autenticazione della copia del decreto espulsivo notificata all’interessato (secondo motivo), la doglianza appare del tutto scollegata dalla situazione processuale rappresentata nella ordinanza impugnata e, soprattutto, dalla ragione decisoria fatta propria dal giudice di pace, secondo cui il decreto di espulsione era anche formalmente valido e legittimo “per essere stato notificato al ricorrente in originale, come attestato dall’atto di notifica sottoscritto dal destinatario e dall’ufficiale di polizia giudiziaria, le cui dichiarazioni fanno fede fino a querela di falso”. Dunque ci si trova di fronte ad una frontale ed insanabile divergenza tra ratio e censura, la quale non si confronta sul fatto fondamentale che l’attestazione di conformità all’originale non fosse necessaria (per la verità, neppure concepibile) in caso di notifica di originale, così come attestata dal pubblico ufficiale.

Quanto alla mancanza nel decreto espulsivo di formalità comunicatore minime (terzo motivo), rileva come il giudice di pace non riferisca della deduzione avanti a sè di tale profilo di opposizione, nè il ricorrente – come sarebbe stato suo onere secondo i canoni legali di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione – fornisce in questa sede elementi ed indicazioni di sorta attestanti, al contrario, la sua tempestiva deduzione avanti al giudice di pace. Sicchè questa Corte non è stata posta in condizione di verificare tale circostanza, con la conseguenza che – in mancanza di ciò – il profilo censurato non può che ritenersi nuovo in quanto proposto per la prima volta in sede di legittimità. E tutto ciò non senza considerare come, in ogni caso, il motivo, confermandosi anche sotto questo aspetto del tutto generico, neppure espliciti in che modo le irregolarità formali denunciate fossero idonee ad impedire all’atto notificato il raggiungimento del suo scopo di conoscenza e difesa (poi in effetti pienamente esercitata con l’opposizione).

Quanto alla mancata traduzione del decreto in lingua (OMISSIS) (quarto motivo), il giudice di pace dà atto della circostanza che il ricorrente era in grado di parlare e comprendere la lingua italiana, come desumibile dalle dichiarazioni da lui rese all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, e prodotte in giudizio dall’amministrazione mediante allegazione di un foglio-notizie valutato dal giudice di merito e da questi ritenuto probante. Tale ragione decisoria non può ritenersi qui censurabile, risolvendosi sul presupposto, giuridicamente corretto, della legittimità di quella produzione documentale ad opera della parte pubblica – in una determinata valutazione probatoria. Ciò a fronte di una contestazione del tutto generica ed eccentrica da parte del ricorrente, il quale contesta non tanto la extra o ultrapetizione nella decisione del giudice di pace, quanto la circostanza che nel decreto di espulsione si fosse fatto riferimento all’impossibilità di nominare un interprete di lingua (OMISSIS) (attività che egli ritiene invece esigibile) e che, in ogni caso, il decreto dovesse ritenersi illegittimo per il solo fatto della sua mancata traduzione in lingua (OMISSIS). Non viene quindi univocamente negata la veridicità dell’elemento probatorio posto dal giudice di pace a base del proprio convincimento, e cioè il fatto che l’opponente conoscesse e comprendesse la lingua italiana. Negazione, quest’ultima, evidentemente non individuabile nell’affermazione contenuta in ricorso secondo cui I’HOWLADER non sarebbe stato “in grado di comprendere nessuna delle lingue veicolari”, avendo infatti il giudice di pace affermato la conoscenza della lingua italiana, non già di queste ultime. Di nuovo ci si trova dunque di fronte ad una insanabile discrasia tra la censura e la ratio decidendi.

Quanto al mancato rilievo di motivi umanitari ostativi all’espulsione (quinto motivo), non risulta che la questione sia stata posta avanti al giudice di pace, nè si specifica in ricorso se e con quali argomenti la circostanza sia stata in effetti introdotta in giudizio. Risulta unicamente dalli ordinanza impugnata, per contro, che la sussistenza delle condizioni di protezione internazionale in capo al richiedente era già stata esclusa dal Tribunale di Bologna, non anche che tale sussistenza fosse stata dedotta anche in sede di procedimento di espulsione per gli effetti di cui alla direttiva 2008/115/CE. In ordine, infine, al mancato riconoscimento di un termine per la partenza allorquando non vi fosse, come nella specie, pericolo di fuga D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 4 bis l’inammissibilità della doglianza deriva dalla sua pertinenza alle modalità di attuazione dell’espulsione (estranee al vaglio di legittimità in questa sede), ma non alla legittimità in sè del decreto espulsivo: “non può essere dichiarata l’illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa solo perchè esso non contenga un termine per la partenza volontaria, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l’espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo, o perchè non contenga l’informazione circa la facoltà di fare rientro volontario, ostandovi il principio secondo cui detta omessa informazione può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero; ne consegue l’insussistenza della violazione della direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto dell’interessato a contraddire o a difendersi in merito all’alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell’espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida” (Cass. n. 7128/20 e numerose altre).

Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell’Amministrazione controricorrente, che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, tenutasi con modalità da remoto, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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