Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10416 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 03/06/2020), n.10416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13731-2018 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TELESE 35,

presso lo studio LEGALE VOCINO – PALMIERI, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO GIORDANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1925/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata i123/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

che:

P.R. impugnava l’ordinanza ingiunzione di pagamento dell’8 aprile 1998 con la quale l’Ufficio del Registro di San Severo le aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 11.520.000 a titolo di indennità per occupazione abusiva di un bene demaniale riferita all’edificazione di una abitazione su un’area di proprietà demaniale. L’ingiunzione era stata emessa sulla base del processo verbale di contestazione, elevato il 23 ottobre 1982, con il quale la Guardia di Finanza aveva accertato la realizzazione abusiva dell’immobile. In data 16 aprile 1999 la Capitaneria di Porto di Manfredonia aveva, poi, ingiunto la demolizione dell’immobile e lo sgombero dell’area demaniale;

con l’impugnazione P.R. contestava la esistenza del credito azionato, deduceva la nullità dell’ingiunzione per l’incertezza sulla qualificazione della demanialità dell’area e la prescrizione del credito;

il Tribunale di Bari rigettava l’opposizione e avverso tale decisione proponeva appello P.R. contestando la qualificazione giuridica dell’intimazione di pagamento data dal Tribunale, erroneamente riferita alla L. n. 43 del 1998, mentre avrebbe dovuto essere ricondotta alla più risalente fattispecie prevista dal RD n. 639 del 1910. Inoltre, sarebbe errata la valutazione operata dal consulente di ufficio. Infine, il credito sarebbe prescritto;

si costituiva l’amministrazione finanziaria eccependo l’inammissibilità del primo motivo di appello per carenza di interesse e la infondatezza delle altre censure;

la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 23 novembre 2017 rigettava l’impugnazione con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione P.R. affidandosi ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia del demanio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c. e l’omessa valutazione delle risultanze istruttorie, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; la contraddittorietà della motivazione, la violazione l’art. 112 c.p.c. e la errata pronunzia sull’eccezione formulata dall’appellante, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5; l’insufficiente o erronea motivazione su un punto decisivo del giudizio, con riferimento all’art. 2697 c.c. e all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5; la violazione dell’art. 2947 c.c. riguardo alla prescrizione del credito, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

in particolare, l’eccezione di prescrizione, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, sarebbe stata correttamente formulata dalla difesa di parte attrice, sin dal primo grado, tanto in riferimento ai contenuti dell’art. 2696 c.c., che dell’art. 2697 c.c.. La prescrizione, comunque intesa, inizierebbe a decorrere dalla commissione dell’illecito. In ogni caso, il termine correttamente applicabile sarebbe stato quello quinquennale “non potendosi affatto prescindere dalla qualificazione dell’indennizzo risarcitorio spettante alla stregua di vero e proprio diritto al risarcimento del danno da fatto illecito”;

osserva la Corte che il giudice di appello, diversamente dal Tribunale, ha ritenuto che l’eccezione era stata sollevata con riferimento al termine quinquennale, quale prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da illecito. In questo caso, secondo l’orientamento di legittimità, se la prescrizione quinquennale non è ritenuta applicabile, il giudice non può computare d’ufficio quella ordinaria, perchè altrimenti valorizzerebbe un fatto diverso da quello dedotto, con violazione del principio dispositivo (Cass. n. 12146 del 1998). Nel caso di specie il Tribunale ha escluso l’applicazione del termine quinquennale, ritenendo sussistente l’ipotesi di indennizzo con termine decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c.. Tale statuizione (applicazione del termine decennale, in luogo di quello quinquennale) non è stata oggetto di appello e conseguentemente si è formato il giudicato interno;

il giudice di appello ha affermato che la parte che abbia eccepito la prescrizione quinquennale in primo grado, come nel caso di specie, non possa eccepire in appello quella decennale, che comunque non potrebbe essere applicata d’ufficio per quanto già detto;

fatte queste premesse, il primo e secondo motivo vanno trattati congiuntamente perchè strettamente connessi e sono inammissibili, per due ordini di ragioni. In primo luogo, perchè la censura è dedotta in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 non avendo parte ricorrente trascritto, allegato o documentato siffatta specifica eccezione in primo grado, mentre è irrilevante il generico riferimento che si assumerebbe prospettato in appello (la circostanza non è contestata ed è riconosciuta dalla Corte territoriale) secondo cui “la decisione sul punto non è condivisibile atteso che la prescrizione comunque intesa (quinquennale o decennale) inizia a decorrere dalla commissione dell’illecito”. Si tratta di una deduzione generica e neutra rispetto al tema di indagine. La questione relativa alla decorrenza del termine, infine, è irrilevante rispetto alla motivazione della Corte d’Appello;

in secondo luogo, perchè non si confronta con l’argomentazione centrale della decisione impugnata. Con il ricorso si sostiene che il giudice avrebbe dovuto, comunque, computare il termine di prescrizione, indipendentemente da quello quinquennale o decennale;

nello stesso modo, è inammissibile la prima argomentazione del primo motivo, secondo cui l’opponente avrebbe eccepito, già in primo grado, la prescrizione con riferimento, anche, al termine decennale. Tale profilo è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 3 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 giugno 2020

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