Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10415 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA, in persona del Presidente pro-tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dagli Avv. Vella Alberto e Francesco D’Ayala Valva,

elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, viale

Paridi, n. 43;

– ricorrente –

contro

L.V.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Alessandria depositata il

31 gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso, conclusioni alle quali si è

riportato, in camera di consiglio, l’Avvocato Generale Dott. Domenico

Iannelli.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che L.V. proponeva opposizione avverso il verbale n. (OMISSIS) del (OMISSIS), elevato dal Servizio di Polizia stradale della Provincia di Alessandria, con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8;

che si costituiva la Provincia di Alessandria, rappresentata e difesa da un proprio legale;

che alla prima udienza il ricorrente non compariva ed il Giudice di pace, ritenuta l’insussistenza di elementi sufficienti idonei a far accogliere il ricorso e valutate le controdeduzioni dell’Amministrazione, convalidava il verbale opposto, dichiarando compensate tra le parti le spese processuali;

che per la cassazione di detta ordinanza la Provincia ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 febbraio 2007, sulla base di un unico motivo;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che con l’unico motivo la Provincia deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 5, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.,, n. 3, dolendosi che il Giudice di pace abbia disposto la compensazione delle spese, laddove la legge prevede, in caso di convalida del verbale opposto a seguito dell’ingiustificata assenza del ricorrente all’udienza di comparizione delle parti, l’obbligo di porre a carico dell’opponente medesimo le spese di causa;

che il motivo è manifestamente fondato, alla luce di quanto statuito da questa Corte, in identiche fattispecie, con le sentenze 30 ottobre 2006, n. 23311 e n. 23312, giacchè, in presenza dei presupposti di legge (mancata comparizione dell’opponente o del suo procuratore, senza giustificato motivo; non fondatezza dell’opposizione sulla base dei motivi di ricorso e dei documenti prodotti; deposito da parte dell’amministrazione irrogante di copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonchè alla contestazione ed alla notificazione della violazione), il giudice che convalida il provvedimento impugnato è, per espressa previsione normativa (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 5), tenuto a porre a carico dell’opponente anche le spese successive alla proposta opposizione;

che, pertanto, il provvedimento impugnato va cassato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ponendo a carico del L. le spese del procedimento dinanzi al Giudice di pace, nella misura liquidata in dispositivo;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna L.V. al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Provincia nel giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 350,00 di cui Euro 200,00 per diritti, Euro 100,00 per onorari e Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge, nonchè al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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