Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10415 del 20/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 10415 Anno 2016
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 8829-2013 proposto da:
DE VECCHI ACHILLE DVCCLL39L20F205S, VILLA GIUSEPPE
VLLGPP48E09C536Z, domiciliati ex lege in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO COPPOLA
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –

2016
353

contro

RUSSO STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUCREZIO CARO, 62, presso lo studio dell’avvocato
SEBASTIANO RIBAUDO, che la rappresenta e difende

Data pubblicazione: 20/05/2016

unitamente all’avvocato ALBERTO AIROLDI giusta procura
speciale a margine del controricorso;
GLI

ASSICURATORI

DEI

in

LLOYDS

persona

del

Rappresentante Generale per l’Italia Dott. ENRICO
BERTAGNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIANLUCA FONSI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ADRIANA MORELLI giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti non chè contro

CARNE COSTANTINO CRNCTN42M05C894W, CARNE PAOLA ROBERTA
CRNPRB69B62A794G, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO OROBICA
DI BARIANO E COLOGNO AL SERIO SOC COOP A RL;
– intimati –

Nonché da:
CARNE PAOLA ROBERTA CRNPRB69B62A794G, CARNE COSTANTINO
CRNCTN42M05C894W, elettivamente domiciliati in ROMA,
C.SO VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio
dell’avvocato RAFFAELE BONFIGLIO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato TARCISIO GRECHI giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– ricorrenti incidentali contro

VILLA GIUSEPPE VLLGPP48E09C536Z, DE VECCHI ACHILLE
DVCCLL39L20F205S;

2

ATANASIO KIRCKER 7, presso lo studio dell’avvocato

- intimati avverso la sentenza n. 108/2012 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 31/01/2012, R.G.N. 912/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/02/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO

udito l’Avvocato STEFANO SANTARELLT per delega;
udito l’Avvocato GIANLUCA FONSI;
udito l’Avvocato RAFFAELE BONFIGLIO;
udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. GIANFRANCO SERVELLO che ha chiesto il
rigetto di entrambi i ricorsi;

3

DI MARZIO;

SVOGIMENTO DEL PROCESSO
Costantino Carne richiedeva al Tribunale di Bergamo, ed otteneva, ingiunzione
di pagamento dell’importo di lire 530.822.257 nei confronti di Giuseppe Villa e
Achille de Vecchi, quale somma dovuta per il pagamento, da parte del primo,
cofideiussore insieme ai secondi della debitrice B.P. Immobiliare s.r.I., a
favore del creditore Banca di credito cooperativo Orobica di Banano e Cologno
al Serio, la quale banca, in ragione del ricevuto pagamento e con atto rogato

dal notaio Stefania Russo, aveva surrogato il Carne nei suoi diritti.
Proponevano opposizione gli ingiunti, eccependo la nullità dell’atto di surroga
per violazione dell’art. 1954 cod. civ., spettando al cofideiussore
esclusivamente diritto di regresso; istanza che versavano poi in autonomo
atto di citazione nei confronti delle controparti, di Paola Carne (rispetto a cui il
genitore Costantino aveva agito anche come procuratore speciale obbligandosi
a corrispondere denaro a favore degli attori) e del notaio Russo, chiedendo
anche il risarcimento dei danni conseguiti. Il notaio otteneva chiamata in
causa della compagnia di assicurazioni Lloyd’s.
Riunite le due cause, il tribunale accoglieva l’opposizione, e revocava il
decreto ingiuntivo, rigettando le altre domande formulate.
Giuseppe Villa e Achille de Vecchi proponevano appello, la corte di Brescia
dichiarava cessata la materia del contendere sulle domande proposte da
Costantino Carne e Paola Roberta Carne e inammissibile l’appello principale
nei loro confronti, appello che invece rigettava nei confronti dei restanti
convenuti e della compagnia di assicurazioni; quanto alle spese, condannava
tra l’altro i Carne a rifonderle in favore degli appellanti in via principale.
Giuseppe Villa e Achille de Vecchi hanno proposto ricorso per cassazione con
quattro motivi illustrati in memoria.
Costantino Carne e Paola Roberta Carne hanno presentato controricorso e
ricorso incidentale nei confronti dei ricorrenti principali, affidandosi ad un
umico motivo.
Con separati atti di controricorso hanno resistito Stefania Russo e la
compagnia di assicurazioni, la quale ultima ha anche depositato memoria ex
art. 378 cod. proc. civ..
Villa e de Vecchi hanno depositato (in data 12.2.2016, dunque fuori termine)
memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le doglianze dei ricorrenti in via principale concernono, in primo luogo,
ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., violazione ,

36(5

dell’art. 112 del cod. proc. civ. per non avere la corte territoriale
pronunciato sulla domanda di nullità, annullabilità o inefficacia dell’atto
notarile sottoscritto da Costantino Carne e dalla banca creditrice,
domanda avente ad oggetto la surroga del cofideiussore adempiente
nei diritti del creditore principale; in secondo luogo, ai sensi dell’art.
360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., vizio di motivazione (ma è
anche genericamente affermata violazione di legge) sulla mancata

motivazione in ordine alla reiezione della domanda risarcitoria
formulata nei confronti di Costantino Carne e della banca in ragione
dell’atto rogato; e, inoltre, illogicità della motivazione circa la
legittimità dell’operato del notaio nella ricezione dell’atto di cui
sarebbero stati, invece, carenti gli essenziali requisiti di legittimità.
2.

Nel ricorso incidentale presentato da Costantino Carne si lamenta, ai
sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 e n. 5 cod. proc. civ, violazione
degli artt. 112, 345 e 91 cod. proc. civ. nonché vizio di motivazione in
ordine alla statuizione relativa alla soccombenza virtuale del Carne
rispetto alla domanda da lui spiegata in via subordinata e concernente
la pretesa creditoria azionata nei confronti degli odierni ricorrenti in via
principale (domanda poi rinunciata avendo il debitore obbligato in via
principale pagato infine il debito). Si critica che la decisione
sull’infondatezza della pretesa azionata, avente ad oggetto il
pagamento di quanto corrisposto dal Carne medesimo in adempimento
dell’obbligazione di garanzia, sia erronea essendo stata formulata tale
domanda nei confronti di Villa e De Vecchi nei limiti dei diritti azionabili
in via di regresso.

3.

Entrambi i ricorsi devono essere respinti
Va precisato che, per come emerge dagli atti di questo giudizio di
legittimità, nel corso del giudizio di appello il debitore principale ha
estinto la propria obbligazione. Cosicché a nulla sono più tenuti i suoi
garanti. Ne discende un difetto di interesse concreto ed attuale al
ricorso da parte dei ricorrenti principali.
Ad ogni modo, va osservato quanto segue. Quanto ai motivi relativi a
vizi motivazionali, è sufficiente precisare come le questioni oggetto del
ricorso principale sono state oggetto di trattazione da parte della corte
territoriale, il che esclude un ulteriore vaglio critico in sede di
legittimità ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.
Del pari infondate sono le doglianze in ordine alle lamentate violazioni

4

di legge. Deve premettersi, che, nel caso di specie, rileva un rapporto
di cofideiussione, in cui più persone hanno prestato fideiussione per un
medesimo debitore e per un medesimo debito. In tale rapporto, perciò
di cofideiussione, è ravvisabile una comunanza di interessi tra i
garanti, legati dal vincolo di garanzia vedente su un medesimo debito
(invece la mancanza di tale comunanza di interessi porta ad escludere
che, pur in presenza di una pluralità di fideiussioni, possa discorrersi di

un rapporto di cofideiussione. In mancanza di pattuizione del
bene ficium divisionis ciascun obbligato in garanzia risponde, in ragione
dell’obbligazione contratta, per l’intero debito. Così deve assumersi sia
accaduto nel caso di specie non risultando dagli atti l’esistenza di detta
pattuizione tra i garanti. Stabilisce l’art. 1954 cod. civ. che il
cofideiussore adempiente ha regresso contro gli altri fideiussori per la
loro rispettiva porzione. Nel caso della cofideiussione, qui rilevante, il
soggetto che paga può, dunque, agire sicuramente in via di regresso
nei confronti dei coobbligati; la quale soluzione è, invece, controversa
per il caso dei fideiussori disgiunti, mancando in tal caso il soccorso di
una disposizione di legge. Prima ancora l’art. 1949 cod. civ. dispone
che il fideiussore cha ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il
creditore aveva contro il debitore principale. Tale norma deve ritenersi
applicabile anche all’ipotesi di cofideiussione, come già ebbe modo di
ritenere questa corte sin dalle pronunce del 12.7.1962 n. 1862; e
dell’11.7.1967, n. 1712 (cfr., nella giurisprudenza che è seguita anche
Cass. 18.3.1999 n. 2459; 2.4.2002 n. 4632). Resta fermo che, in
ragione della costruzione legale del rapporto interno, il garante che ha
pagato potrà agire soltanto per la parte di debito destinata a non
ricadere nel suo patrimonio (mentre è irrilevante in questa sede se
oggetto dell’azione possa essere il debito residuo interamente
azionabile nei confronti di un altro cofideiussore o soltanto la parte di
debito gravante su ciascun coobbligato per uguale ripartizione del
totale in assenza di patto diverso).
Da queste premesse discende la correttezza delle conclusioni a cui è
giunta la corte di appello, ritenendo la piena validità dell’atto di
surroga rogato dal notaio Russo, pur limitando l’argomentazione
all’insussistenza di cause di nullità, giacché le domande di annullabilità
e di inefficacia non risultano, dalla lettura del ricorso, nemmeno
argomentate nel loro contenuto. La acclarata validità dell’atto esclude

5

la fondatezza delle domande risarcitorie dipendenti, invece,
dall’invalidità, confermando la correttezza della decisione impugnata.
Quanto alla domanda azionata da Carne, deve rilevarsi che la corte di
merito ha debitamente argomentato la propria decisione in tema di
soccombenza virtuale; pertanto tale operato non risulta uteriormente
scrutinabile in sede di legittimità.

P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi, con compensazione delle spese del giudizio di
cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma

1 quater, da atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, 15 febbraio 2016.

Per tali decisioni, le spese devono compensarsi tra le parti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA