Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10415 del 20/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10415 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA

successioni

sul ricorso proposto da:
MAFFINI Matilde Valeria, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.
Claudio Giorgetti, con domicilio eletto nello studio
dell’Avv. Luigi Crisari in Roma, via Gabriello Chiabrera, n. 144;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 20/05/2015

SOCREM SOCIETA’ VARESINA PER LA CREMAZIONE, in persona
del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e

difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli

Avv.

Mario Speroni e Gabriele Pafundi,

con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14-A/4;
– controri corrente –

1
)

5

cbt,

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano in
data 9 gennaio 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 19 marzo 2015 dal Consigliere relatore

sentiti, per la ricorrente, l’Avv. Andrea Pellicini
e, per la controricorrente, l’Avv. Mario Paolo Speroni.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 gennaio 2014, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Il Tribunale di Varese, in parziale accoglimento
dell’opposizione proposta da Matilde Valeria Mattini, ha
revocato il decreto ingiuntivo opposto emesso su ricorso
della SOCREM – Società Varesina per la Cremazione per
l’importo di euro 17.569,17 a titolo di rimborso spese
per l’adempimento dell’ufficio di esecutore testamentario di Ernesto Mattini, deceduto il 27 marzo 1996, condannando la Mattini, figlia ed erede del

de, cuius,

al

pagamento, in favore della SOCREM, dell’importo di euro
1.361,28, oltre interessi.
Ha proposto appello la SOCREM, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza e ferma restando la riconosciuta validità ed efficacia della disposizione testamentaria di Ernesto Mattini con cui si incaricava la
SOCREM, quale esecutore testamentario, di procedere alla


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Dott. Alberto Giusti;

sua cremazione, in quanto coperta dal giudicato, vengano
ricomprese tra le spese rimborsabili,

ex art. 712 cod.

civ., anche quelle legali sostenute dalla SOCREM nei
giudizi (primo grado, appello e cassazione), intentati

na Mira ved. Màffini, poi defunta, ed il fratello, Giuseppe Marco Màffini, per far eseguire la volontà del de
culus di essere cremato, contrastata dagli eredi ed in
particolare da Matilde Valeria
Nella resistenza di quest’ultima, la Corte d’appello di
Milano, con sentenza in data 9 gennaio 2013, in parziale
riforma della impugnata pronuncia, ha condannato la Mattini a corrispondere alla società appellante l’ulteriore
importo di euro 6.998,99, oltre interessi, ponendo a carico dell’appellata le spese del doppio grado.
La Corte distrettuale ha rilevato che le considerazioni
svolte dalla difesa dell’appellata in ordine alla carenza di legittimazione attiva della SOCREM non possono
trovare accoglimento in quanto basate su questioni già
valutate in altro giudizio e coperte dal giudicato.
La Corte di Milano ha quindi osservato che, pur se
l’incarico di esecutore testamentario è gratuito, questi
ha sempre diritto, in base all’art. 712 cod. civ., al
rimborso delle spese sostenute nell’esercizio di uno dei
doveri o poteri che gli derivano dalle funzioni affida-

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contro Matilde Valeria Mattini, la di lei madre, Marian-

tegli. E,

sotto questo profilo, la domanda proposta dal-

la SOCREM e accolta dal Tribunale di Varese con sentenza
passata in giudicato (che condannava gli eredi di Ernesto N’affini ad eseguire la volontà manifestata in vita

nesto Mattini, autorizzando in difetto l’attrice a provvedervi a spese dei convenuti) costituiva ha precisato
la Corte territoriale – un mezzo per l’adempimento delle
incombenze dell’esecutore testamentario, in guanto
strettamente connessa a dare attuazione alle ultime volontà del defunto, curando la relativa disposizione.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
ha proposto ricorso Matilde Valeria Mattini, con atto
notificato il 1 0 luglio 2013, sulla base di un motivo.
L’intimata società ha resistito con controricorso.
Con l’unico mezzo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione della norma
di diritto in tema di accettazione della nomina di esecutore testamentario,

ex art. 702 cod. civ., e quindi di

applicabilità dell’art. 712 cod. civ.), la ricorrente
per un verso sostiene che l’esecutore testamentario indicato dal testatore è il presidente pro tempore della
SOCREM: la società, non essendo stata nominata esecutore
testamentario, non avrebbe potuto accettare la carica di

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dal defunto, e (quindi alla cremazione della salma di Er-

esecutore testamentario,

%I e perciò tutte le

spese da

[essa] sostenute per qualunque motivo e delle quali
chiede conto nel decreto ingiuntivo . . non possono
essere regolate dall’art. 712 cod. civ. che [si] riferi-

rio”. Per l’altro verso, la ricorrente deduce che “la
regolamentazione delle somme corrisposte per attività
giudiziali debbono trovare diretta regolamentazione nel
processo stesso”, sicché la SOCREM non potrebbe ottenere
il rimborso delle spese per le azioni svolte nei confronti degli eredi per ottenere la cremazione della salma.
Il motivo è infondato.
La legittimazione in capo alla società SOCREM è ormai
coperta dal giudicato, e quindi non più suscettibile di
essere posta in discussione in questa sede, giacché, nel
concludere il giudizio civile presupposto, del rimborso
alle cui spese giudiziali qui si discute, la Corte di
cassazione (con la sentenza 29 aprile 2006, n. 10035) ha
rilevato che “la società SOCREM esegue . . un mandato
oneroso post mortem,

da ritenersi lecito e vincolante

per gli eredi”.
E poiché è ammissibile nel nostro ordinamento la disposizione testamentaria – a contenuto non patrimoniale con cui si dà incarico ad una società di cremazione di

– 5 –

sce esclusivamente alle spese dell’esecutore testamenta-

procedere all’incenerimento della salma (Sez. I, 9 maggio 1969, n. 1584), la società mandataria, salvo il limite della sua responsabilità [per lite temeraria], ha
diritto ad ottenere il rimborso, a carico dell’eredità,

sostenute per il corretto espletamento del mandato ricevuto,

e

quindi

per

conseguire

giudizialmente

l’accertamento del suo diritto-dovere, contrastato da
taluno degli eredi, di provvedere alla cremazione della
salma del dà

cuius.

E nella specie la riMborsabilità

delle spese sostenute nella causa intentata dalla società mandataria per l’adempimento dell’incarico ad essa
conferito non è assorbita dall’applicazione del principio della soccombenza nel processo presupposto, giacché
le spese sono state, allora, compensate, avendo il giudice a quo ravvisato la sussistenza di giusti motivi, in
relazione alla peculiarità della fattispecie concernente
un diritto umano post mortem che attiene alla dignità
della persona in relazione alle proprie credenze.
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera
di consiglio per esservi rigettato».
Letta la memoria di parte controricorrente.
Considerato

che, preliminarmente, va dichiarata

l’inammissibilità della nomina dell’Avv. Andrea Pellicini, quale nuovo difensore (a seguito del sopravvenuto

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delle spese processuali, comprese quelle non ripetibili,

decesso dell’Avv. Claudio Giorgetti) della ricorrente
Matilde Valeria ~fini, in quanto effettuata con atto
denominato “comparsa di costituzione di nuovo difensore”
e non con atto pubblico o scrittura privata autenticata

nella sua formulazione antecedente alle modifiche al
terzo comma della
dall’art.

stessa

disposizione introdotte

45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (giacché

dette modifiche – che avrebbero

consentito

una nomina

come quella anzidetta non possono trovare applicazione
nella presente controversia, iniziata nel merito con il
ricorso per decreto ingiuntivo in data 14 febbraio 2009,
in quanto operanti soltanto per i giudizi iniziati dopo
l’entrata in vigore della legge stessa, alla stregua di
quanto disposto dall’art. 58 della medesima legge n. 69
del 2009) (Cass., Sez. III, 20 febbraio 2015, n. 3387).
Sicché, nella fattispecie, è ancora pienamente applicabile il principio secondo cui nel giudizio di cassazione
la procura speciale non può essere rilasciata a margine
o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.,
nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali
può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli
suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in

– 7 –

ai sensi dell’art. 83, secondo comma, cod. proc. civ.,

occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento
nella forma prevista dal secondo comma del citato articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali

sentenza impugnata. Né a una conclusione diversa può
pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione
del difensore nominato con il ricorso (Cass., Sez. 111,
24 novembre 2010, n. 23816; Cass., Sez. I, 25 febbraio
2015, n. 3800);
che, nel merito, il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis
cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi
critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate
come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le
condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. l, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto
il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza

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del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della

q

dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.

te al riMborso delle spese processuali sostenute dalla
controricorrente società, che liquida in complessivi euro 1.700, di cui euro 1.500 per compensi, oltre a spese
generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13,

comma 1-quater,

del d.P.R.

n. 115 del 2002, inserito dall’art. l, comma 17, della
legge n. 228 del 2012,

dichiara la sussistenza dei pre-

supposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del

comma

1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cessazio-

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren-

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