Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10414 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10414
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.R., rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Giamogante Rossella e
Giorgio Masci, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo
in Roma, via Cassia, n. 530;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA di TERNI, in persona del Prefetto pro-tempore;
– intimata –
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Terni depositata il 13
febbraio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso, conclusioni alle quali si è
riportato, in camera di consiglio, l’Avvocato Generale Dott. Domenico
Iannelli.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che, con ordinanza in data 13 febbraio 2006, il Giudice di pace di Terni, pronunciando sul ricorso proposto da P.R. avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) per violazione del codice della strada, ha convalidato il provvedimento opposto, rilevando che nessuno era comparso per l’opponente senza fornire alcuna giustificazione;
che per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace il P. ha proposto ricorso, con atto notificato in data 8-19 febbraio 2007, sulla base di un motivo;
che l’intimata Amministrazione non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che l’unico motivo censura violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 3, prospettando la nullità dell’ordinanza, emessa in violazione della normativa sul contraddittorio;
che il ricorrente osserva che tra la data di notifica inoltrata all’opponente del ricorso e del pedissequo decreto e la data di udienza di comparizione deve intercorrere il termine di sessanta giorni, laddove nella specie tale termine non è stato rispettato, atteso che la notifica è avvenuta il 24 dicembre 2005 per l’udienza del 13 febbraio 2006;
che il motivo è infondato;
che in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 3, così come modificato dal D.Lgs. n. 507 del 1999, tra il giorno della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza e quest’ultima deve intercorrere (nella disciplina anteriore alla L. n. 263 del 2005, applicabile nella specie ratione temporis) un termine non inferiore a sessanta giorni;
che tale termine, tuttavia, è inderogabile, a pena di nullità della sentenza, esclusivamente a beneficio dell’autorità convenuta che ha emesso il provvedimento impugnato, atteso che soltanto per essa la notifica del ricorso ha il valore di editio actionis e di vocatio in ius, e non anche a favore dell’opponente, per il quale, invece, la notifica è prevista solo in funzione di conoscenza della data dell’udienza al fine di consentirgli la presenza a quest’ultima, posto che egli già conosce gli atti di causa ed il ricorso che ha lui stesso introdotto (Cass., Sez. 2^, 6 novembre 2009, n. 23662);
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, avendo il ricorrente avuto conoscenza della data di comparizione ben 51 giorni prima dell’udienza;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata Amministrazione svolto attività difensiva in questa sede.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010