Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10414 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. un., 27/04/2017, (ud. 04/04/2017, dep.27/04/2017),  n. 10414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21315/2016 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in Roma, Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato dall’avvocato DONATO MUTI;

– ricorrente –

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI (OMISSIS), in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

DONATO DE TULLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata in

data 12/07/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Donato De Tullio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata, pubblicata il 12 luglio 2016, il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal dottor C.C. avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di (OMISSIS) che aveva rigettato la sua istanza di reiscrizione all’albo, avanzata nel presupposto del decorso del quinquennio dall’esecutività della sanzione della radiazione.

Il C.N.F. ha constatato che il ricorso era stato sottoscritto dal ricorrente in proprio. Ha quindi osservato che il dottor C.C. non era iscritto all’albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine di (OMISSIS), nè ad altro albo. Ha concluso rilevando che, essendo il ricorrente privo di ius postulandi e non avendo egli ritenuto di farsi assistere da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, come prescritto dal R.D. n. 37 del 1934, art. 60, comma 4, richiamato dalla L. n. 247 del 2012, art. 36, comma 1, il ricorso era inammissibile.

2. C.C., assistito da avvocato abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte di Cassazione, munito di regolare procura speciale, ha proposto ricorso con un solo motivo.

L’Ordine degli Avvocati di (OMISSIS) si è difeso con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 182 c.p.c., in relazione alla L. n. 247 del 2012, art. 37, nonchè al R.D. n. 37 del 1934, art. 60, comma 4. Sostiene che nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione le norme di procedura dettate dalla legge professionale, ma, in mancanza, ed in via integrativa, quelle del codice di procedura civile; che il fatto che il ricorrente non fosse iscritto all’albo non avrebbe potuto portare alla declaratoria immediata di inammissibilità del ricorso; che la carenza dello ius postulandi avrebbe dovuto essere sanata in forza della nuova formulazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, innovato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, come interpretato da Cass. S.U. n. 28337/11.

Aggiunge che, comunque, l’inammissibilità non avrebbe potuto essere dichiarata in riferimento al R.D. n. 37 del 1934, art. 60, comma quarto, perchè la norma dovrebbe essere interpretata nel senso che il ricorrente al CNF ha facoltà e non l’obbligo di conferire mandato ad un avvocato iscritto nell’albo speciale, altrimenti può difendersi da solo. Precisa che questa conclusione sarebbe valida anche nel caso in cui si tratti di ricorrente non iscritto ad alcun albo, dovendosi applicare la disciplina del giudizio penale, che consente all’imputato di proporre personalmente le impugnazioni.

2. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.

Quanto al secondo, è sufficiente richiamare l’interpretazione univoca, oltre che letterale, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 60, comma 4 – che, come nota lo stesso ricorrente, è norma speciale – per la quale il patrocinio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense è consentito soltanto all’avvocato iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 dello stesso R.D.L., munito di mandato speciale. Con la conseguenza che nel giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense adito contro un provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio dell’Ordine non è consentita la difesa personale svolta dall’avvocato che sia stato sospeso a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, difettando in tal caso il requisito indispensabile dello ius postulandi, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio (cfr. Cass. S.U., 8 agosto 2001, n. 10956, Cass. S.U., 7 maggio 2002, n. 6490), dichiarando perciò inammissibile il ricorso personalmente proposto dall’avvocato sospeso (cfr. Cass. S.U., 7 novembre 2011, n.23022; Cass. S.U., 8 maggio 2008, n. 11253; Cass. S.U., 16 novembre 2009, n. 24180; Cass. S.U., 10 settembre 2013, n. 20697). Analogamente è a dirsi quando trattasi di ricorrente, già avvocato iscritto all’albo, che sia stato radiato ed abbia perso perciò lo ius postulandi, come accaduto nel caso di specie.

3. Parimenti infondato è il riferimento al secondo comma dell’art. 182 c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46.

Infatti, a prescindere dalla questione posta dal controricorrente secondo cui la norma non potrebbe operare in caso di procura speciale (come affermato da Cass. 11 giugno 2012, n. 9464 e Cass. S.U., 13 giugno 2014, n. 13431 per la procura speciale necessaria per il giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ.) quale è quella richiesta per i giudizi dinanzi a CNF dal R.D. n. 37 del 1934, art. 60, comma 4 – il caso di specie esula comunque dall’ambito di applicazione dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ..

Come detto, si è in presenza di una situazione di difetto di ius postulandi. Questo non potrebbe mai essere sanato mediante rilascio di procura alle liti in favore dello stesso soggetto che si è costituito in giudizio, sia pure irregolarmente, come è per la fattispecie disciplinata dall’art. 182 c.p.c., comma 2. Si dovrebbe infatti consentire la costituzione in giudizio di altro soggetto, diverso dal ricorrente, ma iscritto nell’albo speciale del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 33, previo rilascio di mandato speciale: evidentemente, la fattispecie è diversa da quella disciplinata dalla norma, che presuppone la regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti in giudizio.

Palese perciò è anche la diversità tra la situazione in oggetto e quella posta all’attenzione di questa Corte nel precedente richiamato in ricorso di cui a Cass. S.U., 22 dicembre 2011, n. 28337 (col quale le S.U. hanno cassato la decisione del Consiglio Nazionale Forense che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso avverso un provvedimento disciplinare emesso da un Consiglio territoriale sul rilievo che il difensore era sfornito della procura speciale).

In conclusione, va affermato che l’art. 182 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, non è applicabile nel caso in cui il ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense sia presentato personalmente dall’avvocato non iscritto all’albo o sospeso dall’esercizio della professione, perchè si tratta di ricorrente privo dello ius postulandi.

4. Giova aggiungere che sono inammissibili i rilievi svolti dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., con la quale, richiamando il precedente di cui a Cass. S.U. 1 febbraio 2017, n. 2614, si richiede che questa Corte “voglia disporre che il COA (OMISSIS) dimostri la legittimità delle elezioni tenutesi nel febbraio 2015, in conformità con le disposizioni della L. n. 247 del 2012, art. 28, commi 2 e 3”. Si tratta infatti di una questione nuova sia perchè non posta col ricorso (quindi non proponibile con la memoria ex art. 378 c.p.c.) sia perchè non risulta che sia mai stata avanzata nel corso del procedimento disciplinare concluso col provvedimento impugnato.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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